1. Ricorsi avverso il silenzio- rifiuto ex art.117 del CPA – Violazione dell’obbligo giuridico di ritipizzazione derivante dalla decadenza di vincoli ritenuti di natura espropriativa – Sentenza in forma semplificata
 
2. Edilizia ed urbanistica  – Zona di interesse archeologico – Carattere conformativo del vincolo anche in presenza di vincoli di inedificabilità  assoluta – Fascia di rispetto ferroviaria – Carattere conformativo del vincolo quale limitazione allo ius aedificandi generalizzato e indifferenziato per intere categorie di beni 
 
3. Edilizia ed urbanistica  – Insussistenza dell’obbligo del Comune ex art. 2 l.n. 241/1990 di ritipizzare il territorio gravato da vincoli conformativi insuscettibili di decadenza
 

 
1. Il ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dal Comune in merito ad un’istanza di ritipizzazione urbanistica di suoli a seguito della ritenuta decadenza dei vincoli di natura espropriativa deve essere deciso con sentenza in forma semplificata ex art. 117 CPA
 
2. Il vincolo relativo alla zona di interesse archeologico assume carattere conformativo della proprietà  privata anche in presenza di vincoli d’inedificabilità  assoluta a tutela del patrimonio storico e artistico  (Cass.civ., Sez.I, 19.7.2002, n. 10542). Anche il vincolo relativo alla fascia di rispetto ferroviaria di cui al d.p.r. 735/1980 ha carattere conformativo quale limitazione allo ius aedificandi con carattere generalizzato ed indifferenziato di intere categorie di beni (CAss. civ., Sez.I, 4.2.2000, n. 1220)
 
3. Dal carattere conformativo dei vincoli in questione, non suscettibili di decadenza ai sensi dell’aart.9, co.III, d.p.r. 8.6.2001, n. 327, discende l’insussistenza dell’obbligo per il Comune di ritipizzare l’area de qua,  con conseguente infondatezza dell’azione proposta che deve essere respinta.
 

N. 01111/2011 REG.PROV.COLL.
 
N. 00661/2011 REG.RIC.
 

 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
(Sezione Terza)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
ex art. 117 c.2 c. p. a.;
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2011, proposto da:
Vincenzo Cantatore, Pellegrini Filomena, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Vito Petrarota, con domicilio eletto presso Studio legale associato Trevi in Bari, via Tommaso Fiore, 62;
 
contro
 
Comune di Ruvo di Puglia in persona del Sindaco pro tempore;
 
per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità 
 
del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione comunale in merito alla richiesta di avvio del procedimento per tipizzazione delle aree di proprietà  dei ricorrenti.
 
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti tutti gli atti della causa;
 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori Daniela Lovicario su delega di Vito Petrarota;
 
Visto l’art. 117 c. 2 c. p. a. secondo cui i ricorsi avvero il silenzio-rifiuto sono decisi con sentenza in forma semplificata;
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
 
FATTO e DIRITTO
 
RILEVATO:
 
– che gli odierni ricorrenti sono proprietari di fondo rustico sito alla contrada Belmonte confinante con strada comunale, contraddistinto catastalmente al Fg. 26 p.lle 1267 e 87, tipizzato quale zona “E2 Rurale” in zona di interesse archeologico DM 2/4/1968 dal vigente PRG e parzialmente ricomprese nella fascia di rispetto ferroviaria (p.lla 1267) e in minima parte destinata a sede di strada del PRG (p.lla 87);
 
– che in data 31 marzo 2010 inoltravano istanza all’Amministrazione comunale di ritipizzazione delle aree de quo, nel presupposto della intervenuta decadenza delle previsioni urbanistiche contenute nel PRG, ed in particolare della variante approvata dalla Regione con del G.R. n.282/1999 contenente la descritta tipizzazione quale zona E2;
 
– che a fronte dell’inerzia serbata dall’Amminsitrazione nei confronti della suddetta istanza, i ricorrenti proponevano ricorso contra silentium ai sensi dell’art 21-bis l.1034/1971 (abrogato a seguito dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104 e sostituito dall’art 117 del medesimo Codice) invocando la violazione dell’obbligo giuridico di ritipizzazione derivante dall’intervenuta decadenza dei vincoli gravanti sulle aree, ritenuti di natura espropriativa;
 
CONSIDERATO:
 
– che le destinazioni urbanistiche contenute nel vigente strumento urbanistico generale gravanti le aree per cui è causa si limitano a stabilire le potenzialità  edificatorie della porzione di terreno interessata, quali tipiche norme di c.d. zonizzazione, senza contenere alcuna localizzazione in dettaglio di opera pubblica o di interesse collettivo;
 
– che il denunziato inserimento dell’area in zona di interesse archeologico assume carattere conformativo della proprietà  privata anche in presenza di vincoli di inedificabilità  assoluta a tutela del patrimonio storico ed artistico (ex multis Cassazione civile, sez. I, 19 luglio 2002, n. 10542), così come del resto le fascie di rispetto ferroviarie di cui al d.p.r. 753/1980 quali limitazioni allo ius aedificandi con carattere generalizzato ed indifferenziato di intere categorie di beni (Cassazione civile, sez. I, 04 febbraio 2000, n. 1220);
 
– che, pertanto, la natura pacificamente conformativa delle limitazioni alla proprietà  in oggetto, non determina in capo all’Amministrazione comunale intimata alcun obbligo – ex art 2 l.241/90 e s.m. – a provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica, trattandosi di limitazioni a tempo indeterminato non suscettibili di decadenza ai sensi del vigente art. 9 c.3° d.p.r 8/06/2001 n.327 (t.u espropriazioni) con conseguente infondatezza dell’azione proposta, che deve essere respinta;
 
– che del tutto inconferente è il richiamo operato dai ricorrenti ai precedenti di questa Sezione resi nei confronti del Comune di Ruvo di Puglia, tutti relativi a fattispecie di ritipizzazione derivanti dall’accertata decadenza di vincoli di tipo espropriativo;
 
– che non occorre alcuna statuizione sulle spese, non essendosi costituito il Comune intimato;
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
 
Nulla per le spese.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
 
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
Pietro Morea, Presidente
 
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
Rosalba Giansante, Referendario
 

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE
 

 

IL PRESIDENTE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 18/07/2011
 
IL SEGRETARIO
 
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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