1. Pubblica sicurezza – Licenza di porto d’armi – Divieto di detenzione – Pericolo di abuso – Presupposti
2. Pubblica sicurezza – Licenza di porto d’armi  – Detenzione di armi – Potere del Prefetto ex art. 39 TULPS – Finalità  – Discrezionalità  da parte della G.A. – Sindacabilità  – Limiti – Fattispecie

1. Ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. 18.6.1931 n. 773, il Prefetto ha facoltà  di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, regolarmente denunciate, alle persone ritenute capaci di abusare del titolo abilitativo sia a causa delle qualità  personali del richiedente, sia in dipendenza di situazioni di fatto che, in astratto, potrebbero far configurare la possibilità  di un abuso.


2. Il potere di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti riconosciuto al Prefetto è connotato da elevata discrezionalità  in considerazione della specifica finalità  di tutela preventiva dell’ordine pubblico e di protezione rispetto alla commissione di eventuali futuri illeciti. Tale discrezionalità  è sindacabile unicamente sotto il profilo dell’eccesso di potere per illogicità  e/o irragionevolezza, tutte le volte in cui l’Amministrazione effettui delle scelte arbitrarie o irrazionali. (Nel caso di specie è stato ritenuto che la discrezionalità  del Prefetto sia stata correttamente esercitata, con motivazione adeguata e sufficiente istruttoria preliminare all’emanazione).

N. 00101/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00070/2010 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 70 del 2010, proposto da: 
Riccardo Lamesta, rappresentato e difeso dall’avv. Maddalena Merafina, con domicilio ex lege presso la Segreteria T.A.R. Puglia, Bari, in Bari, Piazza Massari;

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;

per l’annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Bari, prot. N. 1201/6D/Area O.P. 1° bis, emesso in data 4 settembre 2009, notificato il 19 ottobre 2009, con cui si è fatto divieto a Lamesta Riccardo di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, nonchè di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso a quello impugnato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Maddalena Merafina e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 15 gennaio 2010, Lamesta Riccardo impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sede di Bari, il provvedimento meglio indicato in oggetto.
Esponeva in fatto che, in data 19 ottobre 2009, contestualmente alla notifica del provvedimento impugnato, agenti del Commissariato di P.S. di Andria procedevano al sequestro di talune armi di proprietà  di Lamesta Riccardo, già  legittimamente detenute dal predetto per uso venatorio e denunciate al competente Ufficio al n. 293, lettera L/2° del registro delle armi.
Tale sequestro faceva seguito ad una richiesta di ammonimento avanzata, ai sensi dell’art. 8 D.L. n. 11/2009, convertito nella L. n. 38/2009, dai coniugi Zito Savino e Santeramo Marisa, vicini di casa del ricorrente, che asserivano – in tesi – di aver subito da quest’ultimo molestie e provocazioni, lamentandone, altresì, il comportamento arrogante, minaccioso e litigioso.
Il ricorrente contestava il provvedimento assunto dal Prefetto, sollevando al riguardo plurimi motivi di gravame.
Si doleva, in particolare, dell’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti a fondamento del provvedimento; illogicità , arbitrarietà  ed irragionevolezza della sua motivazione; violazione delle norme di legge presupposte.
Con atto pervenuto in Segreteria in data 20 gennaio 2010, si costituiva con comparsa di stile e documenti l’Avvocatura erariale, instando per la reiezione della domanda.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2014, la causa era definitivamente trattenuta per la decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Venendo direttamente al merito del caso di specie sottoposto a giurisdizionale verifica, deve osservarsi come, in base all’art. 39 T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, “Il Prefetto ha facoltà  di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”.
Secondo la norma citata, il presupposto indispensabile del divieto in questione è costituito dalla capacità  di abusare del titolo abilitativo, sia a causa delle qualità  personali del richiedente, sia in dipendenza di situazioni di fatto, che, in astratto, potrebbero far configurare la possibilità  di un abuso.
La giurisprudenza amministrativa (Cfr. inter plures Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576; idem, Sez. VI, 18 gennaio 2007 n. 63) ha costantemente affermato che il potere riconosciuto al Prefetto dalla norma suddetta è connotato da elevata discrezionalità , in considerazione delle finalità  per cui lo stesso è attribuito, riguardando le stesse la tutela preventiva dell’ordine pubblico non solo in caso di accertata pregressa lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione, avendo, pertanto, detto provvedimento fini assai lati di protezione rispetto alla commissione di eventuali futuri illeciti.
La stessa giurisprudenza ha tuttavia chiarito che detta ampia discrezionalità  non è illimitata, dovendosene ammettere la sindacabilità , in particolare sotto il profilo dell’eccesso di potere per illogicità  e/o irragionevolezza, tutte le volte in cui l’Amministrazione effettui delle scelte arbitrarie o irrazionali.
Nel caso di specie, appare essersi determinato una certa, insistita, microconflittualità  fra vicini di casa, che ha condotto a reciproche denunce, oltre a sfociare in taluni procedimenti giurisdizionali sia in sede civile che in sede penale.
Dalle informazioni fornite dagli Organi di Polizia è emersa, peraltro, “l’indole arrogante, minacciosa ed estremamente litigiosa” del ricorrente, che ha spinto i coniugi Zito – Santeramo a promuovere una istanza di ammonimento avanzata, ai sensi dell’art. 8 D.L. n. 11/2009, convertito nella L. n. 38/2009.
Dandosi ampia evidenza del percorso logico argomentativo seguito dagli Organi incaricati della tutela dell’ordine pubblico – in sè coerente e privo di mende – ritiene questo Collegio che la discrezionalità  amministrativa affidata dalla legge al Prefetto ed esercitata con il provvedimento fatto oggetto di odierna impugnazione, sia stata, nel caso di specie, correttamente esercitata, con motivazione adeguata e sufficiente istruttoria preliminare all’emanazione.
Si consideri, peraltro, che, sul piano del giudizio impugnatorio di legittimità , non possa che restare del tutto irrilevante la successiva attività  – in fatto – di composizione della microconflittualità  emersa fra il ricorrente ed i coniugi Zito – Santeramo, per come riferita dalla difesa del ricorrente all’udienza del 3 dicembre u.s..
In considerazione della peculiarità  del caso di specie e della minima attività  processuale svolta, ritiene il Collegio che possano ritenersi sussistenti i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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