1. Contratti pubblici – Gara – Requisiti di ordine generale – Permanenza per l’intera procedura – Necessità  – Conseguenze  
2.  Contratti pubblici – Gara – Requisiti di ordine generale – Sentenza penale di condanna – Atti di dissociazione  – Scarsa incidenza  concreta –  Irrilevanza
3. Contratti pubblici – Gara – Esclusione – Sentenza penale di condanna – Patteggiamento – Irrevocabilità     

1. Nelle procedure per l’affidamento di contratti pubblici, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ed in particolare quelli di moralità , devono permanere senza soluzione di continuità  in capo all’impresa concorrente per tutta la durata del rapporto e, quindi, devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di partecipazione e sino alla conclusione del contratto.  Di conseguenza, la circostanza che una sentenza penale di condanna (incidente su detti requisiti) intervenga successivamente alla scadenza della presentazione della domanda, può (ed anzi deve) essere apprezzata dal seggio di gara onde verificare la idoneità  dell’impresa a contrattare con la p.A..


2. A fronte di una sentenza penale che accerti (anche tramite patteggiamento) un alto livello di compromissione criminale di soggetti che hanno ricoperto posti di assoluto rilievo nella compagine sociale ovvero nella struttura aziendale, l’addotta adozione di atti di completa dissociazione ex art. 38, lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 della società  da tali condotte non può assumere rilievo ove detta dissociazione sia meramente apparente e le misure adottate di scarsa pregnanza, come dimostrato dalla sussistenza di parentela stretta tra i condannati ed i nuovi soci di maggioranza (il TAR ha rilevati come, per di più, la dimostrazione della effettiva dissociazione fosse del tutto mancata rispetto al soggetto che aveva ricoperto il ruolo di direttore tecnico).


3. L’art. 38, comma 1, lett. c) D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non richiede quale causa ostativa all’assunzione di appalti pubblici la sussistenza di una sentenza di patteggiamento irrevocabile, essendo evidente che le logiche della irrevocabilità  della pronuncia penale non sono trasponibili sic et simpliciter nel diverso campo dell’apprezzamento discrezionale del pieno possesso dei requisiti di moralità  e, più in generale, della attitudine ad essere fidefacente destinatario di pubbliche commesse.
 

La sentenza n. 744/2016 è identica nella massima.


* * *

Vedi Cons. St., Sez. V, ric. n. 5846/2016; sentenza 21 febbraio 2017, n. 786 – 2017.

N. 00744/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00833/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-. in proprio e quale mandataria del R.T.I. con -OMISSIS-., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Boifava e Antonella Roselli, con domicilio eletto presso Antonella Roselli, in Bari, Via Dante, 25; 

contro
“Ufficio Comune” ARO BA/5 presso il Comune di Gioia del Colle, Comune di Acquaviva delle Fonti, Comune di Adelfia, Comune di Casamassima, Comune di Gioia del Colle, Comune di Sammichele di Bari, Comune di Turi;
ARO BA/5, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Cozzi in Bari, Corso Cavour, 31;

nei confronti di
Cns – Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. in proprio e nella qualità  di mandataria in A.T.I. con Cogeir Costruzioni e Gestioni S.r.l. e Impresa Fiume S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paolo Bello, Roberto D’Addabbo e Vincenzo Augusto, con domicilio eletto presso Vincenzo Augusto, in Bari, Via Abate Gimma, 147;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale avente ad oggetto l’appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana in tutti i comuni dell’ARO BA/5,comunicato a mezzo p.e.c. in data 14.5.2015;
di ogni altro atto o provvedimento connesso, comunque risalente alla stazione appaltante;
nonchè
per motivi aggiunti
per l’annullamento
della determinazione del Responsabile del Settore n. 995 del 3.11.2015, comunicata alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 26.11.2015 di aggiudicazione definitiva del predetto appalto in favore del R.T.I. Cns – Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop..
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ARO BA/5 e del Cns – Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., in proprio e nella qualità  di mandataria in A.T.I. con Cogeir Costruzioni e Gestioni S.r.l. e Impresa Fiume S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 18.6.2015 e pervenuto in Segreteria in data 26.6.2015, l’-OMISSIS-., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con -OMISSIS-., adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale avente ad oggetto l'”appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana in tutti i Comuni dell’ARO BA/5″, nonchè di ogni altro atto o provvedimento connesso, comunque attribuibile alla stazione appaltante.
Chiedeva, altresì, l’annullamento dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva della commessa e, se del caso, anche per la conseguente declaratoria di nullità , ex art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. n. 163/2006 della sanzione espulsiva avversata.
Chiedeva, infine, in via principale la riammissione alla gara, con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del presente gravame, in via subordinata instando per il risarcimento del danno per equivalente.
La ricorrente esponeva in fatto di aver preso parte alla procedura aperta indetta dal Comune di Gioia del Colle, in qualità  di Comune capofila dell’ARO BA/5, con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 8.10.2014, avente ad oggetto i “servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana in tutti i Comuni dell’ARO Ba/5”, per una durata di nove anni dalla sottoscrizione del contratto e per un valore base d’asta complessivo relativo ai servizi base ed ai servizi opzionali pari a euro 104.375.640,31, IVA esclusa.
In detto bando, quanto ai requisiti di ordine generale ovvero quanto alla situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti riguardanti l’iscrizione nell’Albo Professionale o nel Registro commerciale, si stabiliva di richiedere l’inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate all’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, nonchè delle ulteriori situazioni soggettive che comportino l’incapacità  di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia. 
Più nel dettaglio, per quanto qui è d’interesse, non era ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali fossero sussistenti le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.
Volendo prendere parte alla gara in esame, entro la data fissata quale termine di presentazione delle offerte – 11.12.2014 – la ricorrente produceva la documentazione amministrativa di rito, nell’ambito della quale il Presidente del Consiglio d’Amministrazione della -OMISSIS-., tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , dichiarava la presenza di una lista di soggetti rientranti nelle previsioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006; evidenziava, altresì, che in data 11.12.2013 erano cessati dalla carica determinati Procuratori; specificava, inoltre, che in data 11.3.2014 era cessato dalla carica il Direttore Tecnico, sig. -OMISSIS-, e che in data 17.4.2014 era cessato dalla carica di socio di maggioranza il sig. -OMISSIS-.
La ricorrente precisava, infine, che “nei confronti dei soggetti titolari di carica non sussisteva alcuna causa di esclusione dalle gare prevista dall’art. 38 comma 1 lett. b), c), m ter), del D.lgs. 163/2006 s.m.i.”.
In data 14.5.2015, veniva emesso un ampio ed articolato provvedimento di esclusione dalle successive fasi di gara dell’impresa ricorrente, rappresentando che in data 26.1.2015, successivamente al termine ultimo di presentazione delle offerte, era stata depositata una sentenza del Tribunale di Monza – la n. 71/2015 – con cui si disponeva l’applicazione della pena ex art. 444 e ss. c.p.p. nei confronti di taluni soggetti cessati dalle rispettive cariche nell’organigramma -OMISSIS-
A tal proposito, la ricorrente evidenziava l’illegittimità  della sanzione espulsiva comminata in virtù del fatto che la sentenza in parola: 1) era sopravvenuta rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, evenienza, questa, tale da impedire non solo qualsivoglia sua dichiarazione ma, soprattutto, l’adozione, nei confronti dei c.d. cessati, degli atti di “completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata”; 2) era stata impugnata con ricorso per Cassazione da parte di tutti gli interessati, ad esclusione del sig.-OMISSIS-; 3) con riferimento a quest’ultimo la pronuncia penale aveva ad oggetto un reato – favoreggiamento personale – in tesi inidoneo ad incidere sulla moralità  professionale e, comunque, tutt’altro che adeguatamente e motivatamente apprezzato dai commissari e, in ogni caso riferito a soggetto che non era procuratore speciale in base a quanto stabilito dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 23/2013.
Venivano articolati sul punto plurimi ed argomentati motivi di gravame concernenti:
1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1 lettera c), D.Lgs. n. 163/2006, con cui parte ricorrente ribadiva essere circostanza preclusiva all’aggiudicazione di pubblici appalti unicamente la sussistenza delle condanne penali di cui all’art. 38, co. 1, lett. c, del D.Lgs. n. 163/2006 passate in giudicato o divenute irrevocabili a carico – tra gli altri – dei soggetti indicati nella medesima norma, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e non la mera pendenza a loro carico di un procedimento penale;
2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. n. 163/2006;
3) l’eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà , illogicità , travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta, essendo, in tesi, incontrovertibile l’erroneità  del metodo di valutazione e discernimento in concreto seguito; si sottolineava, in particolare, il difetto d’istruttoria ed irragionevolezza, posto che, con riferimento alla situazione concreta, non era ragionevole attendersi una scelta quale quella gravata, e l’ingiustizia manifesta, con ciò intendendo la violazione dei criteri di equilibrata e ragionevole proporzione nella scelta fra interessi, secondo la correlazione tra questi espressa dalle norme primarie.
Con atto in data 3.7.2015, si costituiva in giudizio l’ARO BA/5, il quale, ricostruiti i fatti di causa, svolgeva ampie difese nel merito dei motivi di gravame sollevati, chiedendo il rigetto del ricorso, nonchè della correlata istanza cautelare.
Con atto in data 30.12.2015, si costituiva in giudizio altresì la società  controinteressata CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., parimenti sostenendo l’infondatezza sia in fatto che in diritto di tutte le censure formulate con il ricorso. 
All’udienza in camera di consiglio in data 8.7.2015, l’istanza di misura cautelare introdotta -OMISSIS-veniva abbinata al merito.
Con motivi aggiunti pervenuti in Segreteria in data 18.12.2015, la società  ricorrente impugnava altresì l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in questione in favore del R.T.I. Cns – Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., censurandone l’invalidità  derivata.
All’udienza pubblica del 23.3.2016, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, volendo prescindere per ragioni di economia processuale dalle eccezioni preliminari di rito di improcedibilità  così come sollevate dalla difesa dell’Amministrazione resistente e dalla società  controinteressata, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti risultano manifestamente infondati nel merito e, pertanto, non possono essere accolti.
Con riguardo alla vicenda in parola e quanto al primo motivo di gravame, giova ricordare che l’art. 38, comma 1 lettera c), D.Lgs. n. 163/2006 dispone testualmente che “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità  che incidono sulla moralità  professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società  in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società  in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società  o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna.”. 
Come può evincersi dal tenore letterale della norma, la causa di esclusione in essa prevista opera con riferimento ai requisiti di ordine generale del partecipante, in tal modo precludendo non solo la partecipazione alla gara (fase costitutiva del rapporto), ma anche la stipulazione del successivo contratto di appalto (fase esecutiva del medesimo).
Come è noto, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal momento di presentazione della domanda di partecipazione, dovendo persistere in capo al partecipante sino alla conclusione del contratto. Si tratta, a tutta evidenza, di un fondamentale principio di ordine pubblico economico che soddisfa l’esigenza che il soggetto che contrae con l’Amministrazione sia affidabile e, quindi, in possesso dei requisiti di ordine generale e di moralità  che la norma tipizza (cfr. inter plures Cons. St., Sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2725).
Nel primo motivo di ricorso, parte resistente evidenziava che, nel caso di specie, era accaduto che, in data 26.1.2015, ovvero successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, era intervenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Monza, n. 71/2015, per i reati di cui agli articoli 110, 81, 319 e 321 c.p., nei confronti di plurimi soggetti cessati, da meno di un anno, dalla carica di legali rappresentanti, di procuratori e direttori tecnici della ricorrente -OMISSIS-
Verificata l’incidenza di tali reati sulla moralità  della società  ricorrente, la S.A. ne aveva disposto l’esclusione.
In seguito ai controlli effettuati, la Commissione accertava che, in data 23.01.2015, quindi data successivamente al termine ultimo di presentazione delle offerte, veniva depositata sentenza del Tribunale di Monza n. 71/2015 di applicazione della pena (art 444 e ss. C,p,p,) nei confronti dei seguenti soggetti cessanti -OMISSIS- il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- socio di maggioranza cessato in data 17.04.2014 (reati ex artt.319/321 c.p., 335 c.p., 640/2° comma n. 1, c.p., commessi negli anni 2008/2013); il sig.-OMISSIS–OMISSIS- procuratore non iscritto nel Registro Imprese, cessato in data 11.12.2013 (reati ex artt. 319/321 c.p., 640/2° comma n. 1, c.p., 479 c.p. commessi negli anni 2008/2013); la sig.ra-OMISSIS–OMISSIS- Procuratore iscritto nel Registro Imprese cessata in data 11.12.2013 (reati ex art. 319/321 c.p., 353 c.p., 640/2° comma n. 1, c.p., 479 c.p. commessi negli anni 2008/2013); la sig.ra -OMISSIS–OMISSIS- Procuratore iscritto nel Registro Imprese cessata in data 11.12.2013 (reati ex art. 319/321 c.p., 353 c.p., 640/2° comma n. 1, c.p., 479 c.p. commessi negli anni 2008/2013); il sig.-OMISSIS–OMISSIS-, Procuratore iscritto nel registro Imprese, cessato in data 11.12.2013 (reato ex art 378 c.p., commesso nell’anno 2012); ed il sig. -OMISSIS-, Direttore Tecnico iscritto nel Registro Imprese, cessata in data 11.03.2014, responsabile tecnico cat.1,4 5, 8, 9 e 10 Albo Gestori Ambientali, cessato in data 07.08.2014 (reato ex art. 353 c.p., commesso nell’anno 2013).
Deve sul punto rilevarsi come la Commissione, dall’esame della sentenza in questione, non avesse potuto che evidenziare l’estrema gravità  oggettiva dei reati indicati con riferimento alla moralità  dell’impresa, ossia in relazione alla consistenza di un requisito di ordine generale che doveva poter costituire solido fondamento del rapporto di affidamento e di scelta fiduciaria implicito e coessenziale a qualunque selezione ad evidenza pubblica.
Tale impostazione valeva naturalmente a fortiori nel caso di specie, in presenza di una gara d’appalto di primaria magnitudine economica, per l’affidamento di un servizio essenziale alla civile convivenza quale quello di igiene urbana in un Ambito di Raccolta Ottimale – l’ARO Bari/5 – composto da grandi e popolosi Comuni.
In particolare, dall’esame della sentenza citata, si evinceva: “la sussistenza di un collaudato sistema corruttivo e di una capillare rete di contatti e di appoggi che, nel corso degli anni, hanno consentito alla Impresa -OMISSIS-attraverso l’aggiudicazione di gara di rilevante e strategica importanza, di entrare nel ristretto numero di aziende leaders a livello nazionale, nel settore dell’igiene urbana; è inequivocabilmente emerso come l’attività  corruttiva posta in essere dalla predetta società  sia stata elevata a “sistema” giacchè radicata nelle principali “leve aziendali” con connotati di stabilità , anche nei modi di esplicitazione e di coinvolgimento di tutti i gradi apicali dell’azienda, rappresentati dal nucleo familiare -OMISSIS- le relative investigazioni hanno consentito di ricostruire l’illiceità  delle attività  intraprese dalla società  facendo emergere un “modus operandi” caratterizzato essenzialmente da condotte finalizzate all’acquisizione fraudolenta degli appalti pubblici, attraverso il metodico ricorso al pagamento di somme di denaro corruzione di pubblici ufficiali ed alla sistematica alterazione delle procedure di gara.”.
In conclusione, la Commissione giudicava i reati in questione idonei ad integrare i presupposti per l’esclusione del concorrente ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 163/2006, in quanto commessi in relazione a molteplici appalti analoghi a quello di cui al caso di specie, rientranti nella fattispecie prevista dalla norma citata e posti in essere da soggetti cessati dalla carica entro l’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in tal modo stabilendo di escludere la -OMISSIS-dalle fasi di gara successive.
Nelle more del presente giudizio, la Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, con sentenza n. 1088 del 13.1.2016, pronunciandosi sul ricorso promosso dagli stessi beneficiari e richiedenti il “patteggiamento” avverso la Sentenza del Tribunale di Monza n. 71/2015, lo ha parzialmente accolto, annullando la Sentenza impugnata per la parte relativa alle statuizioni relative alla durata delle pene accessorie, con la conseguenza dell’ormai intervenuto passaggio in giudicato delle statuizioni riguardanti le pene principali.
Tale circostanza, invero passata sotto silenzio dalla difesa della ricorrente, si rivela di sicuro rilievo nel caso di specie, destituendo di fondamento nel merito – prima ancora che in rito – tutto l’argomentare di parte ricorrente sulla asserita illegittimità  di una esclusione, quale quella determinatasi nel caso di specie, fondata su una sentenza di patteggiamento non irrevocabile.
La sentenza del Tribunale di Monza n. 71/2015, nelle more del presente giudizio, è divenuta irrevocabile, in tal modo precludendo in ogni caso l’aggiudicazione dell’appalto in questione all’impresa ricorrente.
Deve, peraltro, ribadirsi, come anche già  evidenziato nell’Ordinanza cautelare n. 308/2015 di questo Tribunale Amministrativo Regionale che l’art. 38, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 163/2006 non richiede quale causa ostativa all’assunzione di appalti pubblici la sussistenza di una sentenza di patteggiamento irrevocabile, essendo evidente che le logiche della irrevocabilità  della pronuncia penale non sono trasponibili sic et simpliciter nel diverso campo dell’apprezzamento discrezionale del pieno possesso dei requisiti di moralità  e, più in generale, della attitudine ad essere fidefacente destinatario di pubbliche commesse (cfr. in senso conforme, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 21.12.2015, n. 3662).
A poco vale rilevare come la Commissione di gara, nel disporre l’impugnata esclusione, non abbia omesso di considerare l’assenza di un minimo giudizio di disvalore, in tesi, riferibile al reato di favoreggiamento personale ascritto al sig.-OMISSIS-, in qualità  di Procuratore iscritto nel Registro Imprese della società  ricorrente.
Invero, sul punto può evidenziarsi che anche dalla mera lettura del capo di imputazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 71/2015 emerge in modo assai significativo il livello di gravità  della condotta posta in essere dal predetto (essendosi reso colpevole di condotte di “distruzione della documentazione relativa alle indagini” e “occultamento di denaro contante” a fini di favoreggiamento personale), in un quadro complessivo di proclività  al crimine della compagine societaria ricorrente che non lascia margini di dubbio sulla piena legittimità  e massima opportunità  della disposta esclusione.
Anche le ulteriori allegazioni -OMISSIS-volte ad offrire una lettura riduttiva della posizione societaria del sig.-OMISSIS- o a evidenziare la successiva dissociazione della Società  dal comportamento di questi e degli altri condannati risultano costituire tentativi di giustificazione della posizione della società  ricorrente del tutto privi di fondamento, ove si tenga presente l’ampiezza dei poteri conferiti al predetto sig.-OMISSIS-, come da procura speciale in atti; il numero e la qualità  personale di tutti gli altri condannati, complessivamente restituente il quadro di una società  ad alto livello di compromissione criminale; l’irrilevanza e la scarsa effettiva pregnanza delle operazioni di dissociazione poste in essere, in quanto alterate dalla sussistenza di rapporti di parentela fra i condannati e i nuovi soci di maggioranza – è il caso dell’attuale socio di maggioranza -OMISSIS-, coniuge di -OMISSIS-, quest’ultimo condannato ex art. 444 c.p.p. per corruzione, turbata libertà  degli incanti e truffa – o dall’inserimento dei condannati/cessati dalle cariche sociali in primarie associazioni rappresentative di categoria come rappresentanti della società  ricorrente – è il caso di -OMISSIS–OMISSIS-, condannata per i medesimi reati sopra ricordati ed inserita nell’associazione di categoria Assoambiente.
Si consideri inoltre che non vi è stata alcuna prova di atti di dissociazione con specifico riferimento alla posizione del direttore tecnico sig. -OMISSIS-in tal modo facendo sì che la mera posizione di quest’ultimo integri di per sè sola ed in via autonoma la fattispecie legittimante l’esclusione ex art. 38, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 163/2006.
In relazione ai profili di ritenuta illegittimità  procedimentale (difetto di istruttoria, di contraddittorio, di motivazione) lamentati dalla ricorrente, per il tramite dei quali si rappresentava l’iniquità  del provvedimento di esclusione in oggetto, in quanto disposto in conseguenza di una sentenza di condanna intervenuta successivamente alla presentazione del plico di gara, se ne deve parimenti evidenziare l’infondatezza.
Deve ribadirsi, in proposito, il principio della necessaria permanenza in capo alla ricorrente dei requisiti di ordine generale – in particolare di moralità  – che, come visto supra, devono essere posseduti tanto al momento di presentazione della domanda di partecipazione, quanto sino alla conclusione del contratto, dovendo a tal fine persistere senza soluzione di continuità  in capo al partecipante per tutta la durata del rapporto.
A fronte di una condanna penale sopravvenuta della gravità  di quella inveratasi nel caso concreto, l’Amministrazione non aveva altra scelta che procedere al legittimo rilievo della causa di esclusione ex art. 38, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 163/2006, restando in capo alla società  interessata la piena facoltà  di controdedurre, in particolare dal punto di vista della completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Tali controdeduzioni non vi sono state e, come visto sopra, sono rimaste – perfino in sede giurisdizionale – assai discutibili nel loro effettivo fondamento e comunque incomplete, per lo meno quanto alla posizione del direttore tecnico sig. -OMISSIS-
Da quanto sin qui esposto consegue la manifesta infondatezza del ricorso principale e la correlata infondatezza dei motivi aggiunti, in quanto articolati su mere censure di illegittimità  derivata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto, in particolare, dell’elevato valore economico e sociale della gara d’appalto fatta oggetto di ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna l’-OMISSIS-. in proprio e quale mandataria del R.T.I. con -OMISSIS-., al pagamento delle spese di lite a favore dell’ARO Bari/5 e della controinteressata Cns – Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. in proprio e nella qualità  di mandataria in A.T.I. con Cogeir Costruzioni e Gestioni S.r.l. e Impresa Fiume S.p.A., nella misura di euro 50.000,00 (cinquantamila,00) per ciascuna delle due parti, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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