1. Edilizia e urbanistica – Occupazione suolo pubblico – Rispetto distanze legali – Termine impugnazione atti autorizzativi occupazione suolo pubblico – Decorrenza dal momento della piena conoscenza dell’atto – Ragioni. 
       
2.  Edilizia e urbanistica – Occupazione suolo pubblico – Rispetto distanze legali – Rilascio parere obbligatorio delle Circoscrizioni territorialmente interessate – Omissione parere in virtù di precedente pronuncia della Circoscrizione su identico progetto – Illegittimità . 
 
3. Edilizia e urbanistica – Occupazione suolo pubblico – Rispetto distanze legali –  Libero passaggio dei pedoni – Ex art. 20 codice della strada – Mancato rispetto distanze nel caso marciapiede confini con recinzione – Provvedimento autorizzativo costruzione- Illegittimità .

 

1. Il termine per l’impugnativa degli atti che autorizzano l’occupazione di suolo pubblico decorre, nei confronti di colui che ne riceve una lesione particolare, dal momento della piena conoscenza dell’atto, non potendosi ad essa equiparare la pubblicazione dell’atto nell’albo pretorio (nella specie l’ampliamento di un chiosco riduceva le  distanze tra lo stesso e un’edicola per un metro; tra l’altro, nel corpo di fabbrica oggetto di ampliamento, quindi nell’attuale spazio libero tra i due manufatti,  si prevedeva il collocamento di  un servizio igienico dal quale sarebbero potuti promanare odori sgradevoli).  

2. Il fatto che la Circoscrizione si sia già  pronunciata (nella specie,  l’anno precedente) su un identico progetto di ampliamento del chiosco non può giustificare la pretermissione del parere obbligatorio imposto dall’art. 8 del regolamento per il decentramento vigente nel Comune di Bari; e ciò sia in ragione del fatto che la norma non contempla alcuna ipotesi in cui si possa prescindere da tale parere, sia per la ragione che, in tal modo, il dirigente usurperebbe un potere della Circoscrizione, alla quale si sostituirebbe nel valutare l’insussistenza di fatti nuovi. 
 
3. L’art. 20 C.d.S. deve  essere interpretato nel senso che la fascia per il libero passaggio dei pedoni, della ampiezza di almeno 2 metri, deve essere sempre salvaguardata all’interno del marciapiedi, anche laddove esso non confini direttamente con un fabbricato, bensì  con una recinzione.

 

N. 01406/2011 REG.PROV.COLL.

 
N. 00751/2011 REG.RIC.

 
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 751 del 2011, proposto da:
Francesco Schiavulli, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Cioffi, con domicilio eletto presso Rosa Cioffi in Bari, c/o Avv.Ra Comunale via P.Amedeo 26;
nei confronti di
Laura Catalano, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Grimaldi, con domicilio eletto presso Giovanni Grimaldi in Bari, via G.Bovio 43/L;
per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale n. 2010/01219 (2010/120/00119) del 04.03.2010 della Ripartizione Patrimonio – Settore Gestione Patrimonio ed Inventari del Comune di Bari ad oggetto “sig.ra Catalano Laura – concessione maggiore superficie di suolo pubblico in Bari alla via Lucarelli, nei pressi del civico 2 per sostituzione del preesistente chiosco, adibito alla vendita di fiori”
– di tutti gli atti al predetto presupposti, connessi e conseguenziali, ancorchè non conosciuti;
in relazione:
all’atto di opposizione ex art. 10, l. n. 1199/1971, notificato dalla sig.ra Laura Catalano ai fini della trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Francesco Schiavulli per l’annullamento degli atti suindicati.
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari e di Laura Catalano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv.ti L. D’Ambrosio, R. Cioffi e G. Grimaldi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 
 
1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato il 13 dicembre 2010 il ricorrente Schiavuli Francesco, premettendo di essere titolare, giusta deliberazione di G. M. n. 4371 di 16.7.1987, di una edicola per la vendita di giornali ubicata in Bari alla Via Lucarelli, angolo Via Giulio Petroni, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, a mezzo del quale il Comune di Bari ha autorizzato l’ampliamento del chiosco per la rivendita di fiori, situato in adiacenza alla edicola di proprietà  del ricorrente.
2. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto:
I) la violazione dell’art. 8 comma 1 lett. b) del regolamento sul decentramento amministrativo del Comune di Bari, violazione ed omessa applicazione degli artt. 3 e 7 L. 241/90, violazione dei principi generali di trasparenza, buona amministrazione e ragionevolezza, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, disparità  di trattamento, erronea presupposizione, travisamento sviamento: l’art. 8 del regolamento per il decentramento amministrativo richiede il preventivo parere obbligatorio della circoscrizione competente per tutti gli atti aventi ad oggetto le occupazioni di suolo pubblico per impiantarvi chioschi ed edicole, ma tale parere non è stato richiesto ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato; questo ultimo si discosta immotivatamente da un precedente provvedimento che aveva già  negato alla titolare un identico ampliamento del chiosco per la vendita dei fiori; inoltre l’ampliamento autorizzato non ha tenuto conto del parere negativo espresso dalla Polizia Municipale che evidenziava la violazione della distanza minima di 4 metri che deve essere salvaguardata tra chioschi e/o edicole;
II) violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 20 del Codice della strada, e del relativo regolamento attuativo, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, disparità  di trattamento, erronea presupposizione: trovandosi i manufatti in questione all’interno del centro abitato, l’occupazione di un marciapiede deve rispettare le indicazioni di cui all’art. 20 del C.d.S., tra le quali vi è quella che impone di lasciare, verso i fabbricati, un passaggio della larghezza di almeno due metri per il passaggio dei pedoni; risulta violato anche l’art. 18.
3. Avverso detto ricorso straordinario ha spiegato opposizione la contra interessata signora Laura Catalano, la quale ne ha chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale.
4. Il ricorrente insiste nel ricorso, avverso il quale resistono sia l’Amministrazione comunale che la
la signora Laura Catalano, titolare del chiosco per la vendita di fiori.
5. In via preliminare il Comune ha eccepito la inammissibilità  del ricorso per tardività  e carenza di interesse.
Nel merito il Comune di Bari ha dedotto: che il parere preventivo di spettanza della circoscrizione comunale sarebbe stato nella specie superfluo, in quanto già  acquisito nel corso di un precedente procedimento, avviato dalla signora Catalano con istanza del 12 gennaio 2009 ed avente ad oggetto un identico ampliamento; che il parere della Polizia Municipale acquisito nel corso del procedimento è errato laddove riferisce che tra i manufatti di che trattasi deve sussistere una distanza minima di quattro metri: infatti l’art. 3, punto 6, del citato Disciplinare n. 4428/1998, richiamato dalla Polizia Municipale, non può trovare applicazione nel caso di specie, poichè fissa la distanza minima che deve esistere tra i chioschi adibiti alla medesima attività  commerciale in metri 400 e non 4,00; che l’ampliamento autorizzato lascia ai pedoni un passaggio della larghezza di 2,55 mt.; che comunque l’area occupata non è, così come prospettato nel precedente parere negativo reso dalla circoscrizione, adibito a giardino comunale, del quale verrebbe preclusa la fruizione; che, infine, l’ampliamento si è reso necessario per dotare il chiosco di un servizio igienico, di cui la titolare ha necessità  in ragione delle sue condizioni di salute.
6. Alla camera di consiglio del 23 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto a decisione.
7. Va respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità  del ricorso.
7.1. L’ampliamento del chiosco va a diminuire la distanza esistente tra esso e l’edicola di proprietà  del ricorrente, portandola da mt. 4,10 a mt. 3,10. Oltre a ciò vi è da dire che nel corpo di fabbrica oggetto di ampliamento, e quindi nello spazio esistente tra i due manufatti, verrà  collocato un servizio igienico dal quale potrebbero quantomeno promanare odori sgradevoli.
La vicinanza tra i due manufatti e la tipologìa dell’intervento assentito evidenzia che il provvedimento impugnato interferisce direttamente con la sfera giuridica del ricorrente, e ciò radica l’interesse di questi a chiederne l’annullamento.
7.2. Per la stessa ragione, e cioè in considerazione della portata lesiva dell’intervento, il Collegio ritiene condivisibile la Giurisprudenza richiamata dal ricorrente (Tar Napoli sezione III, 9.5.08 n. 3863), secondo la quale il termine per l’impugnativa degli atti che autorizzano l’occupazione di suolo pubblico decorre, nei confronti di colui che ne riceve una lesione particolare, dal momento della piena conoscenza dell’atto, non potendosi ad essa equiparare la pubblicazione dell’atto all’albo pretorio.
8. Nel merito il ricorso va accolto.
8.1. L’autorizzazione impugnata è stata pacificamente rilasciata senza che fosse preventivamente assunto il preventivo parere della circoscrizione: e tanto sul presupposto che su identica richiesta di ampliamento il parere della circoscrizione era stato già  assunto.
Orbene, l’art. 8 del regolamento per il decentramento vigente nel Comune di Bari dispone che le autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico temporanee e permanenti vengono rilasciate dalle Circoscrizioni, ad eccezione di quelle necessarie per la installazione di impianti di pubblico spettacolo, di impianti di distribuzione carburante e di chioschi ed edicole, le quali sono “rilasciate dagli uffici centrali previo parere obbligatorio delle Circoscrizioni territorialmente interessate”.
Orbene, considerato che la norma in esame non prevede alcuna deroga all’obbligo di assumere il parere obbligatorio delle Circoscrizioni competenti e considerato altresì che dette autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici centrali in deroga alla generale competenza delle Circoscrizioni a rilasciare autorizzazioni alla occupazione del suolo pubblico, è opinione del Collegio che nulla autorizzasse il dirigente competente a prescindere da detto parere.
In particolare, il fatto che la Circoscrizione si fosse già  pronunciata, l’anno precedente, su un identico progetto di ampliamento del chiosco non poteva giustificare la pretermissione del parere obbligatorio imposto dall’art. 8 in esame, e ciò sia in ragione del fatto che – come già  precisato – la norma non contempla alcuna ipotesi in cui si possa prescindere da tale parere, sia per la ragione che, con ciò facendo, il dirigente ha usurpato un potere della Circoscrizione, alla quale si è di fatto sostituito nel valutare la insussistenza di fatti nuovi.
8.2. Sotto altro profilo il ricorso coglie nel segno anche laddove denuncia l’illegittimità  della autorizzazione impugnata per violazione dell’art. 20 del Codice della strada.
Detta norma impone di lasciare sempre sui marciapiedi, per il libero passaggio dei pedoni, uno spazio della ampiezza di almeno due metri, purchè detto spazio si trovi “in adiacenza ai fabbricati”.
Orbene, è evidente che la ratio di detta norma risiede nella esigenza di evitare che i pedoni siano costretti a camminare in adiacenza alla carreggiata, dove sono maggiormente esposti al rischio di venire a collisione con veicoli. Per tale ragione il Collegio ritiene che l’art.20 C.d.S. debba essere interpretato nel senso che la fascia per il libero passaggio dei pedoni, della ampiezza di almeno 2 metri, deve essere sempre salvaguardata all’interno del marciapiedi, anche laddove – come nel caso di specie – esso non confini direttamente con un fabbricato ma con una recinzione.
Ciò premesso il provvedimento autorizzato nella presente sede è illegittimo in quanto ha autorizzato un ampliamento di occupazione di suolo pubblico che lascia un libero passaggio della larghezza di oltre due metri verso strada, e non verso la recinzione privata adiacente, laddove, invece, lascia un varco di poco più di un metro.
8.3. Infine il Collegio non può esimersi dal rilevare che, seppure l’art. 3 del Disciplinare per la concessione di suolo pubblico per l’installazione di edicole di giornali in Bari e frazioni, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 4428/98, non imponga il rispetto della distanza di almeno 4 metri tra chioschi ed edicole, così come rilevato dalla Polizia Municipale, pare tuttavia evidente che una distanza minima deve pur essere rispettata allo scopo di evitare il formarsi di intercapedini dannose per l’igiene dei luoghi. Pare inoltre verosimile l’esistenza di una norma specifica che regoli la distanza minima da mantenere tra chioschi e/o edicole in quanto in caso contrario dovrebbero trovare applicazioni le norme generali che regolano la distanza minima tra costruzioni, le quali impongono normalmente il rispetto di distanze ben maggiori.
Per quanto sopra detto il Collegio ritiene che l’erroneo riferimento effettuato nel parere della Polizia Municipale all’art. 3 del Disciplinare di cui alla delibera di C.C. n. 4428/98, non tolga di per sè valore alla indicazione, emergente dal parere medesimo, attestante l’esistenza di una norma che impone l’osservanza di una distanza minima di quattro metri tra chioschi e/o edicole. Di conseguenza l’Amministrazione comunale, discostandosi dal parere della Polizia Municipale, nell’ambito dell’osservanza del generale obbligo di motivare adeguatamente i provvedimenti avrebbe dovuto indicare la norma specifica che consentiva di derogare a tale limite.
Il ricorso va conclusivamente accolto per dianzi esposte ragioni, aventi carattere assorbente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la determinazione dirigenziale n. 2010/01219 (2010/120/00119) del 04.03.2010 della Ripartizione Patrimonio – Settore Gestione Patrimonio ed Inventari del Comune di Bari .
Condanna il Comune di Bari e la controinteressata Catalano Laura, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, spese che si liquidano in E. 2000,00 (euro duemila), oltre contributo unificato, IVA e CAP come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Referendario
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ESTENSORE

 

 
 
IL PRESIDENTE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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