1. Commercio e turismo – Inclusione dell’intero territorio di un Comune nell’elenco regionale delle località  ad economia turistica e delle città  d’arte con deroghe ai limiti di orario di apertura e chiusura dei negozi e  alla chiusura domenicale e festiva – Conseguenza – Individuazione   
 
2. Successiva riperimetrazione con esclusione di parte del territorio comunale – Illegittimità 
 

1. L’avvenuta  inclusione dell’intero  territorio di un Comune nell’elenco regionale delle località  ad economia turistica e delle città  d’arte ai sensi degli art. 2 l.r.n. 11/2003, art. 2 l.r.n. 11/2004, art. 11 D.Lgs. n. 114/1998 e art. 18 l.r. 11/2003, dalla quale discendono  deroghe ai limiti di orario di apertura e chiusura dei negozi e  alla chiusura domenicale e festiva, comporta che la definizione di Comune ad economia prevalentemente turistica e città  d’arte sia assunta in maniera indivisibile.
 
2. La successiva riperimetrazione attuata dalla Regione  con esclusione di parte del territorio comunale viola pertanto il paradigma normativo dell’indivisibilità  del comune turistico (fattispecie riguardante una ditta che, esclusa dalla zona turistica di un Comune a seguito della nuova perimetrazione regionale, con conseguente venir meno delle deroghe agli orari e alle giornate di apertura dei negozi, lamentava di subire gravi danni giacchè il suo fatturato derivava in buona parte proprio dall’apertura domenicale).
 

 

N. 01110/2011 REG.PROV.COLL.
 
N. 01378/2005 REG.RIC.
 

 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
(Sezione Terza)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
ex art. 74 c. p. a.;
sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2005, proposto da:
“Alvi s.p.a.”, rappresentata e difesa dagli avv. F. Silvio Dodaro, Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso F. Silvio Dodaro in Bari, via Imbriani, 26;
 
contro
 
Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, Comune di Fasano in persona del Sindaco pro tempore;
 
nei confronti di
 
“Iper Aquila s.r.l.”, rappresentata e difesa dall’avv. Fausto Corti, con domicilio eletto presso Antonio Caterino in Bari, via Capruzzi n.184;
 
per l’annullamento
 
– della determinazione n.195 del 16 giugno 2005 del Dirigente dell’Assessorato Sviluppo Economico, settore Commercio Regione Puglia, nella parte in cui il Comune di Fasano è stato solo parzialmente incluso nell’elenco regionale delle località  ad economia turistica e delle Città  d’Arte di cui al regolamento della Regione Puglia 23 dicembre 2004 n.11.
 
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di “Iper Aquila s.r.l.”;
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti tutti gli atti della causa;
 
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 giugno 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori F. Silvio Dodaro e Massimo F. Ingravalle, quest’ultimo su delega di Fausto Corti;
 
Visto l’art. 74 c.p.a. del vigente Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104 in tema di redazione della sentenza in forma semplificata;
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
 
FATTO e DIRITTO
 
RILEVATO:
 
– che l’odierna società  ricorrente, a cui è subentrata la società  Iper Aquila s.r.l. a seguito di fallimento, impugna il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo motivi di violazione di legge (art 2 l.r. 11/2003 in relazione art 2 r.r. 11/2004, art 11 d.lgs. 114/1998, art 18 c. 4 e 5 l.r. 11/2003) ed eccesso di potere (erroneità  dei presupposti, travisamento, arbitrarietà , illogicità  manifesta, sviamento, difetto di motivazione) chiedendone l’annullamento previa sospensiva;
 
– che il Comune di Fasano in considerazione della sua naturale vocazione turistica ha chiesto ed ottenuto con determinazione dirigenziale n.39/2002 l’iscrizione nell’elenco delle località  turistiche e delle Città  d’Arte per l’intero territorio comunale, e che per tal motivo la società  ricorrente usufruiva delle deroga di cui all’art 12 c.1 d.lgs 114/99 di libera determinazione degli orari di apertura e chiusura all’obbligo di chiusura domenicale e festiva;
 
– che le Amministrazioni intimate non si sono costituite;
 
– che con memoria depositata il 16 maggio 2011, Iper Aquila s.r.l. si è costituita in giudizio, asserendo la sostituzione processuale dell’originaria ricorrente per intervenuto fallimento, in seguito al quale la medesima ha acquistato dalla curatela l’azienda commerciale sita in Fasano;
 
– che con ordinanza n.740/2005 questo Tribunale accoglieva l’istanza di sospensiva e che all’udienza pubblica del 15 giugno 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione;
 
CONSIDERATO:
 
– che la qualità  di comune turistico, secondo il paradigma normativo di riferimento, assume carattere indivisibile e che le limitazioni territoriali indicate nel provvedimento impugnato appaiono manifestamente in violazione delle norme dedotte, non sussistendone evidentemente i presupposti, con grave danno per la società  ricorrente il cui fatturato deriva in buon parte proprio dall’apertura nelle giornate domenicali;
 
– che questo T.A.R. con recente sentenza n.2326 del 14 ottobre 2008, in fattispecie analoga per petitum e causa petendi, ha annullato in parte qua la medesima determinazione regionale per cui è causa, evidenziando che il legislatore regionale ha prescritto che la definizione di comune ad economia prevalentemente turistica e città  d’arte sia assunta in maniera indivisibile;
 
– che sul punto nessun rilievo possono assumere le richiamate diverse determinazioni delle parti sociali in seno al provvedimento impugnato, dovendosi fare riferimento ad inderogabili disposizioni di legge;
 
– che per i suesposti motivi il ricorso è da ritenersi manifestamente fondato anche ai fini della redazione della sentenza in forma semplificata (art 74 c.p.a.) e che le spese di lite seguono la regola della soccombenza, secondo dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla in parte qua il provvedimento impugnato.
 
Condanna la Regione Puglia alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente quantificate in complessivi 2000,00 euro, oltre agli accessori di legge.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
 
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
Pietro Morea, Presidente
 
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
Rosalba Giansante, Referendario
 

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE
 

 

IL PRESIDENTE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 18/07/2011
 
IL SEGRETARIO
 
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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