1. Accesso  agli atti della p.A. – Presupposti di rito  – Interesse diretto, concreto e attuale – Sufficienza 
2. Accesso agli atti della p.A. – Presupposti di rito – Legittimazione  – Pendenza controversia giurisdizionale civile  – Irrilevanza – Silenzio p.a. – Illegittimità 

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi sussiste ove si ritenga che il richiedente vanti un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si è chiesto l’accesso, atto a giustificare la richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990.


2.Il diritto alla trasparenza dell’azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente dalla pendenza e dall’oggetto di una controversia giurisdizionale e non è condizionata al necessario giudizio di ammissibilità  e rilevanza cui è subordinata la positiva deliberazione di istanze di finalità  probatorie; pertanto è rimesso al libero apprezzamento dell’interessato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall’art. 25 della legge n. 241/1990 ovvero di conseguire la conoscenza dell’atto nel diverso giudizio pendente tra le parti mediante la richiesta istruttoria.

N. 01456/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00678/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 678 del 2014, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Di Modugno, con domicilio eletto presso Nicola Di Modugno in Bari, via Manzoni, 5; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Faretra, con domicilio eletto presso Pierluigi Tarantini in Bari, via Quintino Sella 40; 

nei confronti di
Giuseppe Capuano, Lorenzo Torciano; 

Per l’accertamento
del diritto di accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.): documentazione sanitaria
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Nicola Di Modugno e Anna Faretta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con istanza depositata in data 17/3/14 il ricorrente ha chiesto alla ASL BAT di ottenere copia di:
1) -OMISSIS-relativa al trasferimento di due incubatrici dal P.O. di Canosa a quello di Barletta;
2) pagina del registro della sala operatoria del P.O. di Barletta, -OMISSIS-.
A fronte del silenzio serbato dall’odierna resistente sull’istanza, il Doronzo ha proposto ricorso ex art. 116 CPA, chiedendo di ordinare alla ASL resistente l’esibizione della predetta documentazione.
La ASL ha insistito per il rigetto della domanda.
Il ricorso è fondato.
Sussiste in capo alla parte ricorrente l'”interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, atto a giustificare la richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990. Al fine di valutare la sussistenza di tale interesse occorre avere riguardo alle finalità  che l’istante dichiara di perseguire, richiedendo la norma in parola un “legame tra finalità  dichiarata ed il documento richiesto”. L’interesse enunciato dal ricorrente appare idoneo a supportare adeguatamente la sua pretesa: ed invero, esso si correla alla necessità  della produzione documentale in seno al giudizio civile pendente dinnanzi al Tribunale di Trani avente ad oggetto il risarcimento del danno riportato dal -OMISSIS-per effetto di -OMISSIS-. Contrariamente a quanto dedotto dalla ASL, peraltro, tale interresse risulta ben evidenziato già  in seno all’istanza, in cui è precisata la qualità  rivestita dai richiedenti -OMISSIS-nonchè l’esigenza difensiva sottesa alla istanza.
La richiesta di accesso è quindi sufficientemente supportata dalla necessità  della difesa degli interessi giuridici del ricorrente (ex art. 24 co. 7 l. 241/90); sotto tale profilo, va ricordato che la valutazione che la P. A. in prima battuta e, quindi, il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, sono chiamati a compiere va effettuata in astratto e, per dir così, “ab externo”, senza che nell’esercizio di quest’ultima funzione vi sia spazio per compiere apprezzamenti diretti (e indebiti) sulla documentazione richiesta quale strumento di prova diretta, o di mancata prova, della lesione sofferta dalla parte in sede di giudizio civile e sulla fondatezza della domanda giudiziale civile, ossia della pretesa sottostante (CGARS sent. 7 maggio 2014 n.310).
Sotto altro aspetto – in relazione al rilievo al riguardo formulato dalla difesa della ASL – va osservato che il diritto alla trasparenza dell’azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente dalla pendenza e dall’oggetto di una controversia giurisdizionale e non è condizionata al necessario giudizio di ammissibilità  e rilevanza cui è subordinata la positiva delibazione di istanze a finalità  probatorie.
Pertanto è rimesso al libero apprezzamento dell’interessato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall’articolo 25 della legge n. 241/1990 ovvero di conseguire la conoscenza dell’atto nel diverso giudizio pendente tra le parti mediante la richiesta di esibizione istruttoria. In sostanza, il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio, essendo in realtà  diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita così che la domanda giudiziale tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione ma anche dall’eventuale infondatezza od inammissibilità  della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre (Cons. Stato, Sez.V, 23 febbraio 2010, n. 1067).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone che la ASL BAT esibisca la documentazione specificamente indicata in ricorso.
Condanna la ASL BAT, in persona del DIR. GEN. p.t. alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in euro 2.000,00, oltre ad accessori di legge.
Contributo unificato rifuso ai sensi dell’art 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all’annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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