1. Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Guardia giurata – Valutazione dei requisiti – Discrezionalità  amministrativa – Sussiste
2. Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Guardia giurata – Rinnovo nomina – Esercizio in pendenza di domanda – Legittimità 

1. La valutazione dei requisiti necessari all’esercizio delle funzioni di guardia giurata va esercitata, da parte dell’autorità  di pubblica sicurezza, nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità  amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale, che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi.


2. Lo svolgimento dell’attività  di guardia giurata pur con i titoli scaduti, allorquando il rinnovo sia stato tempestivamente richiesto e nell’attesa che il procedimento venga a conclusione, non costituisce circostanza idonea a giustificare il mancato rinnovo delle autorizzazioni di polizia per sopravvenuta inaffidabilità  e perdita del requisito della buona condotta del ricorrente, a maggior ragione allorchè l’interessato si è rivelato persona esente da mende, distintosi nell’esercizio della propria attività  professionale.

N. 01328/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01150/2014 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2014, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Alessio Maria Viola, con domicilio eletto presso l’avv. Filippo Panizzolo in Bari, Via M. Celentano, 27; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del 29.04.2014, notificato il 02.06.2014, con il quale sono state rigettate “le istanze intese ad ottenere rispettivamente il rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata, ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di pistola” in capo all’odierno ricorrente, e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque allo stesso collegati;
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 la dott.ssa Paola Patatini e udito per le Amministrazioni il difensore avv. dello Stato Isabella Piracci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Col presente gravame, il ricorrente impugna il provvedimento di rigetto delle istanze tese ad ottenere il rinnovo del titolo di guardia particolare giurata e dell’autorizzazione al porto di pistola, lamentando in sintesi, il difetto di motivazione, la violazione dell’art. 11 RD 773/1931 e l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto ed illogicità  manifesta, in cui sarebbero incorse le Amministrazioni intimate.
Premette in fatto che nell’ottobre 2012 veniva presentata istanza di rinnovo dei titoli di polizia in questione, in scadenza il 21.11.2012, e che in data 3.4.2013 la Prefettura di Foggia comunicava la presenza di motivi ostativi all’accoglimento, consistenti, in particolare, nella pendenza di un procedimento penale a carico dell’istante, per il reato di cui all’art. 611 c.p., e nell’aver riscontrato parti di autocarro oggetto di furto montati su un mezzo di proprietà  dello stesso, circostanze tali da determinare l’insussistenza in capo all’interessato dei requisiti di cui all’art.138 TULPS.
A tale comunicazione, seguivano le osservazioni e controdeduzioni della parte, e successivamente – dopo circa sette mesi – la Prefettura provvedeva ad integrare il preavviso ex 10bis, segnalando, quale ulteriore motivo ostativo, l’avvenuto accertamento da parte degli locali organi di polizia, dello svolgimento dell’attività  di guardia giurata in assenza di autorizzazione, in quanto i titoli risultavano già  scaduti.
Infine, a seguito della nota del 31.1.2014, nella quale il difensore di parte, sollecitando la conclusione del procedimento, evidenziava l’insussistenza dei motivi ostativi indicati dall’Amministrazione, in quanto il procedimento penale a carico del ricorrente si era concluso con la sua assoluzione e lo stesso non risultava tra gli indagati per il procedimento relativo al veicolo, l’Amministrazione adottava comunque il provvedimento di rigetto, datato 29.4.2014, del quale il ricorrente chiede pertanto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
In data 6.10.2014, si costituivano in giudizio, per mezzo dell’Avvocatura Distrettuale, le Amministrazioni in epigrafe indicate, chiedendo il rigetto delle domande proposte e depositando a tal fine la relazione prefettizia.
Alla Camera di Consiglio del 23.10.2014, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare “atteso che sono venuti meno i motivi ritenuti dall’Amministrazione ostativi all’accoglimento delle istanze di rinnovo dei titoli di polizia in capo al ricorrente”, rilevando altresì “che in materia di rinnovo del titolo di guardia giurata, l’Amministrazione è tenuta a valutare rigorosamente la personalità  del soggetto richiedente, in considerazione dell’incidenza delle determinazioni amministrative sulla posizione professionale dell’istante”.
All’esito della Pubblica Udienza del 2.7.2015, per la quale le parti non hanno prodotto memorie, la causa è passata in decisione.
Il Collegio ritiene di confermare quanto sommariamente rilevato in sede cautelare.
Invero, l’Amministrazione ha ritenuto che le circostanze evidenziate nelle due comunicazioni di preavviso di rigetto delineassero una condotta non affidabile del ricorrente, rischiosa per la sicurezza pubblica e privata, tanto da giustificare, prima ancora, la revoca delle licenze di porto di fucile per uso caccia e porto di fucile per difesa personale da parte del Questore di Foggia – frattanto intervenuta in data 9.12.2013, e quindi il successivo diniego al rinnovo dei titoli di polizia oggetto dell’odierna causa.
Tuttavia, come provato dalla parte, tali motivi ostativi si sono rivelati estranei alla sua persona, essendosi il procedimento penale a suo carico concluso con la completa assoluzione dello stesso e risultando inoltre il veicolo, su cui erano montati pezzi oggetto di furto, non più di sua proprietà  al momento del controllo, tanto che il ricorrente non è mai stato iscritto nel registro degli indagati.
Vero è che il provvedimento impugnato sembra aver tenuto conto della insussistenza dei motivi evidenziati nel primo preavviso di rigetto, allorchè nelle sue premesse gli stessi non sono affatto menzionati.
Il decreto prefettizio poggia infatti sul presupposto dell’espletamento, da parte del ricorrente, dell’attività  di vigilanza armata con i titoli scaduti, fatto che ha determinato, prima ancora, la Questura di Foggia a revocare le licenze di porto di fucile rilasciate al -OMISSIS-.
Tuttavia, la suddetta circostanza, seppure astrattamente idonea a denotare un potenziale abuso dei titoli di polizia, va in realtà  inquadrata correttamente nel contesto in cui l’intera vicenda si è svolta, nell’ottica di una valutazione complessiva della personalità  del soggetto interessato.
La valutazione dei requisiti necessari all’esercizio delle funzioni di guardia particolare giurata va infatti esercitata da parte dell’autorità  di Pubblica Sicurezza nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità  amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale, che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi.
Nella specie, il rinnovo dei titoli è stato invero tempestivamente richiesto dall’istituto di vigilanza presso il quale la parte lavora prima della scadenza delle autorizzazioni, e nelle more della definizione del procedimento di rinnovo, durato oltre 18 mesi, il ricorrente è stato impiegato dal proprio datore di lavoro quale guardia giurata, sino presumibilmente all’ottobre 2013, allorquando l’amministratore unico della società  di vigilanza ha interpellato, infruttuosamente, la Prefettura sull’esito del procedimento di rinnovo e sul possibile utilizzo del dipendente per servizi non comportanti l’uso dell’arma, fino ad un possibile suo licenziamento.
A ciò si aggiunga che la contrattazione collettiva prevede, sia pur implicitamente, il legittimo impiego del lavoratore quale guardia giurata nell’attesa del rinnovo dei relativi titoli (cfr. 120 CCNNLL Dipendenti Istituti Vigilanza Privata, dell’aprile 2013).
In tale ottica, l’aver accertato nel luglio 2013 lo svolgimento dell’attività  in questione pur con i titoli scaduti, allorquando il loro rinnovo era stato tempestivamente richiesto e nell’attesa che il procedimento venisse ad una conclusione, nonostante le reiterate, e disattese, richieste in tal senso,
non pare, a giudizio del Collegio, circostanza che da sola possa giustificare il mancato rinnovo delle autorizzazioni di polizia per sopravvenuta inaffidabilità  e perdita del requisito della buona condotta del ricorrente, il quale fino all’evento contestatogli si è rivelato persona esente da mende, distintosi per di più nell’esercizio della propria attività  professionale.
Dagli elementi come sopra evidenziati, quindi, risulta del tutto irragionevole desumere che il solo fatto descritto rilevi, ex se riguardato, come logico indice di potenzialità  abusiva nell’uso e/o detenzione delle armi, considerato altresì che gli altri elementi ostativi, emersi all’inizio dell’istruttoria, si sono rivelati, come sopra visto, del tutto inconsistenti.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, dunque, il ricorso merita accoglimento, col conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi tra le parti, attesa la natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti e della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  e degli altri dati identificativi del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria