1. Procedimento amministrativo – Revoca della nomina di commissario liquidatore per ragioni di opportunità  politica – Violazione dell’art. 21 quinquies della l. 241/1990 e del  principio di affidamento – Natura tecnica della funzione del Commissario liquidatore della Comunità  montana –   
 
 
 
2. Varie – Natura tecnica della funzione del commissario liquidatore di una Comunità  montana, in quanto egli agisce nell’ambito delle disposizioni di  “indirizzo e coordinamento” politico del Presidente della Giunta regionale –  
 

1.     La revoca di un atto amministrativo è soggetta a ben precisi vincoli motivazionali secondo le previsioni della legge generale sul procedimento. Nel caso di specie la natura tecnica della funzione del Commissario liquidatore di una Comunità  montana, nominato con decreto del Presidente della Regione, esclude la revoca della sua nomina per ragioni di opportunità  politica, tanto più che la legge regionale n. 16/2009 tipizza le fattispecie di revoca della predetta nomina nell’ipotesi di “impossibilità  di conseguire l’oggetto dell’incarico” e in quella di “irregolarità  o ritardi nello svolgimento del mandato”.

 
 
 
2.     Il compito del Commissario liquidatore di una Comunità  montana consiste nella realizzazione di una serie di attività   a carattere tecnico, predeterminate dall’art. 15 della l. r. 36/08 sotto la direzione politica – attraverso disposizioni di “indirizzo e coordinamento” –  del Presidente della Giunta regionale, al fine di giungere, attraverso un piano di successione dei rapporti attivi e passivi dell’ente redatto dal Commissario e sottoposto all’approvazione del Presidente, alla estinzione della Comunità  stessa. La possibilità  riconosciuta al Commissario di avvalersi dell’organizzazione amministrativa dell’ente è esclusivamente collegata alla necessità  di fornire al Commissario gli strumenti per espletare il compito affidatogli, e non permea l’incarico commissariale  di alcuna connotazione politica.   
 
 
 

N. 01151/2011 REG.PROV.COLL.

 
N. 01020/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2011, proposto da:
Gaetano Cusenza, rappresentato e difeso dal prof. avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, alla via Pasquale Fiore n.14;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Scattaglia, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari alla via Dalmazia n.70; Comunità  Montana del Gargano;
nei confronti di
Michele Placentino;
per l’annullamento, previa emanazione di misura cautelare,
del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 13.5.2011 n. 546, pubblicato nel BURP n. 78 del 19.5.2011 con il quale è stato revocato al ricorrente, con decorrenza immediata, l’incarico di Commissario liquidatore della soppressa Comunità  Montana del Gargano, conferito con precedente decreto n. 221/2010 ed è stato nominato in sostituzione il dr. Michele Placentino;
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Ilde Follieri, su delega del prof. avv. E. Follieri e avv. Maria Grimaldi, su delega dell’avv. M. Scattaglia;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 
 
FATTO e DIRITTO
Con il gravame in epigrafe l’avv. Cusenza ha impugnato il decreto regionale che gli ha revocato ad nutum l’incarico di Commissario liquidatore della soppressa Comunità  Montana del Gargano, conferito con precedente decreto n. 221/2010 e con il quale è stato contestualmente nominato in sua sostituzione il dr. Michele Placentino.
Il ricorso è fondato.
La revoca è stata invero motivata con esclusivo riferimento a non meglio specificate ragioni di opportunità  politica nonostante l’art.3 del regolamento regionale n.16/2009 la disciplini espressamente, ancorandola a precisi presupposti (inadempienze e gravi irregolarità ) e garanzie procedimentali (partecipazione al procedimento mediante trasmissione di memoria giustificativa) evidentemente poste a tutela del principio di affidamento; principio attraverso il quale si esprime il buon andamento dell’azione amministrativa.
Non può invero dubitarsi che la nomina essenzialmente fiduciaria non escluda la natura preminentemente tecnica della funzione assegnata al Commissario in questione come delineata dalla normativa regionale di riferimento che affida allo stesso ogni iniziativa diretta alla liquidazione dell’Ente (art.15, comma 3, l.r. n.36/2008) nell’ambito delle disposizioni di “indirizzo e coordinamento” del Presidente della Giunta regionale (cfr. art.3 su richiamato); in particolare, la predisposizione di un piano per la successione dei rapporti attivi e passivi da sottoporre all’approvazione del Presidente della G.R. che dichiara l’estinzione della Comunità  e ne trasferisce effettivamente le funzioni alla forma associativa deliberata dai Comuni già  facenti parte della Comunità  montana o alle province territorialmente competenti (cfr. stesso art.15, comma7).
Nè può inferirsi la natura asseritamente politica delle funzioni svolte dal Commissario dalla possibilità  allo stesso riconosciuta dall’art.8, comma 4 bis della l.r. n.5/2010 (che ha integrato il più volte richiamato art.15) di avvalersi dell’organizzazione amministrativa dell’Ente, essendo piuttosto la disposizione collegata alla necessità  di fornirgli gli strumenti per espletare in concreto il compito affidatogli dalla legge; compito che -si ribadisce- si risolve in una serie di attività  a carattere tecnico, predeterminate dall’art.15 della l.r. n.36/08, sotto la direzione -questa si politica- del Presidente della giunta regionale.
Poco convincente si appalesa pertanto il tentativo della difesa dell’Amministrazione regionale di far valere precedenti giurisprudenziali che si riferiscono alla fattispecie ben diversa della revoca di Assessori di Enti locali, la cui funzione politica non può al contrario essere posta in discussione.
Altrettanto non condivisibile l’artificiosa distinzione tra revoca per gravi inadempienze o irregolarità  definita sanzionatoria che troverebbe la sua disciplina nell’art.3 più volte richiamato e revoca non sanzionatoria -quale sarebbe dichiaratamente quella adottata nel caso di specie in cui il Commissario è stato revocato per ragioni politiche e non tecniche- affidata alla piena discrezionalità  amministrativa fino a concretare un atto di alta amministrazione addirittura sottratto al sindacato giurisdizionale. Tale distinzione non trova invero alcun aggancio nel dettato normativo nè può giustificarsi alla luce dei principi generali essendo in linea di principio la revoca di un atto amministrativo soggetta a ben precisi vincoli motivazionali secondo le previsioni della legge generale sul procedimento (artt. 21 quinquies della legge n.241/90).
Del resto anche la giurisprudenza precedente all’art.3 del reg. reg. n.16/2009 aveva escluso la legittimità  della revoca del Commissario liquidatore di Comunità  montane al di fuori delle ipotesi di “impossibilità  di conseguire l’oggetto dell’incarico” o di accertare “irregolarità  o ritardi nello svolgimento del mandato”.
In sintesi il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato e con condanna dell’Amministrazione comunale alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la revoca impugnata. Condanna l’Amministrazione comunale alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in complessivi €1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
Roberta Ravasio, Referendario

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ESTENSORE

 

 
 
IL PRESIDENTE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 
 
 
 
 

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