1. Sanità  – Determinazione tariffe per l’erogazione di servizi sociali e per l’infanzia – Strutture autorizzate e accreditate – Determinazione tariffe da riconoscere ai titolari delle strutture – Obbligo della Giunta regionale ai sensi del regolamento  reg. n. 4/2007 – Conseguenze
2. Procedimento amministrativo – Silenzio rifiuto – Violazione dell’obbligo giuridico di conclusione del procedimento – Applicabilità  della norma dell’art. 2 , L. 241/1990 agli atti amministrativi generali – Conseguenze

1. L’art 32, co. 2, del Regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 (emanato in attuazione della l.r. 10 luglio 2006 n. 19) sancisce l’obbligo da parte della Regione, d’intesa con i Comuni e sentite le associazioni datoriali di categoria, di determinare le tariffe da riconoscere ai soggetti titolari di strutture e di servizi sociali e sociosanitari autorizzati ovvero accreditati, comprensive dell’eventuale quota di compartecipazione da parte degli utenti, con apposito e successivo provvedimento della Giunta Regionale, da adottare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del detto regolamento. Le tariffe vanno determinate con riferimento agli standards strutturali e organizzativi espressamente indicati nel regolamento e non coprono le eventuali prestazioni aggiuntive offerte all’utente.
2. Il silenzio serbato rispetto alla determinazione delle tariffe di servizi da riconoscere ai soggetti titolari di strutture e di servizi sociali e sociosanitari autorizzati ovvero accreditati (trattasi nello specifico della tariffa del servizio di asilo nido, comprensiva del contributo della famiglia e del buono erogato dal Comune), decorso il termine di 180 giorni previsti dal regolamento regionale, è illegittimo in quanto viola l’obbligo di conclusione del procedimento imposto dal combinato normativo di cui all’art. 32 co. 2, r.r. n. 4 del 18 gennaio 2007 e all’art. 2, l. n. 241/1990 e s.m.i., applicabile anche agli atti amministrativi di carattere generale.
 

N. 01497/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00855/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 117 c.2 c. p.. a.;
sul ricorso numero di registro generale 855 del 2011, proposto da: 
“Centro Addestramento Professionale e Promozione Sociale e Culturale di Fg s.r.l.”, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Mescia, Antonio Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210; 
contro
Regione Puglia; Comune di Foggia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Barbato, Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 
per l’accertamento
della illegittimità  del silenzio tenuto dalla Regione Puglia sull’istanza della ricorrente del 22 marzo 2011 avente ad oggetto “Determinazione tariffe da riconoscere ai soggetti titolari di strutture e di servizi sociali e socio-sanitari autorizzati ovvero accreditati ex art 32 r.r. n.4 del 18 gennaio 2007”
e per il conseguimento
dell’ordine rivolto alla Regione Puglia di provvedere, mediante provvedimento espresso e motivato, in merito alla predetta istanza, ordinando alla Giunta regionale di determinare ai sensi e per gli effetti dell’art 32 c.2 r.r. n.4/2007 le tariffe da riconoscere ai soggetti titolari di strutture e di servizi sociali e socio-sanitari autorizzati ovvero accreditati, comprensive dell’eventuale quota di compartecipazione da parte degli utenti.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori Giuseppe Mescia; nessuno è comparso per il Comune di Foggia;
Visto l’art. 117 c. 2 c. p. a. secondo cui i ricorsi avvero il silenzio-rifiuto sono decisi con sentenza in forma semplificata
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
RILEVATO:
– che la società  odierna ricorrente è titolare di strutture debitamente autorizzate all’erogazione di servizi sociali e di servizi per l’infanzia (asili nido e scuole dell’infanzia) nel Comune di Foggia;
– che in data 22 marzo 2011 inoltrava istanza alla Regione Puglia al fine di provvedere ai sensi e per gli effetti dell’art 32 c.2 r.r. n.4/2007 all’adozione di provvedimento espresso e motivato di determinazione, d’intesa con i Comuni e sentite le associazioni datoriali di categoria, delle tariffe da riconoscere ai soggetti titolari di strutture e di servizi sociali e socio-sanitari autorizzati ovvero accreditati ex art 32 r.r. n.4 del 18 gennaio 2007 e specificatamente ai titolari di asilo nido.
– che a fronte dell’inerzia serbata dall’Amministrazione nei confronti della suddetta istanza, la ricorrente proponeva ricorso contra silentium ai sensi dell’art 117 del vigente Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, invocando la violazione dell’obbligo giuridico di conclusione del procedimento, con domanda di condanna a provvedere e contestuale nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza;
– che il Comune di Foggia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame, mentre la Regione Puglia non si costituiva;
– che con ordinanza istruttoria n.1121/2010, questa Sezione ordinava al Comune di Foggia di provvedere al deposito in giudizio della deliberazione, citata nel ricorso introduttivo, di determinazione delle tariffe del servizio di asilo nido, comprensiva del contributo della famiglia e del buono erogato dal Comune;
– che l’Amministrazione comunale ha depositato la suesposta deliberazione (G.C. n.95 del 29 luglio 2010) in ottemperanza alla suesposta ordinanza;
– che alla Camera di Consiglio del 22 settembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione
RITENUTO:
– che l’art 32 comma 2 del regolamento regionale n.4 del 18 gennaio 2007 (criteri per la definizione delle tariffe dei servizi) stabilisce che “Le tariffe da riconoscere ai soggetti titolari di strutture e di servizi sociali e sociosanitari autorizzati ovvero accreditati, comprensive dell’eventuale quota di compartecipazione da parte degli utenti, dovranno essere determinate dalla Regione, d’intesa con i Comuni, e sentite le associazioni datoriali di categoria, con apposito e successivo provvedimento della Giunta Regionale, da adottare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) costo del servizio in relazione ai contenuti ed alle modalità  di erogazione, sulla base di parametri medi regionali desunti da apposite analisi di mercato;
b) caratteristiche strutturali, organizzative e professionali del soggetto accreditato;
c) grado di complessità  della prestazione, ovvero esigenza di personalizzare la prestazione in relazione a specifiche situazioni di bisogno;
d) esigenza di promuovere e facilitare il consumo di determinati servizi, nella platea dei potenziali utenti beneficiari.
Le tariffe devono essere determinate con riferimento agli standard strutturali ed organizzativi di cui al presente regolamento, e non coprono le eventuali prestazioni aggiuntive offerte all’utente.”
– che la citata norma regolamentare, pubblicata sul BUR 22 gennaio 2007 ed entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo a norma dello Statuto regionale approvato con l.r. n.7/2004, pone a carico della Giunta regionale un puntuale obbligo di provvedere in merito alla determinazione delle suddette tariffe e che la società  ricorrente ne ha richiesto l’adempimento, quale soggetto gestore di asili nido, come tale titolare di interesse qualificato e differenziato all’esercizio di tale potere (ex multis T.A.R. Lazio Roma sez III, 1 marzo 2011, n.1862);
– che ciò nonostante, decorso ampiamente il termine di 180 giorni di cui al citato regolamento, la Regione non ha tutt’ora provveduto alla definitiva conclusione del procedimento, in aperto contrasto con l’obbligo imposto dal combinato disposto di cui al citato art 32 comma 2 r. r. n.4 del 18 gennaio 2007 e art 2 l.241/90 e s.m., pacificamente applicabile anche agli atti amministrativi di carattere generale ((T.A.R. Puglia Bari sez I, 6 maggio 2008, n.1079, id. sez III 25 febbraio 2010 n.688, Consiglio di Stato, Sez. V, 29 maggio 2006, n. 3265);
– che nell’ambito del giudizio per cui è causa nessuna rilevanza va attribuita alla deliberazione G.C. 95/2010 del Comune di Foggia – peraltro impugnata con separato ricorso (RG 1825/2010) allo stato pendente – essendo la pretesa della ricorrente limitata alla declaratoria dell’inadempimento da parte della Regione Puglia all’obbligo di determinazione delle tariffe imposto dall’art. 32 comma 2 r. r. n.4 del 18 gennaio 2007;
– che va pertanto dichiarato l’obbligo della Giunta regionale di provvedere in ordine alla determinazione delle tariffe da riconoscere ai soggetti titolari (quali la ricorrente) di strutture e di servizi sociali e sociosanitari autorizzati ovvero accreditati, in relazione all’istanza presentata dalla ricorrente in data 22 marzo 2011, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, nominando sin d’ora per l’ipotesi di inottemperanza un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Foggia o suo delegato, il quale dovrà  a sua volta provvedere nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra;
– che le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo, con la Regione Puglia, mentre sussistono giusti motivi per la compensazione con il solo Comune di Foggia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
– dichiara illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dalla Regione Puglia sulla istanza presentata dalla ricorrente ;
– ordina alla Giunta regionale di provvedere con provvedimento espresso e motivato sulla predetta istanza, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
– nomina sin d’ora per l’ipotesi di eventuale inottemperanza un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Foggia o suo delegato, che dovrà  provvedere nel termine di cui in motivazione.
Condanna la Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente, quantificate in 2.500,00 euro, oltre agli accessori di legge. Compensa le spese con il Comune di Foggia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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