1. Pubblica sicurezza – Procedura emersione lavoro irregolare – Istanza rilascio permesso di soggiorno – Pratica di sanatoria ex. L. 102/09 –   Tardiva presentazione dichiarazione  dei redditi datore di lavoro – Inefficacia – Mancata attestazione requisito reddituale  del datore di lavoro –   Rigetto della domanda    2. Procedimento amministrativo – Tardiva presentazione denuncia dei redditi – Dichiarazione omessa- Inefficacia  

1. Ai fini dell’esame  di una domanda di sanatoria del lavoro irregolare, la tardiva denuncia dei  redditi del datore di lavoro istante, comportando la mancata attestazione del requisito reddituale richiesto ai fini della presentazione della stessa domanda, ne giustifica  il rigetto. 


2. Le dichiarazioni dei redditi presentate oltre  90 giorni dal 30 settembre dell’anno successivo a quello cui la stessa si riferisce si considerano come omesse, quindi inefficaci, fatti salvi gli effetti ai soli fini della riscossione dell’imposta. 
 

N. 01653/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01617/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1617 del 2011, proposto da: 
El Hammoumi El Mouloudi, rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Testini, con domicilio eletto presso Vito Colonna in Bari, via De Rossi N. 66; 

contro
Prefettura di Foggia – Sportello Unico per l’Immigrazione ed il Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento:
del decreto di rigetto della istanza di rilascio del permesso di soggiorno per la regolarizzazione ex lege 102/2009 (dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare del 30.09.2009) prot. n. P-FG/L/N/2009/107429 emessa dallo Sportello Unico per l’immigrazione di Foggia e notificata in data 27.06.2011;
– di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Foggia – S.U.I. e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. Tiziana Angelillis, su delega dell’avv. F. Testini e l’avv. dello Stato I. Sisto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe indicato il ricorrente impugna il provvedimento della Prefettura di Bari – Sportello Unico per l’Immigrazione, che ha disposto il rigetto della pratica di sanatoria ex L. 102/09 inerente il ricorrente medesimo: la decisione risulta essere motivata con riferimento alla circostanza che il datore di lavoro, sig. Luigi Morlino, all’atto di presentare la domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro in corso con il ricorrente, avrebbe dichiarato di essere titolare di un reddito non tempestivamente denunciato alla Agenzia delle Entrate: segnatamente emerge dal provvedimento impugnato che il datore di lavoro avrebbe dichiarato il reddito al Fisco, ma tale dichiarazione si avrebbe per omessa in quanto presentata tardivamente.
A sostegno del ricorso il ricorrente indica plurime illegittimità  del provvedimento impugnato, sostanzialmente riconducibili ad una compressione dei diritti del ricorrente, il quale non è stato posto in grado di contraddire e che, comunque, vede la propria posizione determinata dal comportamento del datore di lavoro, che ha omesso di presentarsi per fornire chiarimenti in ordine alla tardiva denuncia dei redditi.
Il ricorrente insiste inoltre sulla circostanza che l’ordinamento avrebbe positivizzato il principio per cui, venendo meno la volontà  del datore di lavoro di proseguire nel rapporto, il lavoratore dovrebbe vedersi rilasciare un permesso di soggiorno in attesa di occupazione, di guisa che, ove pure si dovesse interpretare il comportamento tenuto nella fattispecie dal sig. Morlino come una tacita risoluzione del rapporto in essere, al ricorrente dovrebbe comunque rilasciarsi un permesso di soggiorno in attesa di occupazione.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso la Prefettura di Bari ed il Ministero dell’Interno.
Alla camera di consiglio del 12 ottobre 2011 il ricorso, previo avviso ai difensori, è stato trattenuto a decisione.
Esso non merita di essere accolto.
Per quanto riguarda il valore da attribuirsi ad una tardiva denuncia del reddito, il Collegio osserva che ai sensi dell’art. 2 comma 7 del D.P.R. 322/98 le dichiarazioni dei redditi presentate oltre il termine stabilito, e cioè oltre 90 giorni dopo il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, si considerano come dichiarazioni omesse, salvo che agli effetti della riscossione della imposta.
E’ quindi evidente che il provvedimento impugnato, laddove riferisce che “dal riscontro eseguito presso la Agenzia delle Entrate il reddito indicato nel documento prodotto risulta omessa in quanto presentata oltre i termini”, ha inteso esprimere il concetto che il reddito indicato dal sig. Morlino nella domanda di regolarizzazione ex L. 102/09, risulta essere stato denunciato in una dichiarazione dei redditi che per legge si considera omessa e che pertanto non ha alcun effetto.
A fronte di tale constatazione il Collegio è dell’avviso che la domanda di sanatoria di cui al provvedimento impugnato sia stata correttamente rigettata: infatti l’art. 1 ter comma 4 lett. c) del D.L: 78/09, convertito nella L. 102/09, stabilisce che all’atto di presentare la domanda di regolarizzazione il datore di lavoro deve attestare di possedere un reddito imponibile non inferiore a 20.000 euro “risultante dalla dichiarazione dei redditi” ,e tale non può considerarsi la dichiarazione presentata oltre il termine sopra indicato.
La omessa dichiarazione dei redditi da parte del datore di lavoro giustifica, di per sè, il provvedimento impugnato e rende inammissibile, per difetto di interesse, ogni ulteriore doglianza.
Il ricorso va conseguentemente respinto.
Stimasi tuttavia equo disporre la compensazione delle spese del giudizio in considerazione della novità  della questione portata all’attenzione del Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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