1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Esclusione  – Omessa allegazione di referenze bancarie – Legittimità 
2. Processo amministrativo – Gara – Esclusione dalla procedura – Interesse a contestare la fase di valutazione delle offerte – Non sussiste

1. Deve ritenersi legittima l’esclusione comminata dalla stazione appaltante ad un concorrente che abbia omesso di produrre una delle due referenze bancarie richieste a pena di esclusione dal bando e che non si sia neppure avvalsa in sede di offerta della facoltà  di produrre certificazioni alternative ed idonee a comprovare la propria capacità  economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 41, terzo comma, del D.Lgvo n.163/06. La richiesta di comprovare la capacità  economico-finanziaria mediante due attestazioni bancarie è pienamente coerente con il disposto di cui all’art. 41, primo comma, lett. a dianzi citato.   


2. Il concorrente ritualmente estromesso dalla procedura di gara non ha interesse a dedurre censure volte all’annullamento del bando di gara per asserita commistione tra requisiti di qualificazione e elementi tecnici – economici di valutazione delle offerte, poichè la decretata esclusione elide la legittimazione a contestare la fase della valutazione delle offerte e dell’attribuzione dei relativi punteggi.

N. 02201/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01695/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1695 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla ditta Grieco Bus di Grieco Cosma Damiano, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Umberto I, 62; 

contro
Comune di Molfetta, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Tangari, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Piccinni, 150; 

nei confronti di
Schiavone Viaggi di Schiavone Salvatore & C. s.n.c., non costituita; 

per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 38985 del 4 luglio 2011, con il quale il Comune di Molfetta ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, indetta con bando del 23 marzo 2011;
del provvedimento prot. n. 52592 del 19 settembre 2011, di conferma dell’esclusione;
del bando di gara e del capitolato d’appalto, nella parte in cui richiedono a pena d’esclusione la presentazione di almeno due dichiarazioni bancarie attestanti la capacità  economica e finanziaria del concorrente e nella parte in cui operano una illegittima commistione tra i requisiti di qualificazione e gli elementi tecnici ed economici di valutazione delle offerte;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Molfetta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Giovanni Vittorio Nardelli e Carlo Tangari;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 120, decimo comma, cod. proc. amm.;
Considerato che la ditta ricorrente è stata esclusa dalla gara in epigrafe, per aver prodotto una sola delle due referenze bancarie richieste a pena d’esclusione dal paragrafo 4 del bando e dall’art. 8 – lett. h) del capitolato speciale, e che avverso il provvedimento di esclusione deduce, con unica ed articolata censura, violazione degli artt. 41 e 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 e, in subordine, illegittimità  della lex specialis di gara per contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità ;
Ritenuto, per tale parte, di dover respingere il ricorso, in quanto:
– il bando ed il disciplinare di gara sono del tutto conformi a quanto disposto dall’art. 41, primo comma – lett. a), del d.lgs. n. 163 del 2006, nonchè dall’art. 47, primo comma – lett. a), della direttiva 2004/18/CE, ai cui sensi le stazioni appaltanti possono richiedere di comprovare la capacità  economico-finanziaria dei concorrenti, tra l’altro, mediante almeno due attestazioni bancarie;
– il contratto di avvalimento allegato dalla ditta ricorrente alla propria offerta non contemplava espressamente la referenza bancaria, tra i requisiti e le risorse tecnico-economiche messe a disposizione dall’ausiliaria Consorzio Tra.D.A.;
– la ditta ricorrente neppure si è avvalsa, in sede di offerta, della facoltà  di produrre certificazioni alternative ed idonee a comprovare la propria capacità  economica-finanziaria, ai sensi dell’art. 41, terzo comma, del d.lgs. n. 163 del 2006, non potendo a tal fine prendersi in considerazione la documentazione attinente al fatturato e la dichiarazione d’impegno a stipulare le polizze, già  richieste a diverso titolo dal capitolato d’appalto;
– in difetto di espressa richiesta formulata in fase di offerta, la commissione di gara non avrebbe potuto concedere un termine per integrazioni, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, non valendo tale previsione nel caso in cui l’impresa concorrente ometta integralmente di presentare la documentazione richiesta dal bando a pena di esclusione, costituta nella fattispecie dalla seconda attestazione bancaria, ed ometta altresì di indicare i motivi per i quali tale adempimento risulti eccessivamente gravoso (in questi termini, su vicende analoghe: Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2012 n. 467; Id., sez. VI, 12 settembre 2011 n. 5106; TAR Puglia, Bari, sez. I, 12 luglio 2012 n. 1430);
Ritenuto di dover conseguentemente dichiarare inammissibili, per difetto d’interesse, le residue censure volte all’annullamento del bando di gara (per l’asserita commistione tra i requisiti di qualificazione e gli elementi tecnici ed economici di valutazione delle offerte), poichè la concorrente legittimamente esclusa per il difetto di un requisito di partecipazione non è legittimata a contestare la fase della valutazione delle offerte e dell’attribuzione dei relativi punteggi;
Ritenuto, infine, di dover condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto del valore dell’appalto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.
Condanna la ditta Grieco Bus di Grieco Cosma Damiano al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Molfetta, nella misura di euro 5.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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