1. Edilizia e Urbanistica – Variante al PRG –  Apposizione vincoli – Dies a quo per l’impugnazione della variante  – Dalla pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti presso gli uffici comunali 2. Edilizia e Urbanistica – Variante al PRG – Necessità  della comunicazione diretta al privato inciso da destinazione vincolistica  ex art. 21-bis legge n. 241/1990 e s.m.i. – Se vi sia piena conoscenza degli atti ritenuti lesivi –  Non sussiste 3. Decreto di occupazione d’urgenza e decreto d’esproprio  – Censure riguardanti l’inesatta o assente determinazione dell’indennità  di occupazione e di esproprio – Infondatezza 4.  Decreto di occupazione d’urgenza – Motivazione specifica circa l’urgenza – Non occorre – Possibilità  di applicare le norme del procedimento espropriativo di cui alla legge Regione Puglia n. 3/2005 che postulano la necessità  della motivazione dell’urgenza dei lavori oggetto d’occupazione – Soltanto per opere di pertinenza regionale    

 
1.
Gli atti approvativi di un PEEP contenenti vincoli preordinati all’esproprio
devono essere impugnati entro il termine di sessanta giorni dal completamento
della fase di  pubblicazione
dell’avviso di deposito  del piano presso gli uffici comunali
 
2.
Quand’anche si ritenesse l’applicabilità  della norma di cui alll’art. 21-bis
della l.n. 241/1990 e s.m.i., per la quale il provvedimento limitativo della
sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun
destinatario soltanto a seguito della comunicazione allo stesso nelle forme
stabilite per la notifica agli irreperibili ai sensi del c.p.c., siffatta
comunicazione risulterebbe ultronea nel caso in cui gli interessati abbiano
acquisito piena conoscenza degli atti medesimi e ciò sia comprovato in giudizio 
 
3.
L’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza è totalmente sganciata dalla
quantificazione della relativa indennità , potendo ogni contestazione relativa
alla corretta individuazione dell’indennità   essere proposta in sede di opposizione
amministrativa (art.21 d.p.r. 327/2001) e giudiziale (art. 54, stesso decreto),
salvo l’obbligo per l’Ente di prevedere in seguito, all’interno del decreto di esproprio,
l’indennità  provvisoria o urgente.
 
4.
Con il provvedimento di occupazione d’urgenza si attua quanto già  stabilito
nella dichiarazione di pubblica utilità , con la conseguenza che l’occupazione
può essere motivata anche mediante il mero richiamo
al contenuto di  siffatta dichiarazione
quale atto presupposto necessario anche ai fini dell’individuazione delle
ragioni dell’urgenza. Detti  principi trovano applicazione nella Regione
Puglia per tutte  le opere che non
siano di pertinenza regionale; soltanto a  queste ultime, infatti,  si applicano le norme della l.r.n.
3/2005, a proposito dell’occupazione d’urgenza (art.15), onde la Giunta
“stabilisce criteri idonei a definire la particolare natura delle opere e il
correlato carattere di particolare urgenza dei relativi lavori”.
 


N. 01227/2011 REG.PROV.COLL.


N. 01766/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia


(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1766 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da Michele Lopopolo e Nicola Lopopolo, eredi di Francesco Lopopolo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ida Maria Dentamaro e Leonardo Ingravalle, con domicilio eletto in Bari, via De Rossi, 16; 

contro


Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Bruno e Nicolò Mastropasqua, con domicilio eletto presso l’avv. Piero Lorusso in Bari, via Principe Amedeo, 234; 
Regione Puglia; 

nei confronti di


Espro Progetti – Società  cooperativa di Lucera; Eden Società  cooperativa edilizia a r.l.; 

per l’annullamento


1) del decreto di occupazione di urgenza preordinata ad espropriazione, notificato in data 13/9/2007 dal Comune di Bisceglie;


2) della delibera n. 52 del 26/7/2000 del Consiglio comunale di Bisceglie, avente ad oggetto: “Adozione nuovo P.E.E.P. L. 167/62 – L. 457/78”;


3) della delibera n. 125 del 21/12/2000 del Consiglio comunale di Bisceglie, pubblicata successivamente, avente ad oggetto: “Esame osservazioni-opposizioni ed Approvazione definitiva Piano di Zona ex Lege 167/62”;


4) della relazione istruttoria n. 7 del 17/7/2003 del Settore Urbanistico Regionale dell’Assessorato all’Assetto del Territorio -Urbanistica – E.R.P. della Regione Puglia;


5) del parere favorevole all’argomento espresso dal Comitato Urbanistico Regionale della Regione Puglia ai sensi dell’art.16 della L.R. 31/8/1980 n. 56, espresso nell’adunanza del 24/7/2003;


6) delle deliberazioni della Giunta regionale del 9 dicembre 2003 n. 2112, recante: “Bisceglie (BA) PEEP L. 167/62 in variante al P.R.G. Delibera di C.C. n. 52 del 26/07/2000”, e n. 125 del 21/12/2000 (pubblicata successivamente sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 30/12/2003);


7) del regolamento per l’assegnazione dei suoli nel P.E.E.P., approvato dal Consiglio comunale n. 49 del 30/7/2004;


8) del bando pubblico di concorso per l’assegnazione dei suoli nell’area P.E.E.P. della maglia n. 167 del P.R.G. a cooperative ed imprese approvato con delibera della Giunta municipale n. 138 del 16/6/2005;


9) della delibera del Consiglio comunale n. 109 del 30/12/2005 di assegnazione dei suoli nell’area P.E.E.P. nella maglia n. 167 di P.R.G. del Comune di Bisceglie;


10) della delibera del Consiglio comunale n. 102 del 22/12/2006, avente ad oggetto modifiche ed integrazione alla delibera del Consiglio comunale n. 109 del 30/12/2005 di assegnazione dei suoli nell’area P.E.E.P. nella maglia n. 167 di P.R.G;


11) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati anche non noto;


e sui motivi aggiunti depositati il 27 aprile 2009, 


per l’annullamento


– del decreto di esproprio definitivo 22 gennaio 2009 n. 002337, trasmesso con nota prot. 004990 del 3 febbraio 2009;


– della nota del Dirigente della Ripartizione tecnica 10 settembre 2008 prot. 030638, recante determinazione di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell’indennità  di esproprio;


– della determinazione dirigenziale 11 dicembre 2008 n. 315, comunicata con nota 13 gennaio 2009 prot. 001867, recante determinazione di deposito definitivo dell’indennità  di espropriazione;


– di ogni eventuale altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ai predetti, ove lesivo, ancorchè non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;


Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie;


Viste le memorie difensive;


Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il dott. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Giuseppe Ruscigno, per delega dell’avv. Maria Ida Dentamaro, Francesco Bruno e Nicolò Mastropasqua;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Il signor Francesco Lopopolo ha impugnato il decreto di occupazione di urgenza preordinata ad espropriazione dei suoli di sua proprietà , censiti catasto al foglio 11, particelle 853 e 856, notificatogli in data 13 settembre 2007 dal Comune di Bisceglie, e gli atti presupposti (dell’Amministrazione comunale e della Regione Puglia), specificamente elencati in epigrafe, tutti finalizzati alla realizzazione di un piano di edilizia economica e popolare. Ha domandato altresì il risarcimento dei danni subiti.


Con atto 4 febbraio-3 marzo 2009, si sono costituiti gli eredi del ricorrente, signori Michele Lopopolo e Nicola Lopopolo, che infine, con motivi aggiunti depositati il 27 aprile 2009, hanno chiesto l’annullamento del decreto di esproprio definitivo 22 gennaio 2009 n. 002337 e gli atti relativi alla determinazione e al deposito dell’indennità . 


Occorre premettere che con deliberazioni n. 52 del 26 luglio 2000 e n. 125 del 21 dicembre 2000, il Consiglio comunale di Bisceglie adottava il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP), in variante al vigente PRG relativamente alla maglia 167 (ex zona C5).


In relazione a tale contenuto di variante, la Regione Puglia, con deliberazione n. 2112 del 9 dicembre 2003, pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 153 del 30 dicembre 2003 e sulla G.U. n. 29 del 2 febbraio 2004, approvava definitivamente il PEEP.


Successivamente, in data il 13 settembre 2007, il Comune di Bisceglie notificava il decreto a firma del Dirigente f.f. della Ripartizione tecnica recante autorizzazione ad effettuare, il 26 settembre 2007, l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ex art. 22-bis d.p.r. n. 327/2001 dell’immobile di proprietà  di Francesco Lopopolo.


In costanza di efficacia degli atti di dichiarazione di pubblica utilità  contenuti nel PEEP, il procedimento espropriativo si concludeva con l’emanazione del decreto di esproprio definitivo 22 gennaio 2009 n. 002337, trasmesso con nota prot. 004990 del 3 febbraio 2009 agli odierni ricorrenti eredi di Francesco Lopopolo e da questi impugnato attraverso motivi aggiunti.


Con il ricorso vengono dedotte una serie di censure, delle quali solo la prima contesta la legittimità  (anzi denuncia la nullità  assoluta) del decreto di occupazione d’urgenza, mentre le altre (rubricate sub nn. 2-19) sono rivolte contro il PEEP, che si ritiene inficiato da vizi sia nel procedimento sia nei contenuti.


Il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile quanto alle censure proposte nei confronti della formazione del PEEP.


Come già  osservato dalla sentenza 29 gennaio 2010 n. 211, emessa dalla Sezione terza di questo Tribunale occupandosi dei medesimi atti del Comune di Bisceglie, secondo l’orientamento dominante, il dies a quo per l’impugnazione delle disposizioni contenute in strumenti urbanistici generali, anche qualora contengano vincoli preordinati all’esproprio, va individuato nella scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti presso gli uffici comunali e ciò già  potrebbe comportare la tardività  del gravame nella parte riguardante il PEEP.


In ogni caso, anche aderendo ad un’applicazione giustamente ispirata ai principi della legge sul procedimento e alle garanzie procedimentali nella medesima previste (tra le quali quella di cui all’innovativa disposizione di cui all’art. 21-bis della legge n. 241/1990, introdotta dalla legge n. 15/2005, secondo cui il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario, con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile) non si giungerebbe ad una diversa conclusione. Infatti pur muovendo da tali considerazioni, il ricorso è in parte qua ugualmente inammissibile, dal momento che, come puntualmente rilevato e documentato dalla difesa comunale, il signor Francesco Lopopolo aveva piena conoscenza sia dell’esistenza sia del contenuto del PEEP. Il medesimo invero aveva sottoscritto in data 11 luglio 2005 un apposito accordo con un’impresa di costruzioni teso appunto alla realizzazione di quel piano di edilizia pubblica; tali iniziative sono proseguite anche da parte dei figli, Michele Lopopolo (scrittura privata del giorno 11 luglio 2005; convenzione preliminare per interventi di edilizia residenziale in data 27 settembre 2007) e Nicola Lopopolo (altra convenzione preliminare in data 27 settembre 2007). Entrambi erano poi soci della cooperativa edilizia Levante, che, nella riunione del 31 marzo 2005, aveva specificamente deliberato di organizzarsi per eseguire tutte le formalità  e gli adempimenti necessari per ottenere un lotto compreso nel PEEP, cui è seguita la convenzione del 13 novembre 2006 e l’effettiva consegna del lotto. Dall’insieme di queste circostanze emerge non solo che di fatto il dante causa e gli eredi non hanno mai impugnato il piano, pur essendo nelle condizioni di farlo, conoscendolo perfettamente, ma anche che in definitiva il loro comportamento complessivo si appalesa contraddittorio e incompatibile con la volontà  di contestare gli atti del procedimento pianificatorio.


Per quanto riguarda invece il decreto di occupazione d’urgenza, come già  anticipato, nel ricorso viene denunciata la sua nullità  assoluta. Un analogo rilievo è stato reputato infondato dalla citata pronuncia n. 211/2010, che ha osservato: 


“Parimenti priva di pregio è la censura relativa alla violazione delle disposizioni di cui all’art 20 sulla determinazione provvisoria dell’indennità  di esproprio, atteso che per giurisprudenza consolidata anche di questo Tribunale (sez. III, 10 febbraio 2009, n.228) la legittimità  dei provvedimenti espropriativi e di occupazione di urgenza non è inficiata dalla inesatta o inesistente liquidazione della giusta indennità , essendo l’emanazione dei predetti atti ablatori completamente sganciata da quest’ultima (Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006 n. 5774; 28 aprile 2006 n. 2411; 31 maggio 2007 n. 2797), potendosi ogni contestazione relativa alla corretta quantificazione essere proposta in sede di opposizione, sia amministrativa ex art 21 d.p.r. 327/2001 che giudiziale ex art 54 d.p.r. 327/01.


Ai fini della legittimità  del procedimento espropriativo ed in particolare del solo decreto di esproprio, è pertanto sufficiente la determinazione dell’indennità  provvisoria o urgente in sede di decreto di esproprio (ex art. 23 lett c) d.p.r. 327/01), impregiudicata ogni contestazione circa la relativa quantificazione, comunque irrilevante ai fini della legittimità  del decreto di occupazione d’urgenza (TAR Puglia Bari, sez. III, 5 settembre 2005, n. 3781)”.


Gli eredi del ricorrente, signori Michele Lopopolo e Nicola Lopopolo, hanno poi gravato il decreto di esproprio definitivo 22 gennaio 2009 n. 002337 e gli atti relativi alla determinazione e al deposito dell’indennità .


Le censure aggiunte proposte contro il decreto di espropriazione sono anch’esse inammissibili in quanto impropriamente rivolte contro tale atto pur denunciando vizi riguardanti invece il decreto di occupazione d’urgenza ex art. 22-bis del d.p.r. 327/2001. Sono poi comunque infondate le contestazioni che si riferiscono alla determinazione dell’indennità  per le ragioni già  richiamate ed esposte nella sentenza n. 211/2010.


Pr completezza, si può ricordare che comunque la citata decisione della terza Sezione ha reputato non convincenti gli inammissibili rilievi dedotti, in base alle argomentazioni che seguono:


“Ad avviso dei ricorrenti il provvedimento di occupazione d’urgenza impugnato necessitava sia di congrua motivazione circa le specifiche ragioni d’urgenza qualificata – specie nella controversia per cui vi è causa laddove l’occupazione è intervenuta quattro anni dopo la dichiarazione di pubblica utilità  – sia del preventivo contradditorio istruttorio procedimentale secondo la comunicazione di avvio codificata dall’art 7 l. 241/90 e s.m. 


E’ innegabile che parte della giurisprudenza, partendo dall’espresso riferimento contenuto nell’art 22-bis d.p.r. 327/2001 a “decreto motivato” (così come del resto lo stesso art 15 c. 1-bis l.r. Puglia 22 febbraio 2005 n.3) opina nel senso della necessità  della sussistenza di urgenza qualificata, da indicare adeguatamente in motivazione (T.A.R. Campania Salerno, sez II, 7 maggio 2009, n.1829).


Diversamente, l’orientamento dominante invalso presso il Consiglio di Stato, ritiene che in presenza della preventiva apposizione del vincolo, unitamente all’ approvazione della dichiarazione di pubblica utilità , l’autorità  espropriante ben può immettersi senz’altro nel possesso dell’area in esecuzione della suddetta ordinanza, per realizzare le opere per le quali vi è stata l’approvazione del progetto e lo stanziamento delle relative risorse, “atteso che nel sistema del testo unico è divenuta irrilevante una specifica dichiarazione di indifferibilità  ed urgenza, rilevante nel precedente sistema per ragioni storiche, ma di per sè già  sussistente “in re ipsa” (Consiglio Stato , sez. IV, 29 maggio 2009 , n. 3350, id., sez. IV, 24 dicembre 2009 n. 8756, id., sez. . IV, 27 giugno 2007 n. 3696, T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 30 gennaio 2006 n. 23).


Tali coordinate ermeneutiche sono state ribadite anche di recente, confermando che l’ordinanza di occupazione d’urgenza riguarda una fase puramente attuativa di quella riguardante la dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità  e urgenza dei lavori, “con la conseguenza che è sufficiente che la motivazione dell’ordinanza di occupazione si limiti a richiamare espressamente tale dichiarazione, che ne costituisce l’unico presupposto e che consenta di rilevare l’urgenza della realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 24 dicembre 2009 n. 8756).


Vi è da chiedersi se tale dominante orientamento possa non valere per la Regione Puglia, in presenza di una specifica legislazione sul procedimento espropriativo (l.r. 3/2005) e di una specifica regolamentazione dell’occupazione d’urgenza (art 15) laddove viene stabilito che la Giunta regionale, nell’ambito della propria attività  di indirizzo, “stabilisce criteri idonei a definire la particolare natura delle opere e il correlato carattere di particolare urgenza dei relativi lavori”, per i quali è consentito procede all’occupazione d’urgenza. 


A parte l’assorbente rilievo per cui la legislazione regionale in materia espropriativa assume natura concorrente, quanto alla disciplina degli aspetti procedimentali, nel rispetto del limite inderogabile costituito dai principi fissati dal d.p.r. 327/01, improntati alla semplificazione del procedimento e al complessivo deprezzamento dell’istituto dell’occupazione d’urgenza – tanto che il testo originario del t.u. non lo contemplava neppure – ritiene il Collegio che il comma 1-bis dell’art 15 l.r. 3/05 sia indirizzato soltanto alle espropriazioni poste in essere dalla stessa autorità  regionale o da soggetti da essa delegati per la realizzazione di opere di rilievo regionale, e non già  alle espropriazioni disposte dagli enti locali per la realizzazione di opere locali, non sottoposte – quantomeno dopo l’entrata in vigore della legge cost. 3/2001 di riforma del Titolo V – ad attività  di indirizzo e coordinamento da parte della Giunta regionale, ma al solo rispetto della normativa primaria e secondaria della Regione Puglia.


Non ritiene pertanto il Collegio di doversi discostare dall’orientamento del Consiglio di Stato sopra riportato, non rilevando nemmeno la circostanza dell’immissione in possesso a distanza di 4 anni dall’approvazione del PEEP, essendo unica condizione di legittimità  la presenza di una presupposta dichiarazione di pubblica utilità  valida ed efficace, come è nella fattispecie per cui vi è causa”.


Per i suesposti motivi il ricorso, con i motivi aggiunti, è in parte inammissibile ed in parte infondato, anche con riguardo alla domanda risarcitoria, vista l’insussistenza, in radice, dell’ingiustizia del danno lamentato.


Sussistono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, per disporre la compensazione delle spese, in relazione alla complessità  delle questioni trattate.


P.Q.M.


il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, in parte li dichiara inammissibili e in parte li respinge.


Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.


Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:


Giuseppina Adamo, Presidente FF, Estensore


Savio Picone, Referendario


Francesco Cocomile, Referendario


    
    
IL PRESIDENTE, ESTENSORE   
    
    
    
    
    


DEPOSITATA IN SEGRETERIA


Il 24/08/2011


IL SEGRETARIO


(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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