Giustizia
e processo – Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego –
Rapporto lavoro dipendenze istituti scolastici – Domanda trasferimento ex lege n. 104/1992 – Giurisdizione
A.G.O. – Art. 63, comma 1°, D.Lgs. n. 165/2001

Le controversie  aventi a
oggetto atti concernenti gli esiti di una domanda di trasferimento ex lege n. 104/1992, cioè gli atti di gestione assunti dai dirigenti scolastici nella
loro qualità  di datori di lavoro, rientrano, ai sensi dell’art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 165/200, nella giurisdizione del Giudice
ordinario in funzione di giudice del lavoro, inerendo a un rapporto di lavoro
alle dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del
medesimo decreto.

 
N. 01486/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01511/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1511 del 2011, proposto da: 
Angela Letizia Berardi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Rotondi e Massimo Vernola, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Dante, n. 97; 

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“- della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 3609/13 Uff.II U.O. II datata 24.06.2011, con cui è stato riconosciuto alla ricorrente il diritto di precedenza derivante dalla legge n. 104/1992 ma tale precedenza è stata ritenuta “valida in riferimento al comune dell’assistito cioè Ruvo di Puglia”, nonchè della nota della Scuola Secondaria Statale di 1° Grado «Vittorio Emanuele III» di Andria prot. n. 2784/FP datata 21.06.2011 con cui si comunica all’interessata il trasferimento per il prossimo anno scolastico presso la scuola Statale di 1° grado «Vincenzo Bellezza» di Bitonto (Ba) con completamento presso la Scuola Statale di 1° grado «Francesco Speranza» sempre di Bitonto a far data dal 01.09.2011, nonchè della nota dell’Ufficio Scolastico Provinciale prot. n. 2630 del 20/06/2011 non conosciuta e mai comunicata alla ricorrente, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche se non conosciuto;
nonchè
per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere trasferita ex Legge n. 104/1992 nel Comune di Ruvo, residenza del familiare assistito, oppure nel Comune più vicino fra quelli indicati nella domanda di trasferimento, e cioè nell’ordine Corato, Terlizzi o Molfetta.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 

RITENUTO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata;
CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato in data 29 luglio 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 3 agosto 2011, la sig.ra Angela Letizia Berardi, docente di educazione musicale in servizio per l’anno scolastico 2010/2011 presso la Scuola Secondaria Statale di 1° grado “Vittorio Emanuele III” di Andria, ha chiesto l’annullamento della nota prot. n. 3609/13 Uff.II U.O. II del 24 giugno 2011 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia le ha riconosciuto il diritto di precedenza derivante dalla legge n. 104 del 1992, ma tale precedenza è stata ritenuta dall’Ufficio stesso “valida in riferimento al comune dell’assistito cioè Ruvo di Puglia”; ha chiesto altresì l’annullamento della nota della Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “Vittorio Emanuele III” di Andria prot. n. 2784/FP del 21 giugno 2011 con cui le è stato comunicato il trasferimento per il prossimo anno scolastico presso la scuola Statale di 1° grado “Vincenzo Bellezza” di Bitonto (Ba) con completamento presso la Scuola Statale di 1° grado “Francesco Speranza” sempre di Bitonto, a far data dall’1 settembre 2011, nonchè della nota dell’Ufficio Scolastico Provinciale prot. n. 2630 del 20 giugno 2011, non conosciuta e mai comunicata ad essa ricorrente; ha chiesto, infine, la declaratoria del suo diritto ad essere trasferita ex legge n. 104 del 1992 nel Comune di Ruvo di Puglia, residenza del familiare assistito, oppure nel Comune più vicino fra quelli indicati nella domanda di trasferimento e cioè, nell’ordine, nel Comune di Corato, Terlizzi o Molfetta;
CONSIDERATO che nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 il Presidente, ritenendo di porre a fondamento dell’odierna decisione la questione di difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, rilevata d’ufficio, ha indicato la questione medesima nella camera di consiglio stessa, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., invitando nel contempo i difensori presenti ad argomentare sul profilo di difetto di giurisdizione, dandone atto a verbale;
RITENUTO che la fattispecie oggetto di gravame concerne una controversia relativa ad un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all’articolo 1 comma 2 del d. lgs. n. 165 del 2001 che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del medesimo decreto legislativo, è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro; più specificatamente i provvedimenti impugnati, concernendo gli esiti della domanda di trasferimento proposta dalla ricorrente, sono atti di gestione assunti dai dirigenti scolastici dei citati Uffici nella loro qualità  di datori di lavoro;
RITENUTO, conseguentemente, che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario;
RILEVATO che la riproposizione della domanda è disciplinata dell’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
RITENUTO, quanto alle spese, che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario innanzi al quale la causa dovrà  essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Maria Abbruzzese, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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