Giustizia e processo – Giudizio di ottemperenza – Natura decreto di condanna ex art. 3 della L. n. 89/2001 (c.d. legge Pinto) – Efficacia di giudicato – Ammissibilità  giudizio di ottemperanza
 

Ai fini dell’ammissibilità  del giudizio di ottemperanza, il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3, L. n. 89/2001, rientra nella tipologia di provvedimenti adeguati a incidere su diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato.
 Breve commento:
 La legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. Legge Pinto, dal nome del suo estensore Michele Pinto) disciplina il diritto di richiedere un’equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l’irragionevole durata di un processo. Consente dunque la proposizione di un ricorso straordinario in appello qualora un procedimento giudiziario ecceda i termine di durata ragionevole di un processo secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), in base all’art. 13 della stessa Convenzione.
In particolare l’art. 3 di tale legge statuisce che il ricorso va proposto nei confronti del Ministro della giustizia laddove si tratti di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa in caso di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratti di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi invece, va proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il legislatore, con l’introduzione del nuovo Codice del Processo Amministrativo, fatta salva l’introduzione della nuova facoltà  di chiedere l’ottemperanza dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili, ha lasciato sostanzialmente inalterato l’ambito di applicazione del giudizio di ottemperanza. Tale giudizio, in altri termini, è ritenuto strumento necessario “per conseguire l’esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, siano o meno passate in giudicato, e per conseguire l’esecuzione dei giudicati del giudice ordinario, nonchè di quei giudici speciali per i quali non sia previsto il rimedio dell’esecuzione davanti ad essi” (Relazione introduttiva al Codice).
Orbene nel caso de quo, la questione è stata incentrata sulla natura del provvedimento di conclusione del procedimento per irragionevole durata del processo, svoltosi innanzi alla Corte di Appello: la giurisprudenza, non essendo previsti altri rimedi a parte il ricorso per cassazione, lo ritiene un provvedimento definitivo di natura decisoria; essendo peraltro idoneo ad incidere con efficacia di giudicato sull’interesse della parte all’equa riparazione, avente consistenza di diritto soggettivo e tale espressamente qualificato dalla legge (cfr. art. 2, primo comma, legge n. 89 del 2001). Acclarata l’efficacia di giudicato del provvedimento succitato, esso è senza dubbio suscettibile di essere ottemperato dal G.A. ex artt. 112 co. 2 e 113 del C.P.A. .

N. 01472/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01034/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2011, proposto da Pasquale Ferreri, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Operamolla, con domicilio eletto in Bari, via Dante n. 201; 
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
per l’ ottemperanza
al decreto della Corte d’Appello di Bari, Sezione prima civile, n. 491 del 4 novembre 2008-20 novembre 2008, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento della somma di euro 9.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Paolo Pellegrino, per delega dell’avv. Vincenzo Operamolla;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’esecuzione del decreto in epigrafe, con cui la Corte d’Appello di Bari ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di euro 9.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001.
Alla camera di consiglio del 7 settembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso dev’essere accolto.
Dagli atti di causa si evince che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha corrisposto la somma di cui al decreto della Corte d’Appello di Bari n. 491/2008.
La giurisprudenza ha già  chiarito che il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità  del giudizio di ottemperanza (ex plurimis: Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318).
La domanda del ricorrente può pertanto essere accolta, in relazione alle somme liquidate nel decreto a titolo di capitale ed interessi.
3. In conclusione, il Collegio ritiene provato l’inadempimento di parte convenuta e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere, in esecuzione del suddetto decreto della Corte d’Appello di Bari n. 491/2008, al pagamento delle somme meglio precisate in dispositivo, con assegnazione di un termine di 90 (novanta) giorni per l’adempimento, nominando fin d’ora commissario ad acta, per il caso di perdurante inadempimento, il Direttore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio.
Le spese inerenti all’attività  del commissario faranno carico al Ministero debitore.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare esatta esecuzione al decreto della Corte d’Appello di Bari n. 491/2008, nel termine di 90 giorni, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 9.600,00, oltre interessi legali dal giorno 4 luglio 2008 fino al soddisfo.
Nomina quale commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, e pone a carico del Ministero stesso tutte le spese inerenti all’attività  del commissario.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida forfetariamente in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF, Estensore
Gianluca Rovelli, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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