1. Edilizia e urbanistica – Piano regolatore generale – Osservazioni dei privati – Natura – Rigetto – Motivazione – Contenuto e limiti
2. Edilizia e urbanistica – Piano regolatore generale – Osservazioni dei privati – Rigetto – Motivazione – Mero richiamo all’interesse di natura privata che le sostanzia – Insufficienza

 1. Per quanto il rigetto delle osservazioni formulate dai privati interessati nella fase di formazione dello strumento urbanistico generale non richieda una dettagliata motivazione, stante la natura di mero apporto collaborativo delle osservazioni stesse al procedimento, è tuttavia necessario che tale motivazione, ancorchè sintetica, sia idonea a dare atto di un effettivo esame da parte dell’Amministrazione destinataria, dell’apporto partecipativo reso dai privati e ritenuto in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore.


2. àˆ illegittima la determinazione del Comune di rigettare le osservazioni formulate dai privati nell’ambito del procedimento finalizzato all’approvazione dello strumento urbanistico generale, ove detta motivazione si esaurisca nella generica considerazione della natura privata dell’interesse che sostanzia le osservazioni e  della assenza di contenuti collaborativi finalizzati al miglioramento del piano (Il TAR ha inteso precisare come detta motivazione, nella fattispecie, debba ritenersi ancor più carente poichè il privato aveva segnalato il grave pregiudizio che l’allargamento della strada, così come previsto dal piano, avrebbe arrecato ad un complesso immobiliare ottocentesco, proponendo una seria alternativa).

N. 00915/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00611/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 611 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da De Robertis Ottilia, rappresentata e difesa dall’avv. Emanuele Tomasicchio, con domicilio eletto presso l’avv. Di Modugno in Bari, via Maggiore Turitto, 3;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Sabina Ornella di Lecce e Anna Bucci, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Comune di Trani;

per l’annullamento
– della delibera del Consiglio Comunale di Trani n. 109 del 21.12.2007 avente ad oggetto: “Iter Amministrativo del P.U.G. della Città  di Trani, esame delle osservazioni ai sensi della L.R. n. 20 del 27/07/2001”;
sul primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 gennaio 2009, per l’annullamento,
nei limiti dell’interesse della ricorrente,
– degli esiti della conferenza di servizi indetta dal Sindaco del Comune di Trani in data 12.8.2008, ai sensi dell’art. 11 legge regionale n. 20/2001, finalizzata ad indicare le modalità  necessarie ai fini del controllo positivo del PUG;
– di ogni altro atto connesso, presupposto/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorchè ignoto, ivi compresi, in particolare, i verbali della conferenza di servizi e gli altri atti specificamente indicati in ricorso, nonchè, ove occorra, la delibera della Giunta regionale n. 1480 dell’1.8.2008;
sul secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 giugno 2009, per l’annullamento,
nei limiti dell’interesse della ricorrente,
– della delibera di Giunta regionale del 17.2.2009 n. 184 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 48 del 31.3.2009;
– di ogni altro atto connesso, presupposto/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorchè ignoto;
sul terzo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 31 luglio 2009, per l’annullamento,
nei limiti dell’interesse della ricorrente,
– della delibera di Consiglio comunale n. 8 del 31.3.2009, con cui è stato approvato in via definitiva il piano urbanistico generale della città  di Trani;
– nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2014 per le parti i difensori avv.ti Emanuele Tomasicchio e Anna Bucci, anche in sostituzione dell’avv. Sabina Ornella Di Lecce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna istante De Robertis Ottilia è proprietaria di un suolo sito in agro del Comune di Trani, alla via Duchessa d’Andria, su cui sorge una villa ottocentesca di notevole pregio architettonico, contornata da un parco con alberi di pregio ed in parte secolari.
Con deliberazione consiliare n. 29 del 26.7.2006 il suolo in questione veniva tipizzato in parte a “Zona residenziale estiva – ES/21” ed in parte a “Sede stradale”.
Era, infatti, previsto l’allargamento della via Duchessa d’Andria, tale da interessare una consistente porzione del parco che adorna la villa ottocentesca di proprietà  della sig.ra De Robertis.
In data 26.10.2006 la ricorrente presentava osservazioni con cui contestava la grave irragionevolezza di tale allargamento, anche in considerazione dello sfregio arrecato al complesso immobiliare in esame (parco-villa) con abbattimento di numerosi alberi di pregio e della prospettata alternativa praticabile dalla Amministrazione (i.e.utilizzazione del suolo, inedificato ed incolto, di proprietà  pubblica [ex “Polveriera”] frontistante rispetto a quello di proprietà  della ricorrente).
Il Consiglio comunale con la gravata deliberazione n. 109 del 21.12.2007 respingeva le osservazioni formulate dalla ricorrente sulla base della seguente motivazione:
“l’osservazione è di natura privata e non ha contenuti collaborativi finalizzati al miglioramento del PUG adottato”.
L’interessata impugnava con l’atto introduttivo la menzionata deliberazione di Consiglio Comunale di Trani n. 109/2007, deducendo censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione di legge (artt. 3, 42 e 97 Cost., artt. 1, 2 e 3 legge n. 241/1990; legge n. 1150/1942; artt. 11 e 14 legge Regione Puglia n. 20/2001 anche relazione all’art. 9 legge n. 241/1990); eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, illogicità  ed irragionevolezza manifeste, sviamento;
2) violazione di legge (artt. 3, 42 e 97 Cost.; artt. 1, 2 e 3 legge n. 241/1990; legge n. 1150/1942; d.p.r. 12.4.1996; legge Regione Puglia n. 11/2001); eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, illogicità  ed irragionevolezza manifeste, sviamento.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente contestava, nei limiti del proprio interesse, la DGR n. 1480/2008 e gli esiti della conferenza di servizi indetta dal Sindaco del Comune di Trani in data 12.8.2008, deducendo censure autonome e di illegittimità  derivata.
Rilevava, in punto di fatto, che la Regione Puglia con DGR n. 1480 dell’1.8.2008 attestava la non compatibilità  del PUG di Trani rispetto al PUTT/P della Regione Puglia, al PAI dell’Autorità  di Bacino della Regione Puglia ed alla legge Regione Puglia n. 20/2001; che, pertanto, il Sindaco in data 12.8.2008 indiceva una conferenza di servizi per apportare le modifiche necessarie al PUG ai fini del controllo positivo, nel rispetto del principio di copianificazione sancito dall’art. 11 legge regionale n. 20/2001; che in sede di conferenza di servizi per il fondo in esame veniva nuovamente confermata la originaria scelta pianificatoria.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti la deducente censurava, nei limiti del proprio interesse, la DGR n. 184 del 17.2.2009 (che attestava la compatibilità  del PUG di Trani al PUTT/P ed alla legge Regione Puglia n. 20/2001), formulando censure di mera illegittimità  derivata.
Infine, con il terzo ricorso per motivi aggiunti la istante impugnava, nei limiti del proprio interesse, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31.3.2009 (recante approvazione in via definitiva del PUG di Trani), deducendo censure autonome e vizi di illegittimità  derivata.
Si costituiva l’Amministrazione regionale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, sia fondato nei limiti di seguito esposti e nei limiti dell’interesse dedotto dalla ricorrente.
Invero, l’atto impugnato con il ricorso introduttivo (i.e. deliberazione del Consiglio comunale di Trani n. 109/2007) è viziato da difetto di motivazione, come condivisibilmente affermato da parte ricorrente nel motivo di doglianza sub 1 (cfr. pagg. 3 e ss. dell’atto introduttivo, censura reiterata nei successivi motivi aggiunti).
In particolare, evidenzia Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. Giurisd., 11 ottobre 1999, n. 417:
“àˆ illegittima la delibera con cui l’amministrazione rigetta osservazioni di privati al piano regolatore generale “in initere” con la semplice motivazione di un generico “interesse privato”.”; “Le osservazioni e le opposizioni presentate dai privati al piano regolatore generale “in itinere” – previste in via generale dalla l. 7 agosto 1990 n. 241 al fine di consentire che il punto di vista del privato eventualmente leso dalle previsioni del piano venga adeguatamente considerato – costituiscono strumenti di partecipazione amministrativa; pertanto il loro rigetto da parte dell’amministrazione deve essere congruamente motivato.”.
Alla luce del principio di diritto affermato in detta decisione del C.G.A.R.S., da cui questo Collegio non intende discostarsi, emerge come la motivazione (“l’osservazione è di natura privata e non ha contenuti collaborativi finalizzati al miglioramento del PUG adottato”) del rigetto, di cui alla gravata deliberazione n. 109/2007, delle osservazioni formulate da parte ricorrente sia chiaramente generica e sostanzialmente non idonea ad esternare le ragioni dell’agire della pubblica amministrazione, in evidente violazione dell’art. 3, comma 1 legge n. 241/1990 (“Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.”).
Inoltre, secondo Cons. Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2012, n. 854 “Le osservazioni presentate dagli interessati in merito alle varianti di piano assumono valore di apporto collaborativo il cui rigetto non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano.”.
Infine, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 20 dicembre 2013, n. 2515 rileva:
“Il rigetto delle osservazioni formulate dai proprietari interessati nella fase di formazione dello strumento urbanistico non richiede una dettagliata motivazione, stante la natura di mero apporto collaborativo delle osservazioni stesse, e ritiene sufficiente una motivazione ob relationem con le controdeduzioni del comune, purchè queste ultime, ancorchè sintetiche, siano idonee a dimostrare che le osservazioni sono state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore.”.
Nel caso di specie, la riportata motivazione della reiezione delle osservazioni presentate è – come visto – a tal punto generica, da non risultare idonea a dimostrare che le osservazioni siano state realmente esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore.
Peraltro, come rimarcato da parte ricorrente sin dalle osservazioni del 26.10.2006, la motivazione in esame si appalesa ancor più irragionevole, anche in considerazione dello sfregio arrecato al complesso immobiliare in esame (parco-villa) con abbattimento di numerosi alberi di pregio e della prospettata alternativa praticabile dalla Amministrazione (i.e. utilizzazione del suolo, inedificato ed incolto, di proprietà  pubblica [ex “Polveriera”] frontistante rispetto a quello di proprietà  della ricorrente).
L’accertato vizio in parte qua della deliberazione n. 109/2007 (contestata con l’atto introduttivo) inficia, altresì, gli esiti della conferenza di servizi indetta dal Sindaco del Comune di Trani in data 12.8.2008 (oggetto del primo ricorso per motivi aggiunti), la DGR n. 184 del 17.2.2009 che ha attestato la compatibilità  del PUG di Trani al PUTT/P ed alla legge Regione Puglia n. 20/2001 (oggetto del secondo ricorso per motivi aggiunti) e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31.3.2009, recante approvazione in via definitiva del PUG di Trani (oggetto del terzo ricorso per motivi aggiunti), venendo in rilievo atti amministrativi avverso cui parte ricorrente deduce censure di mera illegittimità  derivata e mutuando gli stessi il difetto di cui al primo atto della serie procedimentale in esame (i.e. deliberazione n. 109/2007).
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati nei sensi in precedenza esposti e nei limiti dell’interesse della ricorrente.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente nell’atto introduttivo e nei motivi aggiunti resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione e nei limiti dell’interesse della ricorrente.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna il Comune di Trani al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 30 aprile 2014 e 13 maggio 2014, con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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