Giustizia
e processo – Ottemperanza – Art. 114, comma 4, lett. b, d.lgs. n. 104/2010 – Atto
amministrativo adottato nel dichiarato intento di dare esecuzione alla sentenza
passata in giudicato – Elusione o violazione del giudicato – Conseguenze 

Ai sensi dell’art. 114, lett. b), del codice del
processo amministrativo, è nullo il provvedimento con cui la P.A., nel
dichiarato intento di dare esecuzione alla sentenza, ha adottato un atto di conferma dell’esclusione dalla valutazione di merito della proposta per l’emergenza abitativa formulata dalla ricorrente, ove tale
atto si ponga in realtà   in contrasto con
il giudicato formatosi a seguito della sentenza di annullamento dei
provvedimenti con i quali il Comune aveva approvato la graduatoria
delle ditte partecipanti al programma di iniziativa pubblica per l’emergenza
abitativa; infatti, in detta sentenza, era precisato
che la proposta della società  ricorrente avrebbe dovuto essere ammessa alla
valutazione di merito.

 
N. 01482/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01043/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 112 e ss. cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2011, proposto da: 
In.Tur. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Florio, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Dalmazia, 161; 

contro
Comune di Foggia; 

nei confronti di
Soc. Edil Azzurra, Soc. Galpas S.a.s. di Pasquale e Giuseppe Galano; 

per l’ottemperanza
alla sentenza n. 3819/2010 del T.A.R. Puglia, Bari, in materia di graduatoria delle proposte progettuali dei programmi di iniziativa pubblica per emergenza abitativa.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 la dott. Francesca Petrucciani e udito per la ricorrente il difensore avv. Alberto Florio;
 

Rilevato che con il ricorso in epigrafe la società  In.Tur. s.r.l. ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 3819/2010 di questo Tribunale, che ha annullato i provvedimenti con cui il Comune di Foggia ha approvato la graduatoria delle ditte partecipanti al Programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa e ha dichiarato non ammissibile alla valutazione di merito, in quanto “non coerente con l’art. 4 lett. a) del bando”, la proposta della ricorrente;
rilevato che con la sentenza della quale è chiesta l’esecuzione il T.A.R. ha accolto il ricorso, precisando nella parte motiva che la proposta della società  ricorrente doveva essere ammessa alla valutazione di merito;
rilevato che la ricorrente ha dedotto altresì la nullità  e/o inefficacia del verbale della seduta della Commissione esaminatrice del 17.1.2011 per violazione ed elusione della citata sentenza, in quanto in tale seduta era stata confermata l’esclusione dalla valutazione nel merito della proposta della In.Tur., integrando la motivazione dell’esclusione sul presupposto che la sentenza avesse accolto il ricorso proprio per un difetto motivazionale;
rilevato che la sentenza n. 3819/2010 di questo Tribunale ha, da un lato, accolto la censura di difetto di istruttoria e motivazione nell’operato dell’amministrazione, che ha disposto l’esclusione in mancanza di espressa comminatoria da parte del bando, dall’altro, accolto il secondo motivo di doglianza, evidenziando che il Comune aveva escluso la proposta riformulando in via interpretativa l’art. 4 lett. a) dell’avviso pubblico solo dopo l’apertura delle buste, quando ormai era noto il contenuto delle stesse, in violazione dei principi di trasparenza e parità  di trattamento; che il T.A.R. ha anche sottolineato come la proposta della ricorrente presentasse “chiari profili di coerenza con gli intenti perseguiti dall’amministrazione comunale con il suddetto programma integrato”;
che la Commissione giudicatrice, nel dichiarato intento di dare esecuzione alla sentenza, ha invece confermato l’esclusione della proposta dalla valutazione nel merito, rilevando che l’area interessata dall’intervento ricade in zona destinata dal vigente PRG a verde agricolo e non presenta interconnessione con il sistema urbano e con la pianificazione urbanistica;
che tale provvedimento è in chiaro contrasto con quanto statuito dalla sentenza n. 3819 del 2010, che ha imposto all’amministrazione la valutazione nel merito della proposta e la necessaria analisi della stessa, del contesto urbano in cui è inserita, della coerenza della stessa non solo con l’esistente ma anche con gli sviluppi della città  contenuti nel documento programmatico preliminare e della possibilità  di proposte in variante allo strumento urbanistico, rilevando peraltro la localizzazione dell’area a ridosso dell’aggregato urbano a forte vocazione universitaria;
che il ricorso deve quindi essere accolto, con ordine all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza n. 3819/2010 e declaratoria di nullità  del verbale del 17.1.2011, ai sensi dell’art. 114 lett. b) c.p.a., in quanto in contrasto con la stessa;
che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Foggia di dare esecuzione alla sentenza n. 3819/2010 di questo Tribunale, nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
dichiara nullo il verbale della seduta della Commissione esaminatrice del 17.1.2011 nella parte relativa alla ricorrente;
condanna il Comune di Foggia alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Maria Abbruzzese, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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