1. Giurisdizione – Riparto – Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione alloggi – Giurisdizione del G.A. – Sussiste
2. Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Subentro – Ampliamento del nucleo familiare – Condizioni e limiti
3. Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Subentro – Stabile convivenza – Dichiarazioni sostitutive – Valore probatorio – Individuazione

1. In materia di alloggi popolari, la giurisdizione del Giudice amministrativo concerne le procedure preordinate e strumentali all’assegnazione degli alloggi di e.r.p. in quanto queste sono connotate dall’esercizio di poteri discrezionali finalizzati al conseguimento d’interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo degli aspiranti all’assegnazione, mentre le posizioni soggettive scaturenti dal rapporto conseguente all’atto di assegnazione dell’alloggio si configurano di diritto soggettivo perchè attengono al reciproco rapporto paritario di obblighi e diritti e pertanto privi di discrezionalità  amministrativa.


2. Il concetto di ampliamento del nucleo familiare che legittima il soggetto (anche non legato da vincolo di coniugio o di parentela) a subentrare nell’assegnazione dell’alloggio popolare in caso di decesso del titolare, presuppone una stabile convivenza da almeno due anni prima la morte del beneficiario e la relative prova deve essere particolarmente rigorosa, non essendo a tal fine sufficienti mere dichiarazioni fornite da terzi.


3. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, attestanti la stabile dimora di un soggetto presso un alloggio di edilizia residenziale pubblica nei due anni precedenti il decesso del titolare dell’assegnazione, hanno valore certificativo fintanto che non risultino acquisite, dalla P.A., qualificate evidenze contrarie quali il certificato storico di residenza, da ritenersi prevalente, sino a querela di falso, sulle dichiarazioni sostitutive. 

N. 01344/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01508/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1508 del 2007, proposto da: 
Evangelista Elisabetta, rappresentata e difesa dagli avv. Patrizia Lamanuzzi, Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi, n.63; 

contro
Istituto Autonomo Case Popolari di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Colangelo, con domicilio eletto presso Rosa Colangelo in Bari, via F. Crispi n.85/A -c/o l’Ufficio Avvocatura dell’ente Iacp; 

per l’annullamento
– del decreto a firma del Dirigente del Settore Amministrativo dello I.A.C.P. della Provincia di Bari, senza data e protocollo, con cui si rigetta l’istanza, inoltrata dalla Evangelista, di voltura del contratto di locazione per l’alloggio ERP sito nel Comune di Bisceglie, alla Via Seminario n. 20, Pal. B, Int. 2, B.U. 352626/37;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorchè non conosciuto, compresa, ove occorra, la nota prot. n. 006661 del 03.09.2007, sempre a firma del Dirigente del Settore Amministrativo dello I.A.C.P. di Bari, di trasmissione del cennato provvedimento di rigetto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Istituto Autonomo Case Popolari di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Massimo Ingravalle e Rosa Colangelo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 09.10.2007 e depositato il successivo 30.10.2007, la sig.ra Elisabetta Evangelista impugnava il provvedimento di rigetto dell’istanza di voltura, relativa all’alloggio di E.R.P., sito in Bisceglie (Ba), in via Seminario n. 20, pal. B, Int. 2, B.U. 35626/37, a firma del Dirigente del Settore Amministrativo dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari, comunicato con nota prot. n. 006661 del 03.09.2007.
A sostegno della propria pretesa, esponeva di aver abitato stabilmente dal 2003 presso l’immobile in questione, assegnato al sig. Di Luzio Francesco, a cui ha prestato assistenza continuativa, come attestato da diversi condomini dello stabile in cui è situato l’immobile in questione.
In seguito al decesso del sig. Di Luzio, avvenuto in data 05.02.2006, la ricorrente riceveva dall’Istituto resistente diffida di rilascio del suddetto immobile, in quanto detenuto sine titulo.
Con istanza del 04.09.2006, la ricorrente presentava richiesta di voltura del contratto di locazione relativo al medesimo immobile, a cui lo IACP dava riscontro con il gravato provvedimento, respingendo l’istanza per “riscontrata mancanza di convivenza (da almeno due anni prima) con l’assegnatario, sig. Di Luzio Francesco”, “accertato che in data 05.01.2005 la sig.ra Evangelista ha trasferito la residenza presso un’altra abitazione sita nel comune di Bisceglie, esattamente in via Del Plebiscito, n. 10”.
Avverso il provvedimento di rigetto la ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, la violazione ed erronea applicazione dell’art. 2, L.R. n. 54/1984. Eccesso di potere per carente istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità  manifesta. Sviamento.
L’Istituto resistente nel rigettare l’istanza di voltura non avrebbe considerato la nota prot. n. 7837 del 12.12.2006, a firma del comandante della polizia Municipale di Bisceglie, in cui si dà  atto della conferma, a seguito di interpello verbale, da parte dei condomini che hanno rilasciato in proposito delle dichiarazioni scritte, della stabile dimora della ricorrente presso l’immobile in questione.
Di tale dato non si darebbe conto nel gravato provvedimento, basato unicamente sull’iscrizione anagrafica della residenza della persona, che avrebbe, invece, valore di presunzione semplice, suscettibile di prova contraria.
L’Istituto Autonomo Case Popolari si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso con le seguenti argomentazioni:
1. difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di pretesa fondata su di un diritto soggettivo della ricorrente, in particolare, sul riconoscimento da parte dello IACP del diritto al subentro nel contratto di locazione.
Secondo l’Istituto l’istanza di voltura atterrebbe alla disciplina del rapporto già  instaurato con l’originario assegnatario dell’alloggio, soggetta, secondo la giurisprudenza maggioritaria, alla giurisdizione del giudice ordinario.
2. Nel merito l’Istituto fornisce una diversa ricostruzione dei fatti per cui è causa secondo cui la sig.ra Evangelista avrebbe abusivamente occupato l’immobile assegnato al sig. Di Luzio, come risulterebbe documentato da una serie di note versate in atti. Tale circostanza sarebbe confermata anche dal verbale trasmesso dal comando della Polizia municipale del Comune di Bisceglie. A sostegno della legittimità  del proprio operato l’ente richiama l’art 15 e l’art. 2 lett. g), nn. 3 e 4 della L. R. n. 54/1984, nei quali si elencano i requisiti per il subentro nell’assegnazione dell’alloggio e la necessità  per i conviventi more uxorio, non solo della stabile convivenza per almeno due anni, ma anche che essa sia dimostrata nelle forme di legge.
Con ordinanza n. 1021 del 15 novembre 2007, veniva accolta la domanda incidentale di sospensione.
Con successiva ordinanza n. 66 del 3 aprile 2014 venivano disposti incombenti istruttori al fine di acquisire elementi aggiornati circa la situazione di fatto e di diritto, successiva all’adozione dell’atto impugnato, a cui lo IACP dava riscontro con memoria depositata il 16 maggio 2014, tesa a ribadire le ragioni a fondamento della legittimità  del gravato provvedimento e del relativo procedimento.
L’Istituto, con riferimento alla presunta convivenza da cui scaturirebbe il diritto al subentro nell’assegnazione dell’immobile da parte della ricorrente, nel richiamare la mancanza dei requisiti previsti dalla legge, aggiunge che proprio dalla lettura delle norme di legge si desume che, comportando la convivenza l’ampliamento del nucleo familiare, quand’anche essa si realizzi, occorre che sia autorizzata dall’ente assegnatario, al fine di consentire la valutazione sulla permanenza dei requisiti per il mantenimento del diritto al godimento dell’immobile assegnato. Tale richiesta di ampliamento del nucleo familiare non sarebbe mai stata presentata dal sig. Di Luzio, assegnatario dell’immobile in questione, nè la ricorrente avrebbe mai palesato la convivenza all’ente, prima del decesso del sig. Di Luzio, trasferendo anzi la propria residenza il 05.10.2005 presso altro luogo e solo cinque giorni prima del decesso del Sig. Luzio presso l’immobile a costui assegnato.
In data 18.09.2014 la ricorrente ha depositato copia dell’istanza di assegnazione in sanatoria ai sensi dell’art. 20 della L.R. 10/2014.
Con successiva istanza del 06.10.2014, la ricorrente ha richiesto il rinvio dell’udienza di merito, in attesa degli esiti dell’istanza di sanatoria presentata.
All’udienza pubblica del 29.10.2014, sentita la difesa delle parti e rinnovata la richiesta di rinvio da parte del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
I. In via preliminare, il Collegio ritiene di non poter accogliere l’istanza di rinvio, trattandosi di gravame da lungo tempo pendente e completo nei suoi elementi conoscitivi, in quanto le esigenze di effettività  della tutela impongono la definizione del giudizio.
L’istanza di sanatoria a cui parte ricorrente ha ancorato la richiesta di rinvio, del resto, comporta l’avvio di ulteriore procedimento, tanto da potersi ritenere che non vi sia alcuna interferenza, sul piano sostanziale, nè conseguentemente, pregiudizialità , sul piano processuale, con il thema decidendum, in questa sede in rilievo.
II. Per quanto concerne l’esame del ricorso, il Collegio intende affermare prioritariamente la sussistenza della propria giurisdizione a conoscere dell’intera vicenda sottoposta al suo esame con il ricorso avverso il rigetto dell’istanza di voltura del Dirigente del Settore amministrativo dello IACP della Provincia di Bari.
Sono idonei a radicare la giurisdizione indubbiamente l’esistenza di un potere autoritativo espresso nel provvedimento impugnato ed il “petitum sostanziale” azionato nel presente giudizio che attiene proprio all’estensione dell’applicazione della normativa in tema di subentro nel contratto e regolarizzazione di occupazioni improprie contenuta nella L. R Puglia n. 54/1984, successivamente sostituita dalla L. R. 7 aprile 2014, n. 10.
La Corte regolatrice della giurisdizione ha costantemente affermato che, nella materia de qua, pur in vigenza del c.p.a. (D.lgs. n. 104/2010), la giurisdizione del Giudice Amministrativo concerne le procedure preordinate e strumentali all’assegnazione degli alloggi di e.r.p. in quanto queste sono connotate dall’esercizio di poteri discrezionali finalizzati al conseguimento d’interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni d’interesse legittimo degli aspiranti all’assegnazione, mentre le posizioni giuridiche scaturenti dal rapporto conseguente all’atto di assegnazione dell’alloggio si configurano di diritto soggettivo perchè attengono al reciproco rapporto paritario di obblighi e diritti e pertanto privi di potere discrezionale della P.A.
Più specificamente, a fondamento della giurisdizione amministrativa è stato affermato che le controversie attinenti il rapporto di concessione di beni pubblici fondano la giurisdizione esclusiva del G.A., ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. “b” del c.p.a.,
Per completezza occorre richiamare anche un altro orientamento giurisprudenziale, secondo cui “la materia dell’assegnazione e della gestione degli alloggi popolari, rientrando nel concetto di servizio pubblico, è stata devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rendendo superfluo il riferimento alla natura della posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio” ( Tar Sicilia, Palermo, sez. II, sent. n. 14285 del 15.12.2010).
In ogni caso, ai fini del decidere dirimente è il rilievo secondo cui la controversia attiene ad una fase strumentale all’assegnazione dell’alloggio, sia pure originata da un’istanza di voltura.
A ciò si aggiunga che la fattispecie in esame non si colloca affatto tra quelle relative al subentro, in quanto la ricorrente non possiede i requisiti per poter richiedere la voltura del contratto di locazione, non potendosi per questo qualificare la sua pretesa come diritto soggettivo (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. V, sent. n. 5433 del 21.11.2011).
III. Nel merito, infatti, il ricorso è infondato e va respinto.
Ai sensi dell’art 5 della L. 54/1984, abrogata dalla Legge regionale 7 aprile 2014, n. 10, art. 44, lettera a), (nella quale comunque si rinviene analoga disciplina, rispettivamente all’art. 3 comma 3 e all’art. 13) “in caso di decesso dell’ aspirante assegnatario o dell’ assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell’ assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 2 e secondo l’ ordine ivi indicato.
2. L’ ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile (¦)oltre che nei confronti di persone legate all’ assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more – uxorio, di parentela ed affinità , anche, secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente art. 2, nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità , qualora siano, nell’ uno e nell’ altro caso, riscontrabili le finalità  di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà  ed assistenza economica e affettiva”.
Nel caso in esame, l’Ente non ha mai autorizzato l’ampliamento del nucleo familiare, nè alcuna istanza è stata mai presentata al tal fine, nè la sig.ra Evangelista ha dimostrato di essere stata inserita nello stato di famiglia del sig. Di Luzio, tanto da essere esclusa a monte la configurabilità  della fattispecie tra quelle che legittimano la richiesta di subentro.
La vicenda trae origine, piuttosto, dalla diffida di riconsegna dell’alloggio, oggetto delle rivendicazioni della ricorrente. A tale provvedimento è stata opposta una richiesta di voltura del contratto di locazione sulla presunta duratura convivenza della sig.ra Evangelista, presso l’alloggio assegnato al sig. Di Luzio Francesco, deceduto in data 05.02.2006.
Il gravato rigetto dell’istanza da parte dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari si fonda proprio sull’insussistenza dei presupposti per la configurazione del diritto al subentro in capo alla ricorrente.
Determinante è risultata la mancanza di prove circa la stabile convivenza, da almeno due anni prima del decesso del soggetto assegnatario dell’alloggio, a cui fa espresso riferimento il provvedimento di rigetto.
Nè possono ritenersi idonee a tal fine, le dichiarazioni fornite da terzi sulla sussistenza della stabile convivenza, smentite, peraltro, dalla risultanze dei certificati di residenza della Sig.ra Evangelista, trasferita presso altro immobile sito nel Comune di Bisceglie, proprio nel periodo in cui si sostiene che l’interessata avrebbe stabilmente vissuto nell’alloggio in questione.
A ciò si aggiunga che le dichiarazioni sono state rese senza il rispetto di alcuna formalità  e che nemmeno la nota del Comando di Polizia municipale del Comune di Bisceglie del 18.06.2006, si configura come prova idonea, attesa l’assenza di qualunque indicazione nel testo della medesima dell’oggetto dell’interpello verbale a cui si fa riferimento.
Questa Sezione ha, peraltro, già  avuto modo di affermare che “le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in atti, attestanti la stabile dimora della ricorrente presso l’alloggio di edilizia pubblica residenziale nei due anni precedenti il decesso dell’assegnatario, hanno valore certificativo fintanto che non risultino acquisite dalla pubblica amministrazione qualificate evidenze contrarie, in concreto emergenti dal predetto certificato storico di residenza della ricorrente, da ritenersi prevalente, fino a querela di falso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio”(ordinanza n. 305 del 04 giugno 2014).
Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
Concorrono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti, tenuto conto dell’intera vicenda processuale e della lunga durata del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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