•  1. Giustizia e processo – Giurisdizione – Pubblico Impiego – Nomina componente commissione per accertamento invalidità  civile – Incarico conferito a soggetti esterni – Rapporto professionale di diritto privato – Giudice ordinario –
    2. Giustizia e processo – Giurisdizione – Pubblico Impiego – Nomina componente commissione per accertamento invalidità  civile – Incarico conferito a soggetti esterni – Rapporto professionale di diritto privato – Giudice ordinario – Invalidità  eccezioni derogatorie di cui all’art. 63 del d. lgs. 165/2001 –
  • 1. La nomina dei componenti delle Commissioni in questione dà  origine ad un rapporto di tipo professionale di diritto privato qualora si tratti, come nel caso di specie, di componenti esterni all’Amministrazione dante causa e non legati ad essa da rapporto di impiego. In effetti, con l’atto di nomina, qualunque sia la formula adottata (contratto formale o delibera dell’Amministrazione), è instaurato tra l’Amministrazione e il soggetto che riceve l’incarico un rapporto convenzionale privatistico che conferisce reciproche posizioni di diritti e di obblighi con conseguente cognizione riservata al Giudice ordinario secondo l’ordinario criterio di riparto fondato sulla causa petendi.
    2. Nel caso di nomina di un soggetto esterno all’amministrazione quale componente di commissione per l’accertamento delle invalidità  civili, la circostanza che la prestazione d’opera intellettuale venga resa in favore di un ente pubblico in forma continuativa e coordinata non muta la natura del rapporto che rimane  professionale di diritto privato. Non può in alcun modo quindi venire in rilievo l’art.63 del d.lgs. n.165/2001 nè le eccezioni derogatorie della giurisdizione a.g.o. ivi delineate poichè non si tratta nella fattispecie di procedure finalizzate alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego.
     

    N. 01220/2011 REG.PROV.COLL.
     
    N. 01317/2011 REG.RIC.
     
    http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%202/2011/201101317/Provvedimenti/stemma.jpg
     
    REPUBBLICA ITALIANA
     
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
     
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
     
    (Sezione Seconda)
     
    ha pronunciato la presente
     
    SENTENZA
     
    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 1317 del 2011, proposto da:
    dott. Nicola Roberto Curci e dott.Vincenzo Valenzano, rappresentati e difesi dagli avv.ti Patrizia D’Elia e Margherita Pugliese, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari;
     
    contro
     
    Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del Commissario straordinario p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto in Bari presso la sede dell’Ente, al Lungomare Starita n.6;
     
    nei confronti di
     
    Pasquale Zecchillo;
     
    per l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare,
     
    – della deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 757 del 21.04.2011 concernente le nomine dei componenti titolari delle Commissioni Distrettuali Invalidità  Civili, elenco secondario, nella parte in cui esclude i ricorrenti quali componenti titolari delle 14 commissioni distrettuali in via sussidiaria;
     
    – di ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o consequenziale comunque lesivo per i ricorrenti, ancorchè dai medesimi non conosciuto;
     

     
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
     
    Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari;
     
    Viste le memorie difensive;
     
    Visti tutti gli atti della causa;
     
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti P. D’Elia e M . Pugliese, per il ricorrente e avv. C. Cagnazzo, su delega dell’avv. E. Trotta, per l’Azienda;
     
    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
     
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
     

     
    FATTO e DIRITTO
     
    Con il gravame in epigrafe i ricorrenti, professionisti esterni all’Azienda sanitaria resistente, hanno impugnato la determinazione di cui in epigrafe (relativa al procedimento finalizzato alla nomina di componenti delle commissioni per l’accertamento delle invalidità  civili), lamentando l’illegittimità  del criterio di precedenza individuato nella maggiore età  anagrafica, introdotto in corso di procedimento con deliberazione n.490 del 21.3.2011, peraltro non oggetto di impugnazione.
     
    Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame esula dall’ambito di giurisdizione attribuito dall’ordinamento al Giudice Amministrativo.
     
    Ed invero la nomina dei componenti delle Commissioni in questione dà  origine ad un rapporto di tipo professionale di diritto privato qualora si tratti, come nel caso di specie, di componenti esterni all’Amministrazione dante causa e non legati ad essa da rapporto di impiego. In effetti, con l’atto di nomina, qualunque sia la formula adottata (contratto formale o delibera dell’Amministrazione), è instaurato tra l’Amministrazione e il soggetto che riceve l’incarico un rapporto convenzionale privatistico che conferisce reciproche posizioni di diritti e di obblighi con conseguente cognizione riservata al Giudice ordinario secondo l’ordinario criterio di riparto fondato sulla causa petendi.
     
    La circostanza che la prestazione d’opera intellettuale venga resa in favore di un ente pubblico in forma continuativa e coordinata non muta la natura del rapporto che -si ribadisce- è professionale di diritto privato.
     
    Non può in alcun modo quindi venire in rilievo l’art.63 del d.lgs. n.165/2001 nè le eccezioni derogatorie della giurisdizione a.g.o. ivi delineate poichè non si tratta nella fattispecie di procedure finalizzate alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego.
     
    In virtù della previsione normativa di cui all’art.11 c.p.a. si dispone pertanto la remissione della causa dinanzi al giudice ordinario competente, presso il quale il giudizio dovrà  essere riassunto nei termini di legge (tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza) con conservazione degli effetti dell’originario ricorso. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.
     
    P.Q.M.
     
    il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, così provvede in ordine al ricorso in epigrafe:
     
    -dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
     
    -visto l’art.11 c.p.a., rimette alle parti di riassumere il giudizio avanti la competente Autorità  Giudiziaria Ordinaria nel termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
     
    -compensa le spese della presente fase di giudizio.
     
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
     
    Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
     
    Sabato Guadagno, Presidente
     
    Antonio Pasca, Consigliere
     
    Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
     

     

     

    L’ESTENSORE
     
    IL PRESIDENTE
     

     

     

     

     

     

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA
     
    Il 19/08/2011
     
    IL SEGRETARIO
     
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     

     

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