1. Processo amministrativo – Giurisdizione – Pubblico impiego – Nomina componente di commissione per l’accertamento delle invalidità  civili -Costituzione rapporto  di pubblico impiego – Giudice ordinario –
2. Processo amministrativo – Giurisdizione – Pubblico impiego – Nomina  componente di commissione per l’accertamento delle invalidità  civili – Selezione interna tra sanitari già  pubblici dipendenti –  Carattere temporaneo dell’incarico – Assenza dei requisiti tipici della selezione concorsuale volta alla costituzione del rapporto di lavoro – Giudice ordinario –
 

  • L’incarico di componente della Commissioni per l’accertamento delle invalidità  civili, conferibile soltanto a sanitari dipendenti o convenzionati,  accede ad un rapporto di pubblico impiego già  costituito, con conseguente attribuzione delle relative controversie al giudice ordinario, titolare, in subiecta  materia, di una giurisdizione generale e residuale rispetto a quella specifica e tassativa del giudice amministrativo prevista dall’art. 63 d. lgs. 165/2001.   
     
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  • L’incarico di componente della Commissioni per l’accertamento delle invalidità  civili, ha natura temporanea ed è conferito all’esito di una selezione interna per titoli tra sanitari e già  pubblici dipendenti, per la quale non è prevista la nomina di una commissione di concorso, nè la formulazione di una graduatoria di merito, nè una valutazione comparativa dei singoli candidati. Non sussiste, pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo riservata dalla legge (art. 63 d. lgs. 165/2001) alle sole procedure concorsuali e finalizzate alla costituzione del rapporto di lavoro.

     

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    N. 01154/2011 REG.PROV.COLL.

     
    N. 00611/2011 REG.RIC.

     

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
    (Sezione Seconda)
    ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 611 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    Gioacchino Urbano, rappresentato e difeso dagli avv. ti Luigi Guastamacchia e Antonio Urbano, con domicilio eletto presso l’avv. Angelantonio Franco in Bari alla via P. Amedeo n. 39;
    contro
    Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del Direttore generale p.t.,rappresentato e difeso dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso l’ufficio legale dell’Ente in Bari, al lungomare Starita n.6;
    nei confronti di
    Dott.ssa Rosa Colamaria;
    per l’annullamento, previa sospensiva,
    -in parte qua della deliberazione del Direttore generale n.2485 del 30.12.2010 avente ad oggetto la nomina per la posizione di terzo componente titolare relativamente alle 14 commissioni distrettuali invalidità  civile;
    -in parte qua della deliberazione del Direttore Generale n. 490 del 21.03.2011 avente ad oggetto “nomina dei Componenti le Commissioni per l’accertamento delle invalidità  civili e della cecità  e del sordomutismo e dei presupposti ex lg. 104/92: deliberazione n. 2485 del 30.12.2010: integrazione e rettifiche: stralcio relativo ai componenti le commissioni per l’accertamento delle invalidità  civili”;
    -della deliberazione del Direttore Generale n. 757 del 21.4.2011 avente ad oggetto “Componenti le Commissioni per l’accertamento delle invalidità  civili e della cecità  e del sordomutismo e dei presupposti ex Lg. 104/92: deliberazione n. 2485/Dg del 30.12.2010 come integrata e rettificata dalla successiva n. 490/Dg 21.03.2011: ulteriori modifiche”;
    -di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente a quello indicato e delle allegate nomine dei componenti titolari e degli elenchi degli idonei;
     
     
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. L. Guastamacchia e avv. C. Cagnazzo, su delega dell’avv. E. Trotta;
    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
     
     
    FATTO e DIRITTO
    Con il ricorso in epigrafe il dott. Urbano, dipendente dell’Azienda sanitaria resistente incardinato nel Dipartimento di prevenzione, ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe (relativi al procedimento finalizzato alla nomina di componenti delle commissioni per l’accertamento delle invalidità  civili), lamentando l’illegittimità  del criterio di precedenza di cui all’avviso pubblico come successivamente interpretato negli atti aziendali gravati. In virtù dell’interpretazione prevalsa, sarebbe stata assegnata priorità  alla specializzazione in igiene, epidemiologia e sanità  pubblica o affine rispetto all’alternativo criterio dell’anzianità  professionale.
    Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame esula dall’ambito di giurisdizione attribuito dall’ordinamento al Giudice Amministrativo.
    Ed invero, come eccepito dalla difesa dell’Azienda sanitaria, la questione proposta non rientra in alcuna delle materie di giurisdizione esclusiva del giudice adito, trattandosi di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego, come tale sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo con profili che ne consentono l’assimilazione alla procedura di nomina dei Dirigenti medici ex art.15 del d.lgs. n.502/92.
    L’incarico di componente delle Commissioni per l’accertamento delle invalidità  civili, conferibile soltanto a sanitari dipendenti o convenzionati, accede invero ad un rapporto di pubblico impiego già  costituito, con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.
    E’ noto infatti che al di fuori delle specifiche e tassative ipotesi previste dalla legge con riferimento a talune categorie di pubblici dipendenti, la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di pubblico impiego risulta circoscritta -ex art.63 d.lgs. n.165/2001- alle sole procedure concorsuali finalizzate alla costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione, risultando viceversa – e correlativamente – la giurisdizione riservata al giudice ordinario di carattere generale e residuale, estesa ad ogni fase del rapporto stesso, dalla sua instaurazione fino all’estinzione compresa qualsiasi vicenda modificativa, quand’anche vengano in considerazione atti presupposti che il giudice ordinario può disapplicare.
    Orbene, nel caso di specie i provvedimenti impugnati afferiscono ad un procedimento che non presenta gli elementi presupposti necessari del pubblico concorso finalizzato all’accesso al rapporto di impiego, trattandosi di selezione interna per titoli fra sanitari già  pubblici dipendenti e, peraltro, finalizzata all’attribuzione di un incarico di natura temporanea.
    Nel procedimento di che trattasi non risulta infatti prevista una commissione di concorso, nè la formulazione di una graduatoria di merito, nè una valutazione comparativa dei singoli candidati ( ex multis Cass. Sez. Un., n. 22990 del 2004; Cass., n. 8950 del 2007).
    Proprio la natura generale e residuale della giurisdizione riservata al G.O. e, correlativamente, la natura tassativa e specifica di quella invece riservata al G.A. in subiecta materia, portano il Collegio ad escludere nella fattispecie la propria giurisdizione.
    In virtù della previsione normativa di cui all’art.11 c.p.a. si dispone pertanto la remissione della causa dinanzi al giudice ordinario competente, presso il quale il giudizio dovrà  essere riassunto nei termini di legge (tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza) con conservazione degli effetti dell’originario ricorso. Le spese di giudizio si liquidano in complessivi euro 800,00 (ottocento/00) per spese, diritti e onorari e si pongono a carico del ricorrente in favore dell’Azienda sanitaria.
    P.Q.M.
    il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, così provvede in ordine al ricorso in epigrafe:
    -dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
    -visto l’art.11 c.p.a., rimette alle parti di riassumere il giudizio avanti la competente Autorità  Giudiziaria Ordinaria nel termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
    -condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Azienda sanitaria resistente liquidandole in complessivi €800,00 (ottocento/00).
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
    Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
    Sabato Guadagno, Presidente
    Antonio Pasca, Consigliere
    Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    L’ESTENSORE

     

     
     
    IL PRESIDENTE

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA
    Il 26/07/2011
    IL SEGRETARIO
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     
     
     
     
     
     
     

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