1. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – – Permesso di soggiorno – Requisito reddituale – Finalità 
2. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Requisito reddituale – Determinazione – Criteri
3. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Rinnovo – Verifica requisito reddituale – Valutazione  fatti sopravvenuti – Necessità  

1. In materia di immigrazione, il requisito reddituale è finalizzato ad evitare l’inserimento nella comunità  nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un’adeguata contropartita in termini di lavoro e quindi di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica; la dimostrazione di un reddito di lavoro, o di altra fonte lecita di sostentamento, è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività  illecite o criminose.
2. In materia di immigrazione la misura del requisito reddituale, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, non è indeterminata e lasciata ad una valutazione caso per caso, bensì è stabilita, per il lavoro subordinato, dall’art. 29, comma 3, lettera b), anche richiamato dall’art. 22, comma 11, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), e per il lavoro autonomo, dall’art. 26, comma 3, del medesimo D.Lgs., nonchè dall’art. 39, comma 3, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
3. In materia di immigrazione, sulla base della normativa vigente ed in particolare delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione) l’autorità  Amministrativa deve comunque tener conto di comprovati fatti sopravvenuti, prima del provvedimento sul rinnovo del permesso di soggiorno, che superino situazioni di carenza di reddito riscontrate durante il pregresso periodo di validità  del precedente permesso di soggiorno.

N. 01485/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01187/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2015, proposto da: 
B., rappresentato e difeso dall’avv. Amerigo Maggi, con domicilio eletto presso l’avv. Carmela Flaminio in Bari, Via Nicolai, 202; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Barletta, Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
– del decreto della Prefettura, BAT prot. n. 3361/1/Area IV, dell’8.06.2015, comunicato a mezzo di racc. a.r., il 29.06.2015 con cui è stato respinto il ricorso gerarchico, presentato in data 23.12.2014 avverso il provvedimento del Questore di Bari, n. CAT.A.11/2014/IMM.N.55/P.S. del 26.09.2014, notificato il 26.11.2014, che ha disposto il rifiuto del permesso di soggiorno nei confronti del ricorrente;
– della stessa nota del Questore di Bari, CAT.A.11/2014/IMM.N.55/P.S. del 26.09.2014, notificata il 26.11.2014;
– di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli espressamente impugnati;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Barletta e della Questura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Massari, su delega dell’avv. Amerigo Maggi, e avv. dello Stato Ines Sisto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il sig. B., cittadino albanese in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato con scadenza il 31.12.2013, chiedeva il rinnovo del titolo alla competente Questura di Bari, allegando a tal fine documentazione attestante lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo determinato quale bracciante agricolo, avviato il 22.11.2013, con scadenza il 31.12.2014.
A seguito di comunicazione di preavviso di rigetto, lo straniero produceva inoltre copia del modello 730/14 del fratello, attestante un reddito per il 2013 pari a € 12.521,00, unitamente ad una dichiarazione di quest’ultimo in cui affermava di ospitare il sig. Bita nella propria abitazione.
Il rinnovo veniva tuttavia respinto con decreto del 29.9.2014 per assenza del requisito reddituale, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 286/1998.
Avverso il predetto diniego, il B. proponeva allora ricorso gerarchico, all’esito del quale il Prefetto di Bari confermava la legittimità  della decisione questorile, non essendo inoltre emersi elementi nuovi atti a modificarne il contenuto negativo.
Col presente gravame, l’odierno ricorrente impugna quindi il decreto prefettizio dell’8.6.2015 di rigetto del ricorso amministrativo, unitamente al provvedimento questorile confermato in sede gerarchica, chiedendone l’annullamento per eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità  e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, atteso che il Prefetto non avrebbe tenuto conto della circostanza, dedotta e provata in sede gerarchica, della dichiarata disponibilità  all’assunzione dello stesso quale operario qualificato, manifestata dalla ditta Fusiello Riccardo di Andria.
Costituitesi le Amministrazioni intimate con atto del 30.9.2015, le stesse hanno insistito per la reiezione del gravame attesa la legittimità , nonchè doverosità , del diniego adottato.
Alla camera di consiglio del 15.10.2015, avvertite le parti della possibile definizione del giudizio in forma semplificata, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio ravvede invero la manifesta infondatezza delle doglianze formulate dalla parte a fronte della circostanza, determinante, dell’insufficienza di un reddito minimo idoneo a garantire al ricorrente e alla sua famiglia un sostentamento adeguato.
Come noto, per giurisprudenza consolidata, il possesso di un reddito minimo costituisce condizione soggettiva non eludibile, perchè attiene alla sostenibilità  dell’ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità  nazionale, in quanto garantisce che egli contribuisca al progresso anche materiale della società  e non si dedichi ad attività  illecite (cfr., tra le tante, Cons. Stato, III, 2735/2015). Inoltre, la misura di detto requisito reddituale, ai fini del rilascio, ovvero rinnovo, del permesso di soggiorno, non è indeterminata e lasciata ad una valutazione caso per caso, bensì è stabilita, per il lavoro subordinato, dall’art. 29, comma 3, lettera b), ormai anche richiamato dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998.
Il reddito dichiarato dal ricorrente è ampiamente al di sotto della soglia prevista dal citato art. 29, vale a dire un importo “non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà  dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare” e, per “due o più figli di età  inferiore agli anni quattordici (¦) non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale”, tenendo conto che “Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.
Nella specie, il sig. B. risulta avere a proprio carico la madre, dovendosi pertanto calcolare un reddito annuo lordo pari a € 8728,39, ampiamente al di sopra del reddito complessivo di soli €201,00 percepito dal ricorrente nel 2013 a seguito di sole 4 giornate lavorative.
Anche negli anni antecedenti, è sempre risultato un reddito ben al di sotto della soglia minima (v. all. 3, documentazione erariale).
Ma anche a voler considerare la circostanza della convivenza con la famiglia del fratello – composta a sua volta da moglie e tre figli minori a carico – e a voler ritenere sussistente nella specie, seppur non dimostrati, legami di reciproca solidarietà  e responsabilità  che giustifichino la considerazione del sostegno assicurato anche da altri parenti, al di fuori di quelli cd.”stretti” (quali coniuge, figli e genitori), applicando i parametri richiesti dall’art.29, comma 3, lett. b), la soglia reddituale non viene comunque raggiunta, dovendosi vantare un reddito minimo annuo di almeno € 23.275,72, cifra difficilmente raggiungibile a fronte dell’ultimo reddito prodotto dal ricorrente sia pur sommato a quello imputabile al fratello.
E’ pur vero che, se dette soglie possono essere applicate pedissequamente in caso di primo rilascio, viceversa ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, la giurisprudenza del Consiglio di Stato non ritiene necessaria la dimostrazione del possesso, in modo assoluto ed ininterrotto, del predetto livello di reddito, dovendosi valutare il raggiungimento della soglia con elasticità .
In tali casi, l’Amministrazione deve tener conto di comprovati fatti sopravvenuti prima del provvedimento (in primis: un rapporto di lavoro che faccia presumere una prospettiva di continuità  per il futuro), che superino situazioni di carenza di reddito riscontrate durante il pregresso periodo di validità  del precedente permesso di soggiorno (cfr., Cons. Stato, III, 2699/2015; 2735/2015; 6069/2014).
Tuttavia nel caso in esame, anche una considerazione prospettica ed elastica, alla luce dei redditi dell’ultimo periodo documentato prima dell’adozione del diniego di rinnovo, non può condurre a diversa conclusione, stante l’insufficienza – proporzionalmente maggiore rispetto al periodo pregresso – delle somme percepite e l’impossibilità  a considerare quale elemento sopravvenuto le dichiarazioni di disponibilità  all’assunzione rese rispettivamente dal titolare della ditta Fusiello e dal presidente della Coop. Service Gold Global in pari data (9.12.2014), successiva alla notifica del diniego (26.11.2014).
Pertanto, anche a voler riconoscere la bontà  di tali dichiarazioni, non supportate da ulteriori elementi relativi al trattamento economico previsto, le stesse sono intervenute solo dopo l’adozione del provvedimento e quindi sono del tutto irrilevanti dovendosi considerare la notifica dell’atto impugnato quale data/limite da tener presente ai fini della valutazione del materiale probatorio dimesso in causa (in tal senso, Cons. Stato, VI, 1053/2011; Tar Brescia, 1249/2015).
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi in ragione degli interessi coinvolti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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