1. Giurisdizione – Giudice ordinario – Pubblico impiego – Trasformazione del rapporto di lavoro in essere
2. Pubblico impiego – Concorso pubblico – Bando – Annullamento in autotutela – Legittimità  

1. Sussiste il difetto di giurisdizione del G.A. con riferimento all’impugnazione di una deliberazione del Comune che accolga la domanda di un dipendente di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, giacchè detta domanda ricade  nella giurisdizione del G.O. ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 165/2001.


2. àˆ legittima la deliberazione con cui la Giunta comunale, prima della conclusione di una procedura già  avviata e diretta al reperimento di unità  lavorative a tempo determinato per il periodo stagionale (agenti di P.M.), modifichi in via di autotutela il proprio fabbisogno di organico per motivate circostanze sopravvenute (aumento di popolazione nei mesi estivi e interruzioni di alcune arterie cittadine). 

N. 01112/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02029/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2029 del 2011, proposto da: 
Daniela Dell’Aquila, rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Tucci, con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Colonna in Bari, via De Rossi, 66; 

contro
Comune di Volturino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ignazio Lagrotta e Fernando Antonio Casiere, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Nicolai, 29; 

nei confronti di
Emanuele Salvatore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Lombardi e Lucia Abazia, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, P.za Massari, 6; 

per l’annullamento
-della Delibera di Giunta Comunale n. 61, del 13.07.2010, che ha modificato la precedente delibera n. 23 del 24.03.2010, sul fabbisogno di personale per il triennio 2010-2012;
-delle determinazioni del Responsabile del III Servizio nn. 123 del 14.07.2010 e 125 del 15.07.2010;
-della Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 22.07.2011;
-di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
e per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Volturino e di Emanuele Salvatore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 29 maggio 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori, avv. Tucci Stefania e avv. Ignazio Lagrotta, anche su delega dell’avv. Alessandro Lombardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha qui riproposto, ai sensi dell’art.11 c.p.a., il giudizio prima promosso innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Lucera, perchè questo ne dichiarasse in via d’urgenza il diritto ad essere assunta alle dipendenze del Comune di Volturino, con contratto di lavoro full – time per la durata di tre mesi, durante il triennio 2010-2012.
Con ordinanza del 14.12.2010, il Giudice del Lavoro ha però dichiarato il proprio difetto di giurisdizione trattandosi di controversia scaturente da una delibera comunale relativa ad una fase antecedente la conclusione di una procedura concorsuale, non potendo pertanto la ricorrente vantare, relativamente a quella fase, alcun diritto soggettivo perfetto da far valere innanzi al G.O.
Tale ordinanza veniva confermata in sede di reclamo dal Tribunale di Lucera in composizione collegiale, con ordinanza del 22.06.2011.
In particolare, l’odierna ricorrente, con la riproposizione del ricorso, impugna, tra gli altri atti, la delibera n.61 del 2010, con cui la Giunta Comunale ha rideterminato il proprio fabbisogno di personale stagionale, prevedendo l’assunzione di 4 unità  part-time relativamente al profilo professionale di agente di P.M., al posto di 2 unità  a tempo pieno, come invece statuito nella precedente delibera di programmazione del fabbisogno di personale (n.23 del 2010).
Premette in fatto la ricorrente di aver partecipato, risultando vincitrice, alla selezione pubblica – indetta dal Comune resistente sulla base della delibera n. 23 – per l’assunzione di personale a tempo determinato da adibire allo svolgimento di attività  stagionali.
Tuttavia, prima dell’approvazione della graduatoria, avvenuta con determina n. 123 del 14.07.2011, l’Amministrazione, con l’impugnata delibera n. 61, ha ritenuto necessario prevedere l’assunzione di 4 unità  di personale part-time (di cui 2 per tre mesi, e 2 per un mese), invece che 2 unità  a tempo pieno, come originariamente previsto nel bando.
In data 19.07.2010, la ricorrente sottoscriveva comunque con l’Amministrazione contratto di lavoro individuale part-time a tempo determinato, a decorrere dal 22.07.2010 al 21.09.2010.
Successivamente, con la deliberazione n.72 del 22.07.2011, sempre oggetto di impugnazione, l’Amministrazione ha provveduto ad accogliere la domanda del sig. Salvatore Emanuele, già  dipendente part-time a tempo indeterminato del Comune con mansione di Autista di Scuola Bus, diretta alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da parziale a tempo pieno, assegnandolo contestualmente anche alle mansioni di Ausiliario del traffico.
Avverso le delibere impugnate, la ricorrente lamenta violazione della lex specialis ed eccesso di potere sotto il profilo dell’irragionevolezza ed illogicità .
Chiede pertanto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, connessi alla mancata riscossione delle differenze retributive in ragione della sottoscrizione del contratto di lavoro part-time, anzichè full-time, anche con riguardo alla durata inferiore del contratto (2 mesi anzichè 3), nonchè i danni connessi al pregiudizio professionale, per il punteggio inferiore attribuito e dipendente dalle ore di servizio espletato, finalizzato al riconoscimento di titoli di servizio.
Si è costituito il Comune di Volturino eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità  del ricorso e l’insussistenza dell’errore scusabile sulla giurisdizione, e chiedendo nel merito il rigetto del gravame in quanto infondato.
Con memoria del 24.02.2014, si è inoltre costituito il sig. Salvatore Emanuele, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione in ordine all’impugnazione della delibera n. 72 del 22.07.2011, nonchè la tardività  della stessa, e la propria carenza di legittimazione passiva.
All’Udienza Pubblica del 29.05.2014, la causa è stata trattenuta in decisione e infine decisa nella Camera di Consiglio del 29.07.2014.
Preliminarmente, il Collegio passa ad esaminare le eccezioni di rito formulate dal Comune resistente e dal contro interessato.
Con riferimento alle prime, il Collegio non ravvisa alcuna decadenza intervenuta.
Risulta infatti che il giudizio sia stato ritualmente e tempestivamente riproposto nei termini di legge innanzi a questo Tribunale, indicato dal Tribunale di Lucera quale giudice fornito di giurisdizione.
Ai sensi dell’art.11 c.p.a, gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono pertanto fatti salvi.
Con riferimento alle eccezioni del contro interessato – che il Collegio ritiene di condividere – va invece dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riferimento all’impugnazione della delibera n.72 del 2011, trattandosi di atto incidente sul rapporto di lavoro già  instaurato tra il Comune ed il contro interessato, che ha ad oggetto l’accoglimento della domanda dello stesso, già  dipendente a tempo indeterminato del Comune, intesa a modificare la modalità  di svolgimento del proprio rapporto lavorativo. Non si può pertanto non riconoscerne la natura di atto adottato con la capacità  del privato datore di lavoro, e quindi ricadente nella cognizione del g.o. ai sensi dell’art.63 D.lgs. n. 165/01.
Da ciò deriva anche il difetto di legittimazione passiva in capo al sig. Salvatore, la cui posizione esula dalle vicende di tale giudizio, atteso che l’eventuale accoglimento delle censure mosse avverso gli altri atti (quelli rimasti oggetto del sindacato di questo giudice), non inciderebbe sulla posizione lavorativa del predetto.
Va pertanto dichiarata l’inammissibilità  dell’impugnazione proposta avverso la Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 22.07.2011
Passando all’esame del merito, il Collegio non condivide la censura di illegittimità  per violazione della lex specialis, sollevata nei confronti della Delibera n. 61.
Nella specie, il Comune ha modificato il proprio fabbisogno di personale stagionale prima della conclusione della procedura diretta al reperimento di unità  lavorative a tempo determinato per il periodo stagionale.
L’avviso di selezione pubblica, di cui la ricorrente lamenta la violazione, era stato invero adottato in esecuzione del programma di fabbisogno di personale come in precedenza approvato, programma che l’amministrazione ha tuttavia ravvisato opportuno modificare nei termini prima visti (4 unità  part-time, anzichè 2 full time) in relazione alle circostanze sopravvenute dell’aumento di popolazione nei mesi estivi e delle recenti interruzioni di alcune arterie cittadine, come motivato in delibera.
La rideterminazione, in via di autotutela, del proprio fabbisogno di organico, alla luce dell’interesse pubblico esplicitato, non appare nella specie inficiata da alcun vizio di illegittimità , come invece censurato dalla ricorrente.
Il Collegio rileva inoltre che le successive determinazioni del Responsabile del III Servizio, n. 123 e 124 del 2010 – anche esse oggetto del presente gravame – recanti l’approvazione rispettivamente della graduatoria di merito dei concorrenti idonei alla selezione e dello schema di contratto, sono state adottate in esecuzione della modifica apportata al programma di fabbisogno del personale e prevedevano comunque l’assunzione a tempo parziale per un periodo di tre mesi della ricorrente.
Non può pertanto ravvisarsi nei loro confronti alcuna illegittimità , anche in relazione alla durata inferiore del contratto sottoscritto, in quanto le determinazioni successive del Responsabile del III Servizio prevedevano entrambe una durata trimestrale del contratto (e non già  di soli due mesi come statuito nel contratto sottoscritto).
Il vero danno lamentato dalla ricorrente deriva semmai dalla mancata esecuzione proprio di quanto stabilito nella delibera n. 61 e nelle successive determinazioni del Responsabile, danno riconducibile unicamente al contratto sottoscritto tra la ricorrente ed il Comune e non oggetto del presente giudizio.
L’azione impugnatoria va pertanto respinta.
Infine, l’azione risarcitoria non può trovare accoglimento per mancanza di nesso di causalità , atteso che gli atti impugnati non incidono, per le considerazioni sopra fatte, sul profilo del danno lamentato.
Alla luce di tutto quanto detto, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto .
Data la particolarità  della vicenda sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle Camere di Consiglio dei giorni 29 maggio 2014 e 29 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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