1. Giustizia e processo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza della Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti -Difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo
2. – Giustizia e processo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza della Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti – Inoperatività  della disciplina ex art. 112 e ss.  c.p.a.- Applicabilità  degli artt. 59, L. n. 69/2009 e 11 c.p.a

1. Nel caso in cui il ricorso venga proposto per l’ottemperanza di una sentenza della Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti, materia che l’art. 10, legge n. 21 luglio 2000, n. 205, attribuisce alla cognizione del medesimo giudice contabile, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
2. Poichè per l’attuazione delle sentenze del giudice contabile è stato specificamente introdotto dall’art. 10 della L. 21 luglio 2000, n. 205 il rimedio dell’ottemperanza esperibile dinanzi allo stesso giudice contabile, non può operare per esse la disciplina contenuta negli artt. 112 e ss. del codice del processo amministrativo. La domanda, pertanto, potrà  essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 e in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 del codice del processo amministrativo.
 
RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme
Cons. Stato, Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2668


Nota breve a sentenza
L’art. 10 della legge n. 205/2000, attribuisce alle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza, per l’esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d’appello.
Attesa la specialità  tra leggi, come meglio precisato in sentenza – “…Poichè per l’attuazione delle sentenze del giudice contabile è stato specificamente introdotto dall’art. 10 della l. 21 luglio 2000, n. 205 il rimedio dell’ottemperanza esperibile dinanzi allo stesso giudice contabile, non può operare per esse la disciplina contenuta negli artt. 112 e ss. del codice del processo amministrativo…”, il Giudice Amministrativo ha, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Contabile.
Alla declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in applicazione della translatio iudicii, segue la riproposizione della domanda nei termini di legge, giuste previsioni normative di cui agli artt. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 del codice del processo amministrativo.
Orbene, la legge n. 69/2009, facendo eco a sentenze della Suprema Corte nonchè alle sentenze della Corte Costituzionale citate in sentenza, ha positivizzato la trasmigrabilità  del processo da un ambito giurisdizionale all’altro, in caso di pronuncia declinatoria sulla giurisdizione. In particolare, l’art. 59 ha segnato un mutamento di rotta in materia amministrativa, sancendo il superamento del tradizionale postulato, in virtù del quale considerare le differenti giurisdizioni come monadi, segnate, come tali, da reciproca incomunicabilità .
Nella specie, il Giudice Amministrativo, dichiarato il difetto di giurisdizione, ha richiamato congiuntamente l’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 del codice del processo amministrativo, a fondamento del meccanismo della translatio iudicii.
La norma dell’art. 59, infatti, va letta di concerto con l’art. 11 del codice del processo amministrativo (“è da escludere la possibilità  di considerare separatamente i due articoli in quanto entrambi presentano delle lacune che resterebbero necessariamente tali ove si ritenesse di non considerare le disposizioni in essi contenute nel loro complesso per ricostruire le singole norme giuridiche da applicare nelle diverse fattispecie”, in tal senso F. Caringella – M. Protto, in Codice del nuovo processo amministrativo, DIKE Giuridica Editrice, 2010, pag. 214), nell’ottica di una integrazione delle due disposizioni.

N. 01459/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01133/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2011, proposto da Vaira Angela Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Lucio Riccardi, con domicilio eletto in Bari, piazza Umberto I, 32;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca – Ufficio Scolastico Provinciale di Bari;
I.N.P.D.A.P. – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica – Direzione Provinciale di Bari;
per l’esecuzione
della sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti del 23.9.2009, depositata in data 15.2.2010 passata in giudicato;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile;
Nessun difensore è comparso per le parti nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
La ricorrente Vaira Angela Maria agisce in giudizio dinanzi a questo T.A.R. ai sensi dell’art. 112 del codice del processo amministrativo per l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato della Sezione Giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti in epigrafe indicata, decisione che le riconosce il diritto al trattamento pensionistico privilegiato, oltre rivalutazione monetaria sulle somme dovute e interessi legali.
Nessun difensore è comparso per le parti nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della presente fattispecie.
A tal riguardo, va evidenziato che secondo Cons. Stato, Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2668 “àˆ inammissibile il ricorso per l’esecuzione del giudicato, per difetto di giurisdizione del g.a., che venga proposto per ottenere l’ottemperanza di una sentenza della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, che l’art. 10 legge n. 21 luglio 2000 n. 205, attribuisce alla cognizione del medesimo giudice contabile, in tal modo innovando rispetto al pregresso sistema di riparto di giurisdizione in materia di esecuzione del giudicato.”.
Attualmente la previsione normativa di cui all’art. 112, comma 2 del codice del processo amministrativo prevede espressamente che “L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: ¦ d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; ¦”.
Poichè per l’attuazione delle sentenze del giudice contabile è stato specificamente introdotto dal menzionato art. 10 della legge 21 luglio 2000, n. 205 il rimedio dell’ottemperanza esperibile dinanzi allo stesso giudice contabile, non può per esse operare la disciplina contenuta negli artt. 112 e ss. del codice del processo amministrativo.
Conseguentemente sono valide le stesse considerazioni in tema di riparto di giurisdizione svolte dalla giurisprudenza amministrativa prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di cui al ricorso in esame, in favore del giudice contabile, innanzi al quale la domanda potrà  essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 del codice del processo amministrativo.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di cui al ricorso in epigrafe indicato ed indica il giudice contabile quale giudice munito di giurisdizione su di essa.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Gianluca Rovelli, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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