1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti speciali – Associazioni temporanee – Possibilità  di cumulo – Garantita – Ragioni
2. Contratti pubblici – Gara – Bando  – Requisiti speciali  – Fissazione –  Appalti di servizi – Discrezionalità  della Stazione appaltante – Limiti 
3. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Offerta anomala – Giudizio – Discrezionalità  tecnica – Conseguenze
4. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Commissione – Incompatibilità  – Ambito di estensione – Individuazione 

1. La ratio dell’associazione temporanea di imprese è di consentire, proprio mediante il cumulo dei requisiti, la partecipazione congiunta di una pluralità  di operatori economici, anche di ridotte dimensioni, a gare di appalto di notevole entità  consentendo, al contempo, l’ampliamento delle garanzie per la stazione appaltante, con la valorizzazione dell’unione delle risorse e delle capacità  tecnico-organizzative ed economico-finanziarie.


2. Nel settore dei servizi, l’individuazione dei requisiti di partecipazione è rimessa alla lex specialis, anche per quel che concerne “le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli partecipanti”, a differenza degli appalti di lavori ove le percentuali sono direttamente disciplinate nella fonte normativa.La discrezionalità  di cui gode la stazione appaltante non può spingersi, però, fino a mortificare la ragione stessa di esistenza dell’istituto del raggruppamento in materia di cumulo dei requisiti.


3. Nelle gare pubbliche la verifica delle offerte sospette di anomalia ha natura globale e sintetica e quindi si risolve in un apprezzamento che non può essere “parcellizzato” su singoli profili, salvo che non emergano macroscopici vizi di travisamento dei dati acquisiti e/o di irragionevole e illogico apprezzamento dei medesimi. La valutazione globale e sintetica si traduce, a sua volta, in un giudizio complessivo sull’affidabilità  dell’offerta, espressivo di discrezionalità  tecnica, che si sottrae al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di deviazione dai canoni di ragionevolezza o di logicità . Ne discende che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità , quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità  può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità  di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione.


4. L’art. 84 del D.Lgs. 12 aprile  2006, n. 163, secondo cui i commissari diversi dal presidente non devono aver svolto nè possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, trova applicazione con esclusivo riferimento alle procedure esperite con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e non rispetto a gare da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso.
                                                                           * 
Cons. Stato, sez. VI, ric. n. 3212 – 2015; sentenza 27 luglio 2015, n. 3674 – 2015

N. 00470/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01443/2013 REG.RIC.
N. 01526/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1443 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
General Service s.r.l., in proprio e quale mandataria nel R.T.I. con Lucana Servizi s.r.l. e Pulim 2000 soc. coop., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Romano, Michele Romano e Orazio Abbamonte, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, alla via Pasquale Fiore, n. 14; 

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Carbonara e Simona Sardone, con domicilio eletto in Bari, presso la sede dell’Ufficio legale dell’Ente, alla piazza Umberto, n. 1; 

nei confronti di
Miorelli Service s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con Pulitori & Affini s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Morbidelli, Alberto Maria Bruni, Orsola Cortesini e Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, alla via Marchese di Montrone, n. 47;



sul ricorso numero di registro generale 1526 del 2013, proposto da: 
La Splendid di Pasqua Angelillo, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell’A.T.I. formata con Servizi Integrati S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Giuseppe Orofino e Alessandro Ieva, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, alla via Giuseppe Suppa n. 30; 

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Carbonara e Simona Sardone, con domicilio eletto presso la sede dell’avvocatura dell’Ente in Bari, alla piazza Umberto, n. 1; 

nei confronti di
Miorelli Service s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con Pulitori & Affini s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Morbidelli, Alberto Maria Bruni, Orsola Cortesini e Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, alla via Marchese di Montrone, n. 47; General Service s.r.l., in proprio e quale mandataria nel R.T.I. con Lucana Servizi s.r.l. e Pulim 2000 soc. coop., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Romano, Michele Romano e Orazio Abbamonte, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, alla via Pasquale Fiore, n. 14; Se.Gi. s.r.l., Servizi Integrati s.r.l.;

quanto al ricorso n. 1443 del 2013:
-del verbale di gara n. 32 del 9.10.2013, con il quale è stata disposta ex art. 53 del Regolamento di Ateneo l’aggiudicazione definitiva della Gara di Appalto per i “Servizi di Pulizia degli immobili universitari dell’Ateneo di Bari”, al costituendo RTI MIORELLI SERVICE SPA – PULITORI.
quanto al ricorso n. 1526 del 2013:
di tutti gli atti e i verbali della gara bandita dall’Ateneo resistente per l’affidamento triennale del servizio di pulizia degli immobili universitari, ivi compresi:
a) il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto, tutti i verbali (nn. 1-32), il provvedimento di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione definitiva , nonchè la nota prot. n. 65126 X/4 del 10 ottobre 2013 di comunicazione dell’avvenuta chiusura della procedura concorsuale;
b)ove occorra, degli atti che verranno qui di seguito elencati, ancorchè conosciuti solo attraverso il richiamo ad essi fatto nel verbale di gara e mai acquisiti dalla odierna ricorrente:
1) il provvedimento di nomina della commissione di gara;
2) il provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 4 ottobre 2012, con cui si è autorizzato l’esperimento di una procedura concorsuale;
3) il provvedimento del D.G. n. 386 del 17.12.2012;
4) l’art. 53 del regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità ;
nonchè
per la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore eventualmente stipulato dalla stazione appaltante;
 

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari, dell’A.T.I. Miorelli Service s.p.a.- Pulitori & Affini s.p.a., e del RTI General Service s.r.l. – Lucania Servizi s.r.l. – Pulim 2000 Soc. Coop.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Orazio Abbamonte, avv. Giuseppe Romano, avv. Carmela Antuofermo, su delega dell’avv. Simone Sardone, avv. Fulvio Mastroviti e avv. Angelo Giuseppe Orofino,
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con bando pubblicato sulla G.U.R.I. in data 10.12.2012, l’Università  degli studi di Bari ha esperito gara di appalto per l’affidamento del servizio triennale di pulizia degli immobili dell’Ateneo da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso sul prezzo a base d’asta pari a € 9.913.698,77 oltre IVA e costi sulla sicurezza non soggetti a ribasso.
All’esito della procedura l’A.T.I. costituita dalla “Miorelli Service s.p.a.” con la “Pulitori & affini s.p.a.” è risultata aggiudicataria; al secondo posto si è classificato il R.T.I. costituito tra la “General service s.r.l.” (mandataria), la “Lucana servizi s.r.l.” e la “Pulim 2000 soc. coop.” (mandanti) ; al terzo la “Se.gi. s.r.l.”; al quarto l’A.T.I. costituita tra la “Splendid di Pasqua Angelillo” e la “Servizi Integrati s.r.l.”
I concorrenti classificatisi al secondo e al quarto posto hanno impugnato gli esiti della gara -rispettivamente- con i ricorsi nn. 1443/13 e 1526/13. Inoltre il Raggruppamento secondo classificato (d’ora in poi R.T.I. ricorrente) ha presentato istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., onde ottenere l’accesso agli atti di gara.
In entrambi i giudizi si sono costituiti l’Università  resistente e l’A.T.I. Miorelli Service s.p.a.- Pulitori & affini s.p.a.” (d’ora in poi A.T.I. aggiudicataria); quest’ultima proponendo in entrambi i casi ricorso incidentale. Nel giudizio n. 1526 si è costituito anche il R.T.I. ricorrente, come detto secondo classificato.
Infine, nel ricorso n. 1443, il R.T.I. ricorrente ha proposto primi e secondi motivi aggiunti, rispettivamente depositati in data 3 e 28 gennaio 2014, articolando ulteriori censure a seguito del consentito accesso agli atti e del ricorso incidentale proposto dall’A.T.I. aggiudicataria.
In entrambi i giudizi questa Sezione ha respinto le istanze cautelari con ordinanze nn. 120 e 121 del 2014; il giudice di appello le ha tuttavia riformate, giusta ordinanze nn. 2075 e 2084 del 2014, sul presupposto che necessitassero di una sollecita definizione nel merito.
Il servizio risulta, pertanto, ancora in regime di proroga.
All’udienza del 6 novembre 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.- In via preliminare, in considerazione dell’indubbia connessione oggettiva nonchè -parzialmente- soggettiva dei due gravami in epigrafe, se ne dispone la riunione ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 c.p.a..
Ancora preliminarmente, si dichiara l’improcedibilità  per sopravvenuto difetto di interesse dell’istanza ex art. 116 c.p.a. proposta dal R.T.I. ricorrente (giudizio n. 1443), essendo incontroverso che -nelle more- sia stato consentito l’accesso.
2.- Prendendo quindi le mosse dal gravame n. 1443, va esaminato con priorità  il primo motivo di ricorso incidentale proposto dalla società  Miorelli Service p.a., poichè ad effetto paralizzante.
2.1.- Tali censure sono, invero, dirette a contestare il possesso da parte del R.T.I. ricorrente del requisito dei “servizi analoghi” nel triennio precedente, per un importo pari a quello a base d’asta, di cui a pag. 4 del disciplinare, punto 5.10; ciò sul presupposto che, secondo i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante in relazione al quesito 18, in caso di Raggruppamento, il requisito in questione avrebbe dovuto essere posseduto “singolarmente” da ciascuna impresa.
Secondo l’interpretazione del ricorrente incidentale, cioè, i chiarimenti in parola avrebbero integrato la lex specialisdi gara priva, sul punto, di qualsiasi specificazione.
Il motivo non può, tuttavia, essere accolto.
Non può dubitarsi che l’istituto del raggruppamento temporaneo, disciplinato dagli artt. 34 e ss. del codice dei contratti, sia preordinato ad ampliare la partecipazione alle gare di appalto, estendendola a quei soggetti che singolarmente risulterebbero sprovvisti dei necessari requisiti; ciò in ossequio ai principi -di matrice comunitaria- del libero mercato e della libera concorrenza che si traducono -in sede concorsuale- in quello del favor partecipationis.
La ratio dell’associazione temporanea di imprese, quindi, come ben delineata dalla giurisprudenza amministrativa, è quella di consentire, proprio mediante il cumulo dei requisiti , la partecipazione congiunta di una pluralità  di operatori economici, anche di ridotte dimensioni, a gare di appalto di notevole entità  consentendo, al contempo, sul versante dell’amministrazione, l’ampliamento delle garanzie per la stazione appaltante, con la valorizzazione dell’unione delle risorse e delle capacità  tecnico-organizzative ed economico-finanziarie (cfr. da ultimo Tar Lazio, Roma, Sez. II, 15.1.2013 n. 338 sulla scorta dei principi sanciti dall’Ad. plenaria n. 22 del 13.6.2012).
E’ in quest’ottica che l’art. 37 del d.lgs. n.163/2006, disciplina oggi vigente in materia, dopo aver operato -nel comma 2- la distinzione tra a.t.i. orizzontale e verticale, così dispone al quarto comma: ¹¹Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziatiºº. Tale specificazione è funzionale a garantire -in particolare sotto il profilo che qui rileva- la verifica dei requisiti soggettivi in rapporto all’entità  della quota assunta; esigenza tanto più pressante in ipotesi di associazioni orizzontali, quale quella che viene qui in considerazione, posto che le imprese aderenti al raggruppamento non si distinguono per competenza come nelle associazioni verticali, tutte eseguendo le stesse prestazioni.
Nel settore dei servizi, l’individuazione dei predetti requisiti è in effetti rimessa alla lex specialis (cfr. art. 275 D.P.R. n. 207/2010), anche per quel che concerne “le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli partecipanti”;liddove per gli appalti di lavori le percentuali sono direttamente disciplinate nella fonte normativa (cfr. art. 92 dello stesso regolamento). Tuttavia, la discrezionalità  della stazione appaltante non può spingersi fino a mortificare la ragione stessa di esistenza dell’istituto del raggruppamento (si ribadisce ancora una volta, la possibilità  di cumulo dei requisiti).
L’obbligo di indicazione delle ¹¹partiºº di servizio imputabili alle singole imprese di cui si è detto si giustifica anche e soprattutto in quest’ottica di assicurare un determinato ed atteso livello, riferito all’esecuzione dell’intero rapporto contrattuale, considerato in ciascuna delle singole fasi di svolgimento.
In tale prospettiva è evidente che i chiarimenti resi in risposta al quesito 18 non possano essere ritenuti idonei a stravolgere la disciplina concorsuale fornendone un’interpretazione -integrativa- in contrasto con il quadro normativo di riferimento, come su delineato.
E’ pur vero che la seconda Sezione bis del Tar Lazio, sede di Roma, nella sentenza n. 8898/2013 invocata dall’A.T.I. controinteressata, contiene un richiamo a quella giurisprudenza che ha affermato che “tutte le disposizioni che regolano lo svolgimento della gara per la scelta del contraente, contenute nel bando, nella lettera di invito, nel capitolato o nei chiarimenti comunicati con le medesime modalità  degli atti di gara, concorrono a formarne la disciplina¦”; ma con la precisazione che “..in caso di equivocità , un corretto rapporto tra Amministrazione e privato, rispettoso dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, di imparzialità  e di buona fede, impone la tutela dell’affidamento degli interessati in buona fede mediante l’interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara e che sia conforme all’intento dell’Amministrazione di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi”.
Ad ogni buon conto, nella fattispecie, i chiarimenti della stazione appaltante di cui si tratta sono stati impugnati per contrasto con la disciplina contenuta nel codice dei contratti e, in particolare, con il principio di tassatività  delle cause di esclusione di cui all’art. 46 del codice stesso (cfr. secondi motivi aggiunti depositati in data 28 gennaio 2014).
2.2.- Gli ulteriori tre motivi del ricorso incidentale sono diretti a contestare la congruità  dell’offerta presentata dal R.T.I. ricorrente principale rispetto alla voce “costo del lavoro”; esse appaiono, tuttavia, speculari rispetto alle contestazioni sollevate con i primi due motivi del ricorso principale e con i primi motivi aggiunti. Con questi ultimi, infatti, il ricorrente principale si limita ad approfondire le censure già  promosse con il ricorso introduttivo.
Tutte queste censure vanno, pertanto, esaminate congiuntamente e dichiarate inammissibili per due ordini di motivi.
Innanzitutto per la evidenziata specularità . Il R.T.I. ricorrente, al fine di dimostrare la congruità  della propria offerta, ha fornito alla stazione appaltante elementi giustificativi sostanzialmente analoghi a quelli utilizzati dall’A.T.I. aggiudicataria.
Se, pertanto, le censure dedotte possono imputarsi anche a chi le deduce è evidente che cessi il reciproco interesse a farle valere; salvo a consentirsi la proposizione di azioni ispirate da meri scopi emulativi.
Ma l’inammissibilità  si apprezza anche sotto distinto profilo. Le censure in questione sono infatti dirette ad ottenere la riedizione in sede giurisdizionale del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; ma, per costante giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi, tale riedizione è consentita solo in presenza di macroscopiche illegittimità , non riscontrabili nella fattispecie in esame.
Proprio da ultimo, la quarta Sezione del Consiglio di Stato ha così statuito: “Nelle gare pubbliche la verifica delle offerte sospette di anomalia ha natura globale e sintetica e quindi si risolve in un apprezzamento che non può essere “parcellizzato” su singoli profili, aspetti o voci, salvo che non emergano macroscopici vizi di travisamento dei dati acquisiti e/o di irragionevole e illogico apprezzamento dei medesimi. La valutazione globale e sintetica si traduce, a sua volta, in un giudizio complessivo sull’affidabilità  dell’offerta, espressivo di squisita discrezionalità  di natura tecnica che si sottrae al sindacato giurisdizionale salvi i casi di deviazione dai canoni diragionevolezza o di logicità ” (cfr. sentenza 20.1.2015, n. 147). Ne discende che “soltanto in caso di macroscopiche illegittimità , quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità  può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità  di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione” (cfr. C.d.S., Sez. III, 21.10.2014, n. 5196).
Infine, i motivi aggiunti in esame sono inammissibili per una ragione ulteriore. Le censure ivi formulate sono dirette a contestare profili degli atti di gara noti ancor prima dell’accesso agli atti; ne sia riprova che -come detto- ripropongono sostanzialmente vizi già  contenuti nel ricorso introduttivo.
2.3.- Passiamo, quindi, ad esaminare il terzo motivo del ricorso in esame (si rammenta, il n. 1443).
Vengono qui sollevate censure a carattere meramente formale. Più precisamente, si assume che la comunicazione effettuata ai sensi dell’art.79 del codice dei contratti non contenga le indicazioni di cui ai commi 5 bis, 5 ter e 5 quater. Parte ricorrente stessa ammette, però, che la denunziata difformità  abbia inciso in via esclusiva sulla conoscibilità  degli atti di gara, costringendo l’interessata ad attivare l’ordinaria procedura di accesso; non ne scalfisce, dunque, la legittimità  sostanziale.
Le censure di cui si tratta vanno, pertanto, dequotate ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies della legge n. 241/90.
2.4.- Veniamo, infine, ai secondi motivi aggiunti cui si è già  accennato sub 2.1, diretti a contestare la risposta resa dalla stazione appaltante al quesito 18, ove interpretata come “integrazione” della disciplina di gara.
Per quanto su detto, vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Si rammenta, infatti, che l’interesse alle censure ivi contenute era sorto in dipendenza del ricorso incidentale proposto dall’A.T.I. aggiudicataria e, più precisamente, del motivo sub 1; ma poichè il motivo in questione non ha trovato accoglimento, il ricorrente principale non otterrebbe -allo stato- alcuna utilità  dalla decisione del gravame.
3.- Può, dunque, passarsi all’esame delle censure proposte in via principale ed incidentale nel giudizio n. 1526.
3.1.- Anche in questo caso deve rimarcarsi la specularità  di alcuni dei vizi dedotti nel ricorso principale rispetto alle censure proposte nel ricorso incidentale. Si tratta, più precisamente, dei motivi 1, 2 e 3 del ricorso principale, con cui l’A.T.I. costituita tra la “Splendid di Pasqua Angelillo” e la “Servizi Integrati s.r.l.”, classificatasi -si rammenta- al quarto posto, ha inteso far valere l’incongruità  delle offerte della prima, seconda e terza classificata. Analogamente dirette a far valere l’incongruità  dell’offerta dell’A:T.I. ricorrente principale, tutte le censure del ricorso incidentale.
Valgono, nella fattispecie, gli stessi profili di inammissibilità  evidenziati con riferimento alle censure, di analogo tenore, proposte in via principale ed incidentale nel giudizio n. 1443. Si rinvia, pertanto, alle considerazioni svolte sub 2.2.
3.2.- Non resta, quindi, che da esaminare il motivo sub 4 del ricorso principale, con cui si è inteso far valere la violazione dell’art.84 del codice degli appalti, nella parte in cui dispone che “I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto nè possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”; censura potenzialmente suscettibile di determinare la caducazione dell’intera procedura.
L’avv. Paolo Squeo, invero, componente della commissione ma non Presidente della stessa, sarebbe stato anche responsabile del procedimento.
Senonchè, l’art. 84, per sua espressa previsione, trova applicazione con esclusivo riferimento alle procedure esperite con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; liddove, nella fattispecie, come chiarito in fatto, la gara è stata esperita con il criterio del massimo ribasso.
3.3.- Stante l’infondatezza del gravame, va altresì respinta l’istanza risarcitoria non rintracciandosi nella fattispecie l’illiceità  della condotta asseritamente causativa di danno.
4.- In conclusione, quanto al giudizio n. 1443, il ricorso principale va in parte respinto (motivo 3 del ricorso introduttivo), in parte dichiarato inammissibile (i primi due motivi del ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti), in parte improcedibile (secondi motivi aggiunti); il ricorso incidentale va in parte respinto (motivo 1) e in parte dichiarato inammissibile (motivi 2, 3 e 4).
Va infine dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse anche l’istanza proposta ex art. 116 c.p.a..
Quanto invece al gravame n. 1526, il ricorso principale va in parte respinto (motivo 4 e istanza risarcitoria) e in parte dichiarato inammissibile (i primi tre motivi); il ricorso incidentale interamente inammissibile.
Considerata, tuttavia, la complessità  della vicenda e delle questioni trattate, il Collegio ritiene opportuno procedere all’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
A) dispone preliminarmente la riunione dei due gravami ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 c.p.a.;
B) quanto al ricorso n. 1443/2013:
1.- dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’istanza ex art. 116 c.p.a.;
2.- in parte respinge, in parte dichiara inammissibile e in parte improcedibile il ricorso principale;
3.- in parte respinge e in parte dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
C) quanto al ricorso n. 1526/2013:
1.-in parte respinge e in parte dichiara inammissibile il ricorso principale;
2.- dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
D) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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