1. Procedimento amministrativo – Autotutela – Revoca –  Avviso di avvio del procedimento – Omissione – Illegittimità  2. Procedimento amministrativo – Autotutela – Revoca – Motivazione – Omessa valutazione interessi dedotti nel procedimento – Illegittimità  – Conseguenze – Fattispecie Contemperamento  3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Annullamento per vizio procedimentale – Motivo assorbente – Sentenza conformativa   

1. Il provvedimento dir evoca deve esser preceduto dall’avviso di avvio del procedimento, pena la sua illegittimità  e la necessità  di riedizione dell’autotutela.
2. In materia di revoca di provvedimento amministrativo è viziato da eccesso di potere il provvedimento di secondo grado carente di motivazione in ordine alla valutazione degli interessi dedotti nel procedimento, nonchè del legittimo affidamento del privato. ( Nella specie, il mancato avviso di avvio del procedimento non aveva consentito all’associazione dilettantistica che utilizzava gli impianti sportivi di proprietà  comunale a seguito di autorizzazione, di rappresentare le proprie esigenze dei utilizzo della struttura, nonchè l’esistenza di un accordo con l’altra società  utilizzatrice in ordine alla divisione degli spazi e alla definizione dei rispettivi orari di utilizzo). 
3. Qualora il provvedimento sia annullato per un vizio del procedimento (nella specie assenza dell’avviso di avvio del procedimento) la riedizione dello stesso  deve essere conforme alle indicazioni conformative della sentenza che abbia comunque scrutinato i motivi di merito del ricorso. 
 

N. 00392/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00203/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 203 del 2015, proposto da: 
Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Club Pugilistica Scrocchia, rappresentata e difeso dall’avv. Gianfranco Di Mattia, con domicilio eletto presso l’avv. Lucrezia Girone in Bari, Via Clinia N. 34; 

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

nei confronti di
A.S.D.Starsport A R.L.; 

per l’annullamento
della determina 14.11.2014 n. 1138, a firma della Dirigente Gloria Fazia, comunicata in data 5.12.2014 con una nota di trasmissione datata 24.11.2014;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Gianfranco Di Mattia e avv. Michele Barbato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame l’associazione sportiva dilettantistica “Sporting Club Pugilistica Scrocchia” impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
La ricorrente, che da tempo utilizza alcuni locali di proprietà  del Comune di Foggia per attività  sportiva, in data 25/11/2013 ha siglato un accordo con la società  sportiva “ASD Leone” per uno scambio dei locali e degli spazi rispettivamente loro assegnati dal Comune, il quale ha recepito e autorizzato l’accordo di che trattasi giusta determina dirigenziale n. 1 dell’8/1/2014.
La ricorrente si trovava a condividere la nuova sede assegnatele con l’odierna controinteressata “Starsport”, condivisione resa possibile dall’accordo intervenuto tra le due associazione sportive e finalizzato allo svolgimento delle attività  in orari differenti.
Con l’impugnato provvedimento il Comune di Foggia ha revocato l’autorizzazione all’utilizzo dei locali i questione alla associazione ricorrente (sotto tribuna est ingressi 4-5-6), autorizzando contestualmente l’uso esclusivo di detti locali in favore dell’odierna controinteressata.
La ricorrente deduce:
Violazione dell’art. 7 L. 241/90 e dei principi dell’azione amministrativa;
Eccesso di potere per contraddittorietà  difetto assoluto di motivazione e falsa ed erronea presupposizione;
Eccesso di potere per violazione del Regolamento comunale;
Eccesso di potere per manifesta ingiustizia e disparità  di trattamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Foggia contestando le avverse deduzioni chiedendo la reiezione del ricorso.
All’odierna camera di consiglio del 5/3/2015, dopo rituale avviso ai difensori dell’intendimento del Collegio di definire il ricorso nel merito con decisione in forma semplificata, in esito all’orale discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
E invero fondato il primo motivo di censura relativo alla violazione degli artt. 7 e seguenti della L. 241/90 , nonchè violazione dei principi dell’azione amministrativa, in particolare con riferimento al principio di partecipazione e di contradditorio.
Risultano altresì fondati il secondo motivo di censura, relativamente all’eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e per falsa ed erronea presupposizione e il terzo motivo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione del regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali.
Rileva in proposito il Collegio che l’impugnato provvedimento in danno della ricorrente risulta obbiettivamente privo di adeguata motivazione in ordine alla “revoca” dell’autorizzazione e che lo stesso non è stato proceduto da alcuna forma di preavviso e dal alcuna partecipazione in contraddittorio della ricorrente, in evidente violazione dei principi generali che regolano l’azione amministrativa (L. 241/90).
Ricorre altresì il vizio di eccesso di potere sotto tutti i profili sopra evidenziati, in quanto il Comune di Foggia, anche a prescindere dall’assorbente rilievo di cui sopra, ha comunque omesso di effettuare qualsivoglia valutazione non solo in ordine all’affidamento ingenerato nella ricorrente, già  destinataria di autorizzazione per l’utilizzo degli spazi di che trattasi (ubicati all’interno dello stadio “Zaccheria”), ma anche in ordine alla eventuale compatibilità  dell’utilizzo di detti spazi congiuntamente da parte delle due associazione sportivi, in orari diversi e compatibili, secondo lo schema concordato nel decorso anno 2013 e del quale il Comune di Foggia era perfettamente a conoscenza, giusta nota prot.n.0067429 del 4/8/2014.
Con tale nota la controinteressata, pur evidenziando alcuni inconvenienti relativi alla condivisione degli spazi, dovuti più che altro all’assenza di una rigorosa individuazione della ripartizione degli orari di fruibilità  della struttura per ciascuna delle due associazioni, portava comunque a conoscenza l’amministrazione dell’accordo tra le stesse intercorso finalizzato a realizzare una fruizione condivisa.
L’apporto partecipativo della ricorrente e il conseguente contradditorio avrebbero consentito di valutare la compatibilità , previa rigorosa regolamentazione, dell’utilizzo congiunto da parte delle due associazione.
Peraltro la tesi sostenuta dal Comune di Foggia, secondo cui, ai sensi dell’art. 6 del regolamento, la ricorrente non avrebbe prodotto apposita domanda entro il termine del 10 settembre, essendo viceversa pervenuta unicamente la domanda della controinteressata, non può trovare favorevole valutazione da parte del Collegio, atteso che l’art. 6 del citato regolamento è relativo esclusivamente all’uso degli impianti sportivi di grandi dimensione.
L’art. 3 del predetto regolamento classifica viceversa come impianti di piccole dimensioni (cat. b) “tutti gli altri impianti compresi quelli scolastici e le strutture sportive comprese nello stadio P.Zaccheria, trovando in tal caso applicazione l’art. 7 che non prevede il termine del 10 settembre di ogni anno ai fini dell’assegnazione di turni spazi ed orari, riservando anzi la gestione di tali strutture di categoria “b” al Presidente di circoscrizione competente per territorio e secondo specifici disciplinari da adottarsi per ciascun impianto dai consigli di circoscrizione, nell’ambito delle norme generali del regolamento comunale.
Ciò premesso risulta comunque assorbente e preliminare il vizio di violazione degli art. 7 e ss. L. 241/90, e dei principi in tema di partecipazione e contraddittorio, con conseguente necessità  di riedizione del procedimento volto al rilascio delle autorizzazioni per l’uso delle aree e dei locali in contestazione, secondo le indicazione conformative contenute nella presente decisione.
Consegue l’annullamento dell’impugnato provvedimento, fatte salve le ulteriori determinazione dell’amministrazione comunale.
Ricorrono ragioni equitative per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cui in epigrafe, fatte salve le ulteriori determinazioni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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